15.2011.84
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13 gennaio 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
15.2011.84
Data decisione, Autorità:
13.01.2012, CEF
Titolo:
Aggiudicazione di un fondo agricolo all'affittuario che ha esercitato il suo diritto di prelazione. Contestazione di tale diritto da parte del migior offerente. Competenze reciproche dell'autorità di vigilanza e della Sezione dell'agricoltura. Annullamento dell'asta
AGGIUDICAZIONE
art. 47 cpv. 2 LDFR
art. 59 cpv. 2 LDFR
art. 84 LDFR
art. 259 LEF
Incarto n.
15.2011.84
Lugano
13 gennaio 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 9 settembre 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’aggiudicazione
del fondo n. __________ RFD di __________ avvenuta il 1° settembre 2011 a favore di
PI 2
patrocinato dall’ PA 1
nella procedura di
fallimento aperta nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in
fatto:
A. Il
1° settembre 2011, dopo le tre chiamate d’uso, la miglior offerta per il fondo
agricolo n. __________ RFD di __________, di proprietà della fallita PI 1, è
risultata essere la ricorrente RI 1 per l’importo di fr. 13'500.--. In virtù
dell’art. 60a cpv. 3 RFF, l’Ufficio ha quindi offerto agli affittuari del
fondo, gli eredi fu R__________, la facoltà di esercitare il proprio presunto diritto
di prelazione ai sensi dell’art. 47 LDFR, facoltà che è stata esercitata
dall’avv. __________ in rappresentanza dell’erede PI 2. In conformità delle condizioni d’asta, l’Ufficio ha poi aggiudicato il fondo a quest’ultimo,
impartendogli un termine di 10 giorni per chiedere alla Sezione dell’Agricoltura
l’autorizzazione all’acquisto.
B. RI 1
contesta l’aggiudicazione, di cui chiede l’annullamento, facendo valere che la
comunione ereditaria fu R__________ non sarebbe verosimilmente proprietaria di
un’azienda agricola ai sensi dell’art. 7 LDFR e di conseguenza non
adempierebbe il presupposto per il riconoscimento di un diritto di prelazione.
C. Nelle
sue osservazioni del 19 settembre 2011, PI 2 sostiene di aver rilevato dagli
eredi fu R__________ il contratto di affitto agricolo in essere con la
proprietaria del fondo mapp. n. __________ RFD __________ (__________) e di
essere agricoltore diretto, sicché il suo diritto di prelazione sarebbe incontestabile.
D. Nelle
sue osservazioni 23 settembre 2011, l’CO 1 conferma la correttezza del proprio
operato, rilevando come nel frattempo la Sezione dell’agricoltura abbia autorizzato
l’aggiudicatario all’acquisto.
E. Con
ordinanza 28 settembre 2011, il Presidente della Camera ha impartito a PI 2 un termine per promuovere dinanzi alla Sezione
dell’agricoltura un’istanza giusta l’art. 84 LDFR tendente a far accertare
ch’egli era proprietario o disponeva economicamente di un’azienda ai sensi
degli art. 7 e 47 cpv. 2 lett. b LDFR al momento dell’aggiudicazione, ossia il
1° settembre 2011.
F. Con
scritto 10 ottobre 2011, PI 2 ha comunicato alla Camera che riteneva gli accertamenti
richiesti già effettuati nell’ambito della decisione 2 settembre 2011 con cui
la Sezione dell’agricoltura ha autorizzato l’aggiudicazione, stabilendo che
l’aggiudicatario “coltiva lui stesso il suolo agricolo (art. 9 cpv. 1 LDFR) e
gestisce a proprio rischio e pericolo un’azienda agricola di 8 ettari, e può pertanto essere ritenuto nella fattispecie un coltivatore diretto [...]“.
G. Il
17 ottobre 2011, il Presidente della Camera ha ordinato la comunicazione alla ricorrente
della decisione 20 settembre 2011 della Sezione dell’agricoltura e dello
scritto 10 ottobre della controparte.
