15.2011.82
Contestazione di un'asta. Ricorso tardivo
27 settembre 2011Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2011.82
Data decisione, Autorità:
27.09.2011, CEF
Titolo:
Contestazione di un'asta. Ricorso tardivo
ASTA O PUBBLICO INCANTO
art. 132a cpv. 2 LEF
Incarto n.
15.2011.82
Lugano
27 settembre
2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 9 settembre 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’incanto
avvenuto il 25 luglio 2011 nel fallimento di
PI 1
rappr. dall’CO 1 nella sua qualità di amministratore
del fallimento
procedura
che concerne anche l’aggiudicatario del bene rivendicato dal ricorrente
E__________, __________
viste le
osservazioni 16 settembre di E__________ e 21 settembre 2011 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il
ricorrente pretende di aver acquistato in occasione dell’asta del 25 luglio
2011, oltre al quadro elettrico 63A indicato sul verbale d’incanto, due quadri
elettrici secondari;
che
l’Ufficio sostiene invece di aver aggiudicato separatamente il quadro elettrico
secondario a E__________ (con la precisazione che contrariamente a quanto pubblicato
nell’avviso d’incanto, i quadri secondari non erano due bensì uno solo);
che come
si evince dal suo scritto 26 agosto 2011 all’CO 1 (doc. E), il ricorrente ha
saputo dell’aggiudicazione del quadro secondario al più tardi a quella data;
che il
ricorso è quindi tardivo, in quanto è stato inoltrato solo il 9 settembre 2011,
ovvero dopo la scadenza del termine di ricorso, stabilita dai combinati art. 132a
cpv. 2 e 17 cpv. 2 LEF in 10 giorni “dal momento in cui il ricorrente ha avuto
conoscenza dell’atto contestato e poteva conoscere i motivi d’impugnazione”;
che in
ogni caso, anche se fosse stato tempestivo il ricorso sarebbe dovuto essere
respinto, nella misura in cui il verbale d’incanto, allegato alla ricevuta
relativa al prezzo di aggiudicazione pagato dal ricorrente (doc. B), indica con
ogni chiarezza che RI 1, oltre agli oggetti registrati nell’inventario con i numeri
3, 4 e 5, ha acquistato solo il “quadro elettrico 63A” (n° 17 – recte: 7 –
nell’inventario), e non anche il “quadro secondario da cantiere (2 pz)”, a cui l’inventario
attribuisce il numero 20, aggiudicato invece a E__________ per fr. 130.-- (cfr.
verbale d’incanto originale, acquisito d’ufficio agli atti);
che del
resto risulta già dall’avviso d’incanto (doc. A) il fatto che i due quadri
elettrici sarebbero stati posti all’asta separatamente, siccome essi sono stati
indicati con l’inserzione framezzo di un punto virgola;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 132a LEF; 61,
62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è irricevibile in quanto tardivo.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– E__________,
__________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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