15.2011.8
Proroga del termine per chiudere il fallimento
9 febbraio 2011Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2011.8
Data decisione, Autorità:
09.02.2011, CEF
Titolo:
Proroga del termine per chiudere il fallimento
TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
art. 270 LEF
Incarto n.
15.2011.8
Lugano
9 febbraio
2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 12 gennaio 2011 di
IS 1
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF
nella procedura fallimentare diretta contro
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
Considerandi
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
che la
procedura fallimentare è aperta dal 9 ottobre 2007;
che in
occasione della prima assemblea dei creditori, la maggioranza ha designato un’amministratrice
speciale e una delegazione dei creditori composta di tre membri;
che, il
23.
marzo 2009, questa Camera ha prorogato il termine per chiudere il fallimento
una prima volta fino al 31 dicembre 2009 (inc. 15.09.27) e una seconda volta fino
al 31 dicembre 2010 con decisione 10 febbraio 2010 (inc. 15.10.6);
che nella
seconda assemblea dei creditori, tenutasi il 23 aprile 2010, l’amministratrice
speciale non è stata riconfermata, avendo la maggioranza dei creditori deciso
di nuovamente affidare la liquidazione all’ufficio dei fallimenti;
che in
virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un
anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale
potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine;
che in
concreto, la procedura, segnata da diversi ricorsi che ne hanno sensibilmente
rallentato il corso, è finalmente giunta alla realizzazione dei beni mobili,
venduti a trattative private il 26 gennaio 2011 all’affittuario dei fondi della
fallita (nonché recente cessionario di alcuni crediti ipotecari che li
gravano);
che
l’Ufficio ipotizza di poter procedere alla realizzazione degli immobili nel
corso di questa primavera;
che l’inoltro
di un recente ricorso contro la locazione dei fondi in questione non
costituisce un valido motivo per un rinvio della realizzazione, anzi prima i
fondi verranno aggiudicati prima avranno fine la locazione e i problemi
connessi;
che in
queste condizioni, occorre concedere la proroga richiesta, perché l’Ufficio possa,
entro la fine dell’anno, realizzare i fondi, cedere le pretese contestate della
massa (art. 260 LEF) e procedere alle operazioni conclusive del fallimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF,
decreta:
1. L’istanza
è accolta.
1.1. Il
termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2011.
2. Intimazione
all’IS 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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