15.2011.85
Rigetto definitivo dell'opposizione pronunciato da una cassa malati. Notifica della decisione all'escusso anziché al suo tutore. Sanatoria dell'irregolarità. Contestazione equiparata ad un'opposizione
29 settembre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2011.85
Data decisione, Autorità:
29.09.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione pronunciato da una cassa malati. Notifica della decisione all'escusso anziché al suo tutore. Sanatoria dell'irregolarità. Contestazione equiparata ad un'opposizione LAMal. Sospensione dell'esecuzione
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 85 LAMAL
art. 80 LEF
art. 37 cpv. 3 LPGA
art. 49 cpv. 3 LPGA
art. 52 LPGA
Incarto n.
15.2011.85
Lugano
29 settembre
2011
CJ/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicecancelliere,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 23 agosto 2011 di
RI 1
rappr. dal curatore RA 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Mendrisio, e meglio contro l’attestato di carenza di beni rilasciato il
10 agosto 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1
rappr. da RA 2
viste le
osservazioni 23 settembre 2011 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il
curatore RA 1, a nome dell’escusso, chiede l’annullamento dell’attestato di carenza
di beni impugnato, in quanto la decisione di rigetto dell’opposizione, emessa
dalla cassa malati procedente, non gli è stata notificata e allega l’inesistenza
del credito posto in esecuzione;
che
l’escutente non ha presentato osservazioni al ricorso;
che la
decisione di rigetto dell’opposizione, emessa l’8 aprile 2011, è stata notificata
direttamente all’escusso anziché al suo curatore, in violazione dell’art. 37
cpv. 3 LPGA;
che la
cassa non poteva ignorare che l’escusso fosse rappresentato da un curatore,
siccome l’indicazione figura su tutti gli atti esecutivi ad essa comunicati
(precetto esecutivo, avviso di pignoramento, attestato di carenza di beni) e
l’opposizione è stata formulata proprio dal curatore;
che la
decisione di rigetto dell’opposizione è però pervenuta al curatore, come dimostra
il fatto ch’egli l’ha allegata al ricorso;
che si
può pertanto considerare che la decisione gli è stata notificata al più tardi
il 23 agosto 2011 (data del ricorso), siccome la notificazione irregolare di una decisione non
deve provocare pregiudizi per l’interessato (art. 49 cpv. 3 LPGA);
che la
contestazione del ricorrente va tuttavia considerata quale tempestiva opposizione
ai sensi degli art. 52 LPGA e 85 LAMal, che in quanto tale va trasmessa alla
cassa malati procedente, tanto più che dalla documentazione allegata al ricorso
risulta che i premi relativi ai mesi da gennaio a giugno 2010 (incluse le spese
amministrative) sono stati pagati in parte dall’ufficio cantonale di assistenza
sociale (scritto 16 giugno 2010 di PI 1) e per il saldo dallo stesso escusso
(cfr. scritto 28 luglio 2010 di PI 1 ordine di pagamento 9 agosto 2010 ed
estratto del conto Raiffeisen dell’escusso del 31 agosto 2010);
che
siccome al momento della presentazione della domanda di continuazione
dell’esecuzione, pervenuta all’Ufficio il 28 giugno 2011, la decisione di
rigetto dell’opposizione non era ancora stata notificata al curatore
dell’escusso e pertanto non era ancora passata in giudicato, l’esecuzione non
poteva essere proseguita;
che il
ricorso va pertanto accolto, con la precisazione che la procedente non potrà
ripresentare la domanda di continuazione dell’opposizione prima del passaggio
in giudicato della decisione di rigetto dell’opposizione, ovvero prima di
essersi determinata sull’opposizione giusta l’art. 52 LPGA;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 197, 208, 213 LEF; 123 CO; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è accolto.
1.1. Di
conseguenza, è annullato l’attestato di carenza di beni emesso il 15 giugno
2011 nell’esecuzione n. __________ nonché il precedente pignoramento.
1.2. Il
ricorso va trasmesso a PI 1 quale opposizione (art. 52 LPGA e 85 LAMal) contro
la decisione di rigetto dell’opposizione dell’8 aprile 2011 (pratica n.
2'026’971/BOK).
1.3. L’esecuzione
n. __________ potrà eventualmente essere continuata solo dopo il passaggio in
giudicato della decisione di cui al dispositivo 1.2.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RA 1, __________;
– RA
2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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