H. Nel
termine impartitole, la ricorrente ha osservato come il fatto che PI 2 avesse
rilevato la gestione dell’azienda dalla comunione ereditaria e paghi il fitto
sia ininfluente sul contratto di affitto, sicché andrebbe verificato se detta
comunione è proprietaria di fondi agricoli tali da formare un’azienda agricola
ai sensi del diritto fondiario rurale, ciò che non sarebbe il caso. Ma anche se
si dovesse ritenere, “nonostante la prassi relativa all’affitto complementare
non sia stata osservata”, che PI 2 sia subentrato nel contratto d’affitto,
occorrerebbe nondimeno, a mente della ricorrente, appurare che i suoi fondi in
proprietà costituiscono un’azienda agricola con un fabbisogno lavorativo di
almeno 0.75 unità standard di manodopera (USM). Ora, la decisione 20 settembre
2011 della Sezione dell’agricoltura non accerterebbe né confermerebbe tale
presupposto, limitandosi a statuire sulla questione della coltivazione personale
del suolo. In conclusione, la ricorrente ha chiesto, nell’ipotesi in cui
dovessero sussistere dubbi sulla questione, la riattivazione dell’ordinanza del
28 settembre 2011 con l’aggiunta della variante relativa alla comunione
ereditaria.
Fatti
I. Con
scritto 3 novembre, PI 2 ha ribadito che la decisione 20 settembre 2011 della
Sezione dell’agricoltura conteneva gli elementi necessari per ritenere ch’egli
è proprietario o dispone economicamente di un’azienda a norma degli art. 7 e 47
cpv. 2 lett. b LDFR e che tali accertamenti vincolano la Camera.
L. Con
ordinanza 22 novembre, il Presidente della Camera, dopo riesame approfondito
della questione, ha ritenuto che la decisione 20 settembre 2011 della Sezione
dell’agricoltura non conteneva tutti gli elementi per stabilire se PI 2 era proprietario o disponeva economicamente di un’azienda ai sensi
degli art. 7 e 47 cpv. 2 lett. b LDFR al momento dell’aggiudicazione né se il
fondo part. n. __________ RFD __________ è ubicato nel raggio d’esercizio
dell’azienda secondo l’uso locale, e ha di conseguenza assegnato a quest’ultimo
un termine di 10 giorni per promuovere dinanzi alla Sezione dell’agricoltura
un’istanza volta a far accertare tali circostanze.
M. Il
20 dicembre 2011, PI 2 ha comunicato la decisione 13 dicembre della Sezione
dell’agricoltura, con cui è stato accertato che le sue proprietà agricole non
costituiscono azienda agricola. Pur criticando la manifesta carenza di
motivazione della decisione e dissentendo sul suo esito, egli ha comunicato di
non intendere ricorrere contro la stessa. Ha tuttavia ricordato di aver
esercitato il diritto di prelazione in buona fede, segnatamente sulla base
della relativa informazione ricevuta dall’CO 1, e ha quindi nuovamente chiesto
che nel caso in cui non venisse confermata l’aggiudicazione l’asta venisse
completamente annullata e ripetuta, onde offrirgli la possibilità di formulare
offerte superiori.
Considerandi
In diritto:
1.
Giusta
l’art. 47 cpv. 2 della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR, RS 211.412.11), in caso di
alienazione di un fondo agricolo, l’affittuario ha un diritto di prelazione
sulla cosa affittata se la durata legale minima dell’affitto prevista dalle disposizioni
della legge federale del 4 ottobre 1985 sull’affitto agricolo è scaduta (lett.
a) e se l’affittuario è proprietario o dispone economicamente di un’azienda
agricola e il fondo affittato è ubicato nel raggio d’esercizio dell’azienda
secondo l’uso locale (lett. b). Salvo
eccezioni che nel caso concreto non entrano in considerazione (cfr. art. 62
LDFR), l’acquisto di un’azienda o di un fondo agricolo è subordinato al rilascio
di un’autorizzazione (art. 61 LDFR), di competenza, nel Cantone Ticino, della
Sezione dell’agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell’economia (art.
