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Decisione

15.2011.85

Rigetto definitivo dell'opposizione pronunciato da una cassa malati. Notifica della decisione all'escusso anziché al suo tutore. Sanatoria dell'irregolarità. Contestazione equiparata ad un'opposizione

29 settembre 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2011.85

Data decisione, Autorità:

29.09.2011, CEF

Titolo:

Rigetto definitivo dell'opposizione pronunciato da una cassa malati. Notifica della decisione all'escusso anziché al suo tutore. Sanatoria dell'irregolarità. Contestazione equiparata ad un'opposizione LAMal. Sospensione dell'esecuzione

RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE

art. 85 LAMAL

art. 80 LEF

art. 37 cpv. 3 LPGA

art. 49 cpv. 3 LPGA

art. 52 LPGA

Incarto n.

15.2011.85

Lugano

29 settembre

2011

CJ/fp/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicecancelliere,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 23 agosto 2011 di

RI 1

rappr. dal curatore RA 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti

di Mendrisio, e meglio contro l’attesta­to di carenza di beni rilasciato il

10 agosto 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1

rappr. da RA 2

viste le

osservazioni 23 settembre 2011 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il

curatore RA 1, a nome dell’escusso, chiede l’annullamento dell’attestato di carenza

di beni impugnato, in quanto la decisione di rigetto dell’opposizione, emessa

dalla cassa malati procedente, non gli è stata notificata e allega l’inesi­stenza

del credito posto in esecuzione;

che

l’escutente non ha presentato osservazioni al ricorso;

che la

decisione di rigetto dell’opposizione, emessa l’8 aprile 2011, è stata notificata

direttamente all’escusso anziché al suo curatore, in violazione dell’art. 37

cpv. 3 LPGA;

che la

cassa non poteva ignorare che l’escusso fosse rappresentato da un curatore,

siccome l’indicazione figura su tutti gli atti esecutivi ad essa comunicati

(precetto esecutivo, avviso di pignoramento, attestato di carenza di beni) e

l’opposizione è stata formulata proprio dal curatore;

che la

decisione di rigetto dell’opposizione è però pervenuta al curatore, come dimostra

il fatto ch’egli l’ha allegata al ricorso;

che si

può pertanto considerare che la decisione gli è stata notificata al più tardi

il 23 agosto 2011 (data del ricorso), siccome la notificazione irregolare di una decisione non

deve provocare pregiudizi per l’interessato (art. 49 cpv. 3 LPGA);

che la

contestazione del ricorrente va tuttavia considerata quale tempestiva opposizione

ai sensi degli art. 52 LPGA e 85 LAMal, che in quanto tale va trasmessa alla

cassa malati procedente, tanto più che dalla documentazione allegata al ricorso

risulta che i premi relativi ai mesi da gennaio a giugno 2010 (incluse le spese

amministrative) sono stati pagati in parte dall’ufficio cantonale di assistenza

sociale (scritto 16 giugno 2010 di PI 1) e per il saldo dallo stesso escusso

(cfr. scritto 28 luglio 2010 di PI 1 ordine di pagamento 9 agosto 2010 ed

estratto del conto Raiffeisen dell’escusso del 31 agosto 2010);

che

siccome al momento della presentazione della domanda di continuazione

dell’esecuzione, pervenuta all’Ufficio il 28 giugno 2011, la decisione di

rigetto dell’opposizione non era ancora stata notificata al curatore

dell’escusso e pertanto non era ancora passata in giudicato, l’esecuzione non

poteva essere proseguita;

che il

ricorso va pertanto accolto, con la precisazione che la procedente non potrà

ripresentare la domanda di continuazione dell’opposizione prima del passaggio

in giudicato della decisione di rigetto dell’opposizione, ovvero prima di

essersi determinata sull’opposizione giusta l’art. 52 LPGA;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 197, 208, 213 LEF; 123 CO; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

1.1. Di

conseguenza, è annullato l’attestato di carenza di beni emesso il 15 giugno

2011 nell’esecuzione n. __________ nonché il precedente pignoramento.

1.2. Il

ricorso va trasmesso a PI 1 quale opposizione (art. 52 LPGA e 85 LAMal) contro

la decisione di rigetto dell’opposizione dell’8 aprile 2011 (pratica n.

2'026’971/BOK).

1.3. L’esecuzione

n. __________ potrà eventualmente essere continuata solo dopo il passaggio in

giudicato della decisione di cui al dispositivo 1.2.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RA 1, __________;

– RA

2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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