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Decisione

15.2011.81

Comminatoria di fallimento. Ricorso. Irricevibilità delle censure di merito

19 settembre 2011Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2011.81

Data decisione, Autorità:

19.09.2011, CEF

Titolo:

Comminatoria di fallimento. Ricorso. Irricevibilità delle censure di merito

COMMINATORIA DI FALLIMENTO

art. 166 LEF

Incarto n.

15.2011.81

Lugano

19 settembre 2011

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Bozzini e Epiney-Colombo

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 13 settembre 2011 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria

di fallimento emessa il 14 luglio 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa

nei confronti della ricorrente da

PI 1

viste le

osservazioni preliminari presentate il 13 settembre 2011 dall’CO 1;

esaminati

atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la

notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,

2a ed., Basilea 2010, n. 6 ad art. 160), ad esempio

quando:

– l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40 LEF);

– l'esecuzione

è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è

pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

– la

decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

– l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33

cons. 2);

che per

questioni di merito, da sollevare in sede di rigetto dell’opposizione, la via

del ricorso è invece preclusa;

che nel caso concreto la ricorrente allega unicamente

questioni di merito, ossia la pretesa omissione da parte dell’escutente di

dedurre “la deduzione di coordinamento” dalle pretese poste in esecuzione;

che

siffatta censura non può essere esaminata nell'ambito della procedura di

ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'autorità di vigilanza per carenza di

competenza materiale;

che la

comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di diritto

esecutivo;

che il

ricorso, nella limitata misura in cui è ricevibile, va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

che visto

il carattere manifestamente infondato dell’impugnazio­ne e il suo logico esito,

il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza preventiva

notificazione alla controparte;

Richiamati gli art.

17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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