1.
del Regolamento sul diritto fondiario rurale e
sull’affitto agricolo, RL 8.1.3.1.1). Ove l’acquisizione sia avvenuta nell’ambito di una procedura di realizzazione forzata,
l’autorizzazione è rifiutata se l’acquirente non è coltivatore diretto o se il fondo da acquistare è
ubicato fuori del raggio d’esercizio dell’azienda dell’acquirente secondo l’uso
locale (art. 63 cpv. 1 lett. a e d, e cpv. 2 LDFR). Secondo
l’art. 67 LDFR, in caso d’incanto forzato di un
fondo agricolo, l’aggiudicatario deve produrre l’autorizzazione oppure depositare i costi per un nuovo incanto
e richiedere l’autorizzazione entro dieci giorni dall’aggiudicazione, una
nuova asta dovendo essere ordinata se tale autorizzazione non è chiesta tempestivamente
o viene rifiutata.
1.1
In
linea di massima, la questione dell’esistenza del diritto di prelazione su
fondi agricoli compete al giudice civile (DTF 129 III 695, cons. 3; Donzallaz, Pratique et jurisprudence de
droit foncier rural (1994-1998), Sion 1999, n. 295 e 296). Tuttavia, le contestazioni
relative ad un’aggiudicazione, quando oppongono parti alla procedura di
realizzazione, sono di esclusiva competenza dell’autorità di vigilanza (art.
132a cpv. 1 e 143a LEF, applicabili in materia di fallimento per il rinvio
dell’art. 259 LEF), anche per quanto concerne le questioni pregiudiziali di
diritto civile materiale (DTF 79 III 116; 95 III 22, cons. 1; Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
2a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 132a; Bettschart, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 4 ad art. 132a). La scrivente Camera risulta
quindi essere competente per statuire sul ricorso.
1.2
Si
evince per contro dalle menzionate norme della LDFR che la competenza per verificare
l’adempimento delle condizioni poste dal diritto fondiario rurale spetta
all’autorità preposta – nel Canton Ticino la Sezione dell’agricoltura – e non
alle autorità di esecuzione forzata. Ciò vale in particolare anche per la
condizione di cui all’art. 47 cpv. 2 lett. b LDFR (STF 7 maggio 2004, inc.
7B.60/2004, cons. 2.2.2; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 51 ad art. 142a). Al miglior
offerente va infatti riconosciuto un interesse degno di protezione a far
accertare dall’autorità competente, in virtù dell’art. 84 LDFR, se l’aggiudicatario
è proprietario o dispone economicamente di un’azienda a
norma degli art. 7 e 47 cpv. 2 lett. b LDFR (DTF 129 III 695-6, cons. 4).
1.3
A
questo proposito, occorre ricordare che la Sezione
dell’agricoltura, nella sua decisione 20 settembre 2011, non ha statuito,
nemmeno in modo implicito, sui presupposti per il riconoscimento a favore dell’aggiudicatario di un diritto
di prelazione giusta l’art. 47 cpv. 2 lett. b LDFR, ma
si è limitata a verificare l’esistenza dei presupposti per l’acquisto del
fondo all’asta (combinati art. 61 cpv. 2, 63, e 67 LDFR), ovvero che
l’aggiudicatario fosse un coltivatore diretto a norma dell’art. 9 cpv. 1 LDFR
e, almeno implicitamente, che il fondo fosse ubicato nel raggio d’esercizio dell’azienda dell’acquirente
secondo l’uso locale (art. 63 cpv. 1 lett. a e d e cpv.
2.
LDFR). Ora, un fondo agricolo può
essere acquistato (pure all’asta, cfr. art. 67 LDFR) anche da persone che non
dirigono un’azienda agricola giusta l’art. 7 LDFR (cfr. Stadler, in Kommentar zum BGBB, Brugg 1995, n. 30 ad art.
63; Donzallaz, Pratique et
jurisprudence de droit foncier rural (1994-1998), Sion 1999, n. 445), sicché
l’autorità preposta a rilasciare un’autorizzazione di acquisto non necessariamente
esamina se l’acquirente è proprietario o dispone di
un’azienda agricola ai sensi degli art. 7 e 47 cpv. 2 lett. b LDFR né se il
fondo da acquistare è ubicato fuori da tale azienda secondo l’uso locale (cfr.
art. 63 cpv. 1 lett. d e 47 cpv. 2 lett. b LDFR), siccome chi non gestisce personalmente un’azienda agricola o chi non gestisce
alcun’azienda (ad esempio chi pratica l’agricoltura durante il tempo libero)
non è vincolato dal principio “dell’arrotondamento” di cui all’art. 63 lett. d
LDFR (Stadler, op. cit., n. 6 ad
art. 63; SOG 1996, n. 32 p. 87).
