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Decisione

15.2011.84

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 gennaio 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

scritto 3 novembre, PI 2 ha ribadito che la decisione 20 settembre 2011 della

Sezione dell’agricoltura conteneva gli elementi necessari per ritenere ch’egli

è proprietario o dispone economicamente di un’azienda a norma degli art. 7 e 47

cpv. 2 lett. b LDFR e che tali accertamenti vincolano la Camera.

L. Con

ordinanza 22 novembre, il Presidente della Camera, dopo riesame approfondito

della questione, ha ritenuto che la decisione 20 settembre 2011 della Sezione

dell’agricoltura non conteneva tutti gli elementi per stabilire se PI 2 era proprietario o disponeva economicamente di un’azienda ai sensi

degli art. 7 e 47 cpv. 2 lett. b LDFR al momento dell’aggiudica­zione né se il

fondo part. n. __________ RFD __________ è ubicato nel raggio d’esercizio

dell’azienda secondo l’uso locale, e ha di conseguenza assegnato a quest’ultimo

un termine di 10 giorni per promuovere dinanzi alla Sezione dell’agricoltura

un’istanza volta a far accertare tali circostanze.

M. Il

20 dicembre 2011, PI 2 ha comunicato la decisione 13 dicembre della Sezione

dell’agricoltura, con cui è stato accertato che le sue proprietà agricole non

costituiscono azienda agricola. Pur criticando la manifesta carenza di

motivazione della decisione e dissentendo sul suo esito, egli ha comunicato di

non intendere ricorrere contro la stessa. Ha tuttavia ricordato di aver

esercitato il diritto di prelazione in buona fede, segnatamente sulla base

della relativa informazione ricevuta dall’CO 1, e ha quindi nuovamente chiesto

che nel caso in cui non venisse confermata l’aggiudicazione l’asta venisse

completamente annullata e ripetuta, onde offrirgli la possibilità di formulare

offerte superiori.

Considerandi

In diritto:

1.

Giusta

l’art. 47 cpv. 2 della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR, RS 211.412.11), in caso di

alienazione di un fondo agricolo, l’affittuario ha un diritto di prelazione

sulla cosa affittata se la durata legale minima dell’affitto prevista dalle disposizioni

della legge federale del 4 ottobre 1985 sull’affitto agricolo è scaduta (lett.

a) e se l’affittuario è proprietario o dispone economicamente di un’azienda

agricola e il fondo affittato è ubicato nel raggio d’esercizio dell’azienda

secondo l’uso locale (lett. b). Salvo

eccezioni che nel caso concreto non entrano in considerazione (cfr. art. 62

LDFR), l’acquisto di un’azienda o di un fondo agricolo è subordinato al rilascio

di un’autorizzazione (art. 61 LDFR), di competenza, nel Cantone Ticino, della

Sezione dell’a­gricoltura del Dipartimento delle finanze e dell’economia (art.

1.

del Regolamento sul diritto fondiario rurale e

sull’affitto agricolo, RL 8.1.3.1.1). Ove l’acquisizione sia avvenuta nell’ambito di una procedura di realizzazione forzata,

l’autorizzazione è rifiutata se l’acquirente non è coltivatore diretto o se il fondo da acquistare è

ubicato fuori del raggio d’esercizio dell’azienda dell’acquirente secondo l’uso

locale (art. 63 cpv. 1 lett. a e d, e cpv. 2 LDFR). Secondo

l’art. 67 LDFR, in caso d’incanto forzato di un

fondo agricolo, l’aggiudicatario deve produrre l’autorizzazione oppure depositare i costi per un nuovo incanto

e richiedere l’autorizzazi­one entro dieci giorni dall’aggiudicazione, una

nuova asta dovendo essere ordinata se tale autorizzazione non è chiesta tempestivamente

o viene rifiutata.

1.1

In

linea di massima, la questione dell’e­si­stenza del diritto di prelazione su

fondi agricoli compete al giudice civile (DTF 129 III 695, cons. 3; Donzallaz, Pratique et jurisprudence de

droit foncier rural (1994-1998), Sion 1999, n. 295 e 296). Tuttavia, le contestazioni

relative ad un’ag­giudicazione, quando oppongono parti alla procedura di

realizzazione, sono di esclusiva competenza dell’autorità di vigilanza (art.

132a cpv. 1 e 143a LEF, applicabili in materia di fallimento per il rinvio

dell’art. 259 LEF), anche per quanto concerne le questioni pregiudiziali di

diritto civile materiale (DTF 79 III 116; 95 III 22, cons. 1; Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,

2a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 132a; Bet­t­schart, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Mo­­na­­co

2005, n. 4 ad art. 132a). La scrivente Camera risulta

quindi essere competente per statuire sul ricorso.

1.2

Si

evince per contro dalle menzionate norme della LDFR che la competenza per verificare

l’adempimento delle condizioni poste dal diritto fondiario rurale spetta

all’autorità preposta – nel Canton Ticino la Sezione dell’agricoltura – e non

alle autorità di esecuzione forzata. Ciò vale in particolare anche per la

condizione di cui all’art. 47 cpv. 2 lett. b LDFR (STF 7 maggio 2004, inc.

7B.60/2004, cons. 2.2.2; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 51 ad art. 142a). Al miglior

offerente va infatti riconosciuto un interesse degno di protezione a far

accertare dall’au­torità competente, in virtù dell’art. 84 LDFR, se l’aggiudi­ca­tario

è proprietario o dispone economicamente di un’azienda a

norma degli art. 7 e 47 cpv. 2 lett. b LDFR (DTF 129 III 695-6, cons. 4).

