15.2011.81
Comminatoria di fallimento. Ricorso. Irricevibilità delle censure di merito
19 settembre 2011Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2011.81
Data decisione, Autorità:
19.09.2011, CEF
Titolo:
Comminatoria di fallimento. Ricorso. Irricevibilità delle censure di merito
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 166 LEF
Incarto n.
15.2011.81
Lugano
19 settembre 2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 13 settembre 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria
di fallimento emessa il 14 luglio 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa
nei confronti della ricorrente da
PI 1
viste le
osservazioni preliminari presentate il 13 settembre 2011 dall’CO 1;
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la
notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
2a ed., Basilea 2010, n. 6 ad art. 160), ad esempio
quando:
– l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
– l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
– la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33
cons. 2);
che per
questioni di merito, da sollevare in sede di rigetto dell’opposizione, la via
del ricorso è invece preclusa;
che nel caso concreto la ricorrente allega unicamente
questioni di merito, ossia la pretesa omissione da parte dell’escutente di
dedurre “la deduzione di coordinamento” dalle pretese poste in esecuzione;
che
siffatta censura non può essere esaminata nell'ambito della procedura di
ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'autorità di vigilanza per carenza di
competenza materiale;
che la
comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di diritto
esecutivo;
che il
ricorso, nella limitata misura in cui è ricevibile, va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
che visto
il carattere manifestamente infondato dell’impugnazione e il suo logico esito,
il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza preventiva
notificazione alla controparte;
Richiamati gli art.
17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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