1.4
Per
questo motivo, e in analogia con la procedura prevista
per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto di un fondo agricolo nell’ambito
di un’esecuzione forzata (art. 67 LDFR), è quindi stato impartito
all’aggiudicatario un termine per promuovere dinanzi alla Sezione
dell’agricoltura un’istanza giusta l’art. 84 LDFR tendente a far accertare se Severino Tartini era proprietario o disponeva
economicamente di un’azienda ai sensi degli art. 7 e 47 cpv. 2 lett. b LDFR al
momento dell’aggiudicazione e se il fondo part. n. __________ RFD di __________
è ubicato nel raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale (ordinanza
del 22 novembre 2011, supra ad L).
2.
Orbene,
la Sezione dell’agricoltura, con decisione 13 dicembre 2011, ha accertato che le proprietà agricole
dell’aggiudicatario non costituiscono azienda agricola giusta l’art. 7 LDFR.
Per i menzionati motivi, tale decisione vincola la scrivente Camera, ancorché
non contenga una motivazione scritta sufficiente. Rinunciando ad impugnarla, PI
2.
ne ammette infatti implicitamente l’esito e le conseguenze, pur criticandone i
(pur scarni) motivi. In mancanza di una delle condizioni poste all’art. 47 cpv. 2 lett. b LDFR, non si può che constatare l’inesistenza del
diritto di prelazione vantato da PI 2, senza che sia necessario esaminarne le
altre condizioni, e segnatamente la questione della proprietà (giuridica o
economica) dei fondi gestiti dall’aggiudicatario e della titolarità del
contratto d’affitto. Di conseguenza, l’aggiudicazione del fondo n. __________ RFD __________ va annullata.
3.
Contrariamente
a quanto sostiene PI 2, è irrilevante il fatto ch’egli abbia fatto valere in
buona fede il suo asserito diritto di prelazione in sede d’asta sulla base
delle indicazioni dell’CO 1 e di precedenti decisioni della Sezione
dell’agricoltura in materia di pagamenti diretti (cfr. doc. 2 allegato allo
scritto 20 dicembre 2011). Onde evitare i disagi che l’annullamento dell’aggiudicazione
comporterà, egli avrebbe infatti potuto chiedere già prima dell’asta l’accertamento
dei presupposti per il riconoscimento del suo presunto diritto di prelazione (art.
67.
cpv. 1 LDFR per analogia). Non avendolo fatto, deve lasciarsi opporre il
fatto che la decisione negativa del 13 dicembre 2011 comporta, per legge (art.
132a LEF e 67 cpv. 2 LDFR per analogia), l’annullamento dell’aggiudicazione.
4.
Oltre
all’annullamento dell’aggiudicazione, la ricorrente chiede anche che il fondo
le venga aggiudicato quale miglior offerente. Orbene, il ricorso contro una
realizzazione (giusta gli art. 17, 132a e 259 LEF) può giungere solo al suo
annullamento e non alla sostituzione dell’aggiudicatario con un’altra persona.
Su questo punto il ricorso è pertanto irricevibile (DTF 119 III 75, cons. 1a; Bettschart, op. cit., n. 6 ad art. 132a,
con rif.). Tale soluzione è conforme all’interesse dei creditori, siccome dà
l’occasione ad entrambi i litiganti di formulare offerte superiori nella nuova
asta.
5.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 132a, 143, 259 LEF; 47, 61, 63, 67 LDFR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.
1.1
Di
conseguenza, l’aggiudicazione del fondo n. __________ RFD di __________
avvenuta il 1° settembre 2011 a favore di PI 2 è annullata.
1.2
È
fatto ordine all’CO 1 d’indire una nuova asta.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– avv.
PA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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