1.3

A

questo proposito, occorre ricordare che la Sezione

dell’agricol­tura, nella sua decisione 20 settembre 2011, non ha statuito,

nemmeno in modo implicito, sui presupposti per il riconoscimento a favore dell’aggiudicatario di un diritto

di prelazione giusta l’art. 47 cpv. 2 lett. b LDFR, ma

si è limitata a verificare l’esi­sten­za dei presupposti per l’acquisto del

fondo all’asta (combinati art. 61 cpv. 2, 63, e 67 LDFR), ovvero che

l’aggiudicatario fosse un coltivatore diretto a norma dell’art. 9 cpv. 1 LDFR

e, almeno implicitamente, che il fondo fosse ubicato nel raggio d’esercizio dell’azienda dell’acquirente

secondo l’uso locale (art. 63 cpv. 1 lett. a e d e cpv.

2.

LDFR). Ora, un fondo agricolo può

essere acquistato (pure all’asta, cfr. art. 67 LDFR) anche da persone che non

dirigono un’azienda agricola giusta l’art. 7 LDFR (cfr. Stad­ler, in Kommentar zum BGBB, Brugg 1995, n. 30 ad art.

63; Donzal­laz, Pratique et

jurisprudence de droit foncier rural (1994-1998), Sion 1999, n. 445), sicché

l’autorità preposta a rilasciare un’autorizzazione di acquisto non necessariamente

esamina se l’acquirente è proprietario o dispone di

un’azienda agricola ai sensi degli art. 7 e 47 cpv. 2 lett. b LDFR né se il

fondo da acquistare è ubicato fuori da tale azienda secondo l’uso locale (cfr.

art. 63 cpv. 1 lett. d e 47 cpv. 2 lett. b LDFR), siccome chi non gestisce personalmente un’azienda agricola o chi non gestisce

alcun’azienda (ad esempio chi pratica l’agricoltura durante il tempo libero)

non è vincolato dal principio “dell’arrotondamento” di cui all’art. 63 lett. d

LDFR (Stadler, op. cit., n. 6 ad

art. 63; SOG 1996, n. 32 p. 87).

1.4

Per

questo motivo, e in analogia con la procedura prevista

per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto di un fondo agricolo nell’am­bito

di un’esecuzione forzata (art. 67 LDFR), è quindi stato impartito

all’aggiudicatario un termine per promuovere dinanzi alla Sezione

dell’agricoltura un’istanza giusta l’art. 84 LDFR tendente a far accertare se Severino Tartini era proprietario o disponeva

economicamente di un’azienda ai sensi degli art. 7 e 47 cpv. 2 lett. b LDFR al

momento dell’aggiudica­zione e se il fondo part. n. __________ RFD di __________

è ubicato nel raggio d’esercizio dell’a­zienda secondo l’uso locale (ordinanza

del 22 novembre 2011, supra ad L).

2.

Orbene,

la Sezione dell’agricoltura, con decisione 13 dicembre 2011, ha accertato che le proprietà agricole

dell’aggiudicatario non costituiscono azienda agricola giusta l’art. 7 LDFR.

Per i menzionati motivi, tale decisione vincola la scrivente Camera, ancorché

non contenga una motivazione scritta sufficiente. Rinunciando ad impugnarla, PI

2.

ne ammette infatti implicitamente l’esito e le conseguenze, pur criticandone i

(pur scarni) motivi. In mancanza di una delle condizioni poste all’art. 47 cpv. 2 lett. b LDFR, non si può che constatare l’inesistenza del

diritto di prelazione vantato da PI 2, senza che sia necessario esaminarne le

altre condizioni, e segnatamente la questione della proprietà (giuridica o

economica) dei fondi gestiti dall’aggiudicatario e della titolarità del

contratto d’affitto. Di conseguenza, l’aggiudicazione del fondo n. __________ RFD __________ va annullata.

3.

Contrariamente

a quanto sostiene PI 2, è irrilevante il fatto ch’egli abbia fatto valere in

buona fede il suo asserito diritto di prelazione in sede d’asta sulla base

delle indicazioni dell’CO 1 e di precedenti decisioni della Sezione

dell’agricoltura in materia di pagamenti diretti (cfr. doc. 2 allegato allo

scritto 20 dicembre 2011). Onde evitare i disagi che l’annullamento dell’ag­giu­dicazione

comporterà, egli avrebbe infatti potuto chiedere già prima dell’asta l’ac­certamento

dei presupposti per il riconoscimento del suo presunto diritto di prelazione (art.

67.

cpv. 1 LDFR per analogia). Non avendolo fatto, deve lasciarsi opporre il

fatto che la decisione negativa del 13 dicembre 2011 comporta, per legge (art.

132a LEF e 67 cpv. 2 LDFR per analogia), l’annulla­mento dell’aggiudicazione.

4.

Oltre

all’annullamento dell’aggiudicazione, la ricorrente chiede anche che il fondo

le venga aggiudicato quale miglior offerente. Orbene, il ricorso contro una

realizzazione (giusta gli art. 17, 132a e 259 LEF) può giungere solo al suo

annullamento e non alla sostituzione dell’aggiudicatario con un’altra persona.

Su questo punto il ricorso è pertanto irricevibile (DTF 119 III 75, cons. 1a; Bettschart, op. cit., n. 6 ad art. 132a,

con rif.). Tale soluzione è conforme all’interesse dei creditori, siccome dà

l’occasione ad entrambi i litiganti di formulare offerte superiori nella nuova

asta.

5.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 132a, 143, 259 LEF; 47, 61, 63, 67 LDFR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.

1.1

Di

conseguenza, l’aggiudicazione del fondo n. __________ RFD di __________

avvenuta il 1° settembre 2011 a favore di PI 2 è annullata.

1.2

È

fatto ordine all’CO 1 d’indire una nuova asta.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– avv.

PA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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