15.2011.83
Sequestro di fondi. Valore commerciale dei fondi superiore all'importo del credito posto in esecuzione. Riconsiderazione parziale della decisione di sequestrare tutti i fondi. Limitazione del seuqestr
17 ottobre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2011.83
Data decisione, Autorità:
17.10.2011, CEF
Titolo:
Sequestro di fondi. Valore commerciale dei fondi superiore all'importo del credito posto in esecuzione. Riconsiderazione parziale della decisione di sequestrare tutti i fondi. Limitazione del seuqestro a una parte dei fondi
ESECUZIONE DEL SEQUESTRO
art. 17 cpv. 4 LEF
art. 97 cpv. 2 LEF
art. 275 LEF
Incarto n.
15.2011.83
Lugano
17 ottobre
2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 8 settembre 2011 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il sequestro n. __________
eseguito il 29 agosto 2011 nella procedura promossa nei confronti della ricorrente
da
PI 1 -
patrocinata dall’ PA 2
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 29
agosto 2011, l’UEF di Locarno, in esecuzione del decreto 24 agosto 2011 del
Tribunale di __________, ha sequestrato sette fondi appartenenti al debitore RI
1, siti nel Comune di __________, indicando nel verbale di sequestro quale valore
di stima quello della stima ufficiale, pari a fr. 1'983'040.-- per il fondo n. __________,
fr. 292'277.-- per il fondo n. __________, fr. 111.-- per il fondo n. __________,
fr. 22.-- per il fondo n. __________, fr. 405'636.-- per il fondo n. __________,
fr. 296'570.-- per il fondo n. __________ e fr. 141'940.-- per il fondo n. __________;
che RI 1 ha ricorso contro tale provvedimento, facendo valere che secondo una perizia allestita dal rinomato
studio W__________ di Ginevra nel maggio 2010, il valore commerciale
complessivo di questi immobili sarebbe superiore di fr. 30'425'527.-- rispetto
alle stime ufficiali, sicché il sequestro andrebbe annullato e una perizia del
valore commerciale degli immobili ordinata;
che il 23
settembre 2011, l’Ufficio, in virtù dell’art. 17 cpv. 4 LEF, ha riconsiderato
il provvedimento impugnato, modificando il verbale di sequestro nel senso di
limitarlo ai fondi n. __________, valutato in fr. 4'350'000.-- in conformità
della perizia prodotta dal ricorrente, n. __________ (valore di stima
ufficiale: fr. 111.--) e n. __________ (valore di stima ufficiale: fr. 22.--), ritenuto
che il valore di tali fondi, tenuto conto dell’onere ipotecario, coprono già il
credito posto in esecuzione, pari a fr. 938'736,55 oltre interessi e spese;
che la
decisione di riconsiderazione è stata notificata alla ricorrente il 26
settembre e all’escutente il 28 settembre, sicché, in assenza di ricorso nel
termine di legge di 10 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), essa è da considerare
passata in giudicato;
che in
caso di riconsiderazione parziale, come nel caso in esame, l’autorità di vigilanza
può considerare il ricorso privo di oggetto solo per le censure accolte
dall'ufficio d’esecuzione nella decisione di riconsiderazione (la quale, in
siffatta misura, si sostituisce alla decisione impugnata) mentre deve
pronunciarsi sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato la
decisione di riconsiderazione (DTF 126 III 86, cons. 3);
che in
concreto l’CO 1, in base ai combinati art. 97 cpv. 2 e 275 LEF, ha correttamente
escluso dal sequestro i fondi la cui realizzazione non appariva necessaria a
garantire il pagamento del credito posto in esecuzione;
che la
richiesta ricorsuale tendente all’annullamento integrale del sequestro è per
contro eccessiva e va pertanto respinta, perché l’ufficio d’esecuzione è tenuto
a sequestrare i beni indicati nel decreto di sequestro a concorrenza almeno
dell’importo del credito da garantire, ciò che può determinare il sequestro di
un bene il cui valore supera notevolmente tale importo qualora detto bene sia
inscindibile;
che
occorre anche respingere la domanda tendente all’allestimento di una perizia
del valore commerciale dei fondi, in quanto l’Ufficio si è fondato su una
perizia prodotta dallo stesso ricorrente e che appare sufficientemente recente
e affidabile;
che del
resto le parti, non impugnando la decisione di riconsiderazione, hanno implicitamente
ammesso il valore di stima modificato attribuito dall’Ufficio ai fondi n. __________,
__________ e __________, mentre la questione della stima degli altri fondi è
divenuta priva di oggetto con la loro esclusione dal sequestro;
che il
ricorso, nella misura in cui non è diventato privo di oggetto, va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 97 cpv. 2, 275 LEF; 24b
cpv. 1 LPR; art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto in seguito
all’emanazione della decisione di riconsiderazione 23 settembre 2011, il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a:
– avv. PA
1, __________;
– avv. PA
2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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