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Decisione

15.2011.82

Contestazione di un'asta. Ricorso tardivo

27 settembre 2011Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2011.82

Data decisione, Autorità:

27.09.2011, CEF

Titolo:

Contestazione di un'asta. Ricorso tardivo

ASTA O PUBBLICO INCANTO

art. 132a cpv. 2 LEF

Incarto n.

15.2011.82

Lugano

27 settembre

2011

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 9 settembre 2011 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’incanto

avvenuto il 25 luglio 2011 nel fallimento di

PI 1

rappr. dall’CO 1 nella sua qualità di amministratore

del fallimento

procedura

che concerne anche l’aggiudicatario del bene rivendicato dal ricorrente

E__________, __________

viste le

osservazioni 16 settembre di E__________ e 21 settembre 2011 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il

ricorrente pretende di aver acquistato in occasione dell’asta del 25 luglio

2011, oltre al quadro elettrico 63A indicato sul verbale d’incanto, due quadri

elettrici secondari;

che

l’Ufficio sostiene invece di aver aggiudicato separatamente il quadro elettrico

secondario a E__________ (con la precisazione che contrariamente a quanto pubblicato

nell’avviso d’incanto, i quadri secondari non erano due bensì uno solo);

che come

si evince dal suo scritto 26 agosto 2011 all’CO 1 (doc. E), il ricorrente ha

saputo dell’aggiudicazione del quadro secondario al più tardi a quella data;

che il

ricorso è quindi tardivo, in quanto è stato inoltrato solo il 9 settembre 2011,

ovvero dopo la scadenza del termine di ricorso, stabilita dai combinati art. 132a

cpv. 2 e 17 cpv. 2 LEF in 10 giorni “dal momento in cui il ricorrente ha avuto

conoscenza dell’atto contestato e poteva conoscere i motivi d’impugnazione”;

che in

ogni caso, anche se fosse stato tempestivo il ricorso sarebbe dovuto essere

respinto, nella misura in cui il verbale d’in­canto, allegato alla ricevuta

relativa al prezzo di aggiudicazione pagato dal ricorrente (doc. B), indica con

ogni chiarezza che RI 1, oltre agli oggetti registrati nell’inventario con i numeri

3, 4 e 5, ha acquistato solo il “quadro elettrico 63A” (n° 17 – recte: 7 –

nell’inventario), e non anche il “quadro secondario da cantiere (2 pz)”, a cui l’inventario

attribuisce il numero 20, aggiudicato invece a E__________ per fr. 130.-- (cfr.

verbale d’incanto originale, acquisito d’ufficio agli atti);

che del

resto risulta già dall’avviso d’incanto (doc. A) il fatto che i due quadri

elettrici sarebbero stati posti all’asta separatamente, siccome essi sono stati

indicati con l’inserzione framezzo di un punto virgola;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 132a LEF; 61,

62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– E__________,

__________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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