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Decisione

15.2011.83

Sequestro di fondi. Valore commerciale dei fondi superiore all'importo del credito posto in esecuzione. Riconsiderazione parziale della decisione di sequestrare tutti i fondi. Limitazione del seuqestr

17 ottobre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2011.83

Data decisione, Autorità:

17.10.2011, CEF

Titolo:

Sequestro di fondi. Valore commerciale dei fondi superiore all'importo del credito posto in esecuzione. Riconsiderazione parziale della decisione di sequestrare tutti i fondi. Limitazione del seuqestro a una parte dei fondi

ESECUZIONE DEL SEQUESTRO

art. 17 cpv. 4 LEF

art. 97 cpv. 2 LEF

art. 275 LEF

Incarto n.

15.2011.83

Lugano

17 ottobre

2011

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 8 settembre 2011 di

RI 1

patrocinato dall’ PA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il sequestro n. __________

eseguito il 29 agosto 2011 nella procedura promossa nei confronti della ricorrente

da

PI 1 -

patrocinata dall’ PA 2

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il 29

agosto 2011, l’UEF di Locarno, in esecuzione del decreto 24 agosto 2011 del

Tribunale di __________, ha sequestrato sette fondi appartenenti al debitore RI

1, siti nel Comune di __________, indicando nel verbale di sequestro quale valore

di stima quello della stima ufficiale, pari a fr. 1'983'040.-- per il fondo n. __________,

fr. 292'277.-- per il fondo n. __________, fr. 111.-- per il fondo n. __________,

fr. 22.-- per il fondo n. __________, fr. 405'636.-- per il fondo n. __________,

fr. 296'570.-- per il fondo n. __________ e fr. 141'940.-- per il fondo n. __________;

che RI 1 ha ricorso contro tale provvedimento, facendo valere che secondo una perizia allestita dal rinomato

studio W__________ di Ginevra nel maggio 2010, il valore commerciale

complessivo di questi immobili sarebbe superiore di fr. 30'425'527.-- rispetto

alle stime ufficiali, sicché il sequestro andrebbe annullato e una perizia del

valore commerciale degli immobili ordinata;

che il 23

settembre 2011, l’Ufficio, in virtù dell’art. 17 cpv. 4 LEF, ha riconsiderato

il provvedimento impugnato, modificando il verbale di sequestro nel senso di

limitarlo ai fondi n. __________, valutato in fr. 4'350'000.-- in conformità

della perizia prodotta dal ricorrente, n. __________ (valore di stima

ufficiale: fr. 111.--) e n. __________ (valore di stima ufficiale: fr. 22.--), ritenuto

che il valore di tali fondi, tenuto conto dell’onere ipotecario, coprono già il

credito posto in esecuzione, pari a fr. 938'736,55 oltre interessi e spese;

che la

decisione di riconsiderazione è stata notificata alla ricorrente il 26

settembre e all’escutente il 28 settembre, sicché, in assenza di ricorso nel

termine di legge di 10 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), essa è da considerare

passata in giudicato;

che in

caso di riconsiderazione parziale, come nel caso in esame, l’autorità di vigilanza

può considerare il ricorso privo di oggetto solo per le censure accolte

dall'ufficio d’esecuzione nella decisione di riconsiderazione (la quale, in

siffatta misura, si sostituisce alla decisione impugnata) mentre deve

pronunciarsi sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato la

decisione di riconsiderazione (DTF 126 III 86, cons. 3);

che in

concreto l’CO 1, in base ai combinati art. 97 cpv. 2 e 275 LEF, ha correttamente

escluso dal sequestro i fondi la cui realizzazione non appariva necessaria a

garantire il pagamento del credito posto in esecuzione;

che la

richiesta ricorsuale tendente all’annullamento integrale del sequestro è per

contro eccessiva e va pertanto respinta, perché l’ufficio d’esecuzione è tenuto

a sequestrare i beni indicati nel decreto di sequestro a concorrenza almeno

dell’importo del credito da garantire, ciò che può determinare il sequestro di

un bene il cui valore supera notevolmente tale importo qualora detto bene sia

inscindibile;

che

occorre anche respingere la domanda tendente all’allesti­mento di una perizia

del valore commerciale dei fondi, in quanto l’Ufficio si è fondato su una

perizia prodotta dallo stesso ricorrente e che appare sufficientemente recente

e affidabile;

che del

resto le parti, non impugnando la decisione di riconsiderazione, hanno implicitamente

ammesso il valore di stima modificato attribuito dall’Ufficio ai fondi n. __________,

__________ e __________, mentre la questione della stima degli altri fondi è

divenuta priva di oggetto con la loro esclusione dal sequestro;

che il

ricorso, nella misura in cui non è diventato privo di oggetto, va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 97 cpv. 2, 275 LEF; 24b

cpv. 1 LPR; art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto in seguito

all’emanazione della decisione di riconsiderazione 23 settembre 2011, il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a:

– avv. PA

1, __________;

– avv. PA

2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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