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Decisione

15.2011.8

Proroga del termine per chiudere il fallimento

9 febbraio 2011Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2011.8

Data decisione, Autorità:

09.02.2011, CEF

Titolo:

Proroga del termine per chiudere il fallimento

TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO

art. 270 LEF

Incarto n.

15.2011.8

Lugano

9 febbraio

2011

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 12 gennaio 2011 di

IS 1

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF

nella procedura fallimentare diretta contro

PI 1

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

che la

procedura fallimentare è aperta dal 9 ottobre 2007;

che in

occasione della prima assemblea dei creditori, la maggioranza ha designato un’amministratrice

speciale e una delegazione dei creditori composta di tre membri;

che, il

23.

marzo 2009, questa Camera ha prorogato il termine per chiudere il fallimento

una prima volta fino al 31 dicembre 2009 (inc. 15.09.27) e una seconda volta fino

al 31 dicembre 2010 con decisione 10 febbraio 2010 (inc. 15.10.6);

che nella

seconda assemblea dei creditori, tenutasi il 23 aprile 2010, l’amministratrice

speciale non è stata riconfermata, avendo la maggioranza dei creditori deciso

di nuovamente affidare la liquidazione all’ufficio dei fallimenti;

che in

virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un

anno dalla dichiarazione del medesimo, l’au­torità di vigilanza cantonale

potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine;

che in

concreto, la procedura, segnata da diversi ricorsi che ne hanno sensibilmente

rallentato il corso, è finalmente giunta alla realizzazione dei beni mobili,

venduti a trattative private il 26 gennaio 2011 all’affittuario dei fondi della

fallita (nonché recente cessionario di alcuni crediti ipotecari che li

gravano);

che

l’Ufficio ipotizza di poter procedere alla realizzazione degli immobili nel

corso di questa primavera;

che l’inoltro

di un recente ricorso contro la locazione dei fondi in questione non

costituisce un valido motivo per un rinvio della realizzazione, anzi prima i

fondi verranno aggiudicati prima avranno fine la locazione e i problemi

connessi;

che in

queste condizioni, occorre concedere la proroga richiesta, perché l’Ufficio possa,

entro la fine dell’anno, realizzare i fondi, cedere le pretese contestate della

massa (art. 260 LEF) e proce­dere alle operazioni conclusive del fallimento.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta:

1. L’istanza

è accolta.

1.1. Il

termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2011.

2. Intimazione

all’IS 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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