15.2011.86
Obbligo di informare nell'ambito del pignoramento da parte di avvocati e di notai
9 gennaio 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2011.86
Data decisione, Autorità:
09.01.2012, CEF
Titolo:
Obbligo di informare nell'ambito del pignoramento da parte di avvocati e di notai
OBBLIGO DEI TERZI
OBBLIGO DEL DEBITORE
OBBLIGO DI INFORMARE
art. 91 cpv. 1 LEF
art. 91 cpv. 4 LEF
art. 91 cpv. 5 LEF
art. 93 LEF
art. 1 cpv. 1 LN
Incarto n.
15.2011.86
Lugano
9 gennaio
2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 settembre 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la richiesta di
informazioni del 21 settembre 2011 nelle esecuzioni n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________
promosse contro
PI 1, __________
da
1. PI 2
2. PI 3
3. PI 4
4. PI 5
rappr. da: RA 1
5. PI 6
rappr. da: RA 2
6. PI 7
rappr. da: RA 3
viste
le osservazioni 17 ottobre 2011 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
delle varie esecuzioni promosse contro PI 1 il 22 marzo 2011 l’CO 1 ha pignorato un’autovettura Porsche 911 Carrera, una cartella ipotecaria di nominali fr. 200'000.00
gravante in I° grado la particella n. __________ RFD di __________. Il 24
maggio 2011 ha completato il pignoramento e pignorando la part. n. __________
RFD di __________. Lo stesso giorno l’Ufficio ha comunicato all’avv. RI 1 di
aver saputo che circa due anni addietro egli si è occupato quale notaio della
vendita della part. n. __________ RFD di __________, allora di proprietà del
debitore. Stante la scarsa collaborazione dell’escusso, in vista di poter
reperire ulteriori beni pignorabili, l’Ufficio ha chiesto al ricorrente di
volergli indicare “le modalità esatte dei versamenti del prezzo di acquisto
e delle eventuali prestazioni dovute” all’escusso.
B. Il
25 maggio 2011 l’avv. RI 1 ha chiesto alla Camera per l’avvocatura e il
notariato del Tribunale di appello (in seguito: CAN) se potesse fornire
all’Ufficio le informazioni richieste.
C. Con
scritto 30 maggio 2011 la CAN ha comunicato al ricorrente di non essere
abilitata a fornire consulenza giuridica e gli ha ricordato che in base
all’art. 5 LN il notaio è tenuto al segreto professionale, salvo se ne sia
dispensato da tutte le parti contraenti, oppure quando la legge richieda
un’iscrizione nei pubblici registri od una comunicazione ad altre autorità;
rimane riservato l’obbligo di testimoniare nei limiti consentiti dalla legge
civile e penale.
D. Il
3 giugno 2011 l’avv. RI 1 ha quindi comunicato all’Ufficio che secondo quanto
indicatogli dalla CAN non gli sarebbe possibile fornire le informazioni
richieste.
E. Il
21 settembre 2011 l’Ufficio ha nuovamente sollecitato il ricorrente a fornirgli
le indicazioni richieste, osservando che essendosi svolta l’operazione di
compravendita con un ragguardevole utile in un momento in cui erano pendenti
domande di pignoramento e pignoramenti da completare a carico dell’escusso, si
potrebbe ipotizzare il reato di occultamento di beni pignorabili, la cui
realizzazione avrebbe potuto condurre alla liquidazione integrale delle
posizioni aperte presso l’ufficio di esecuzione.
F.
Con ricorso 26 settembre 2011 l’avv. RI 1 ha postulato l’annullamento del provvedimento 21 settembre 2011 in quanto egli non detiene più alcun bene del debitore, l’attività di notaio è coperta dal segreto professionale ed
il notaio, benché pubblico ufficiale, non potrebbe essere parificato ad
un’autorità nel senso dell’art. 91 cpv. 5 LEF.
G. Con
osservazioni 17 ottobre 2011 l’CO 1 si è opposto al gravame argomentando che
l’obbligo di informare si estenderebbe anche alle categorie di persone che
sottostanno al segreto professionale. L’applicabilità dell’art. 91 cpv. 5 LEF
alla figura professionale del notaio sarebbe data dalla sua qualifica quale
pubblico funzionario (art. 1 LN). Gli organi d’esecuzione potrebbero richiedere
a terzi di indicare loro i beni di cui l’escusso è avente diritto economico
anche, in vista di eventuali azioni revocatorie, per il cosiddetto periodo
sospetto.
Considerato
in diritto: 1. Il
debitore è tenuto a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per
un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in
suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (cfr. art. 91 cpv. 1
cifra 2 LEF).
2. Nell’eseguire un pignoramento, l’Ufficio di esecuzione ha l’obbligo
di essere attivo e di ricercare eventuali tracce o indizi dell’esistenza di
diritti patrimoniali di cui l’escusso sia il titolare, il titolare apparente o
l’avente diritto economico (STF 27 novembre 2002 [7B.212/2002], cons. 2.1, con
rif.), almeno nei casi in cui vi sono indizi che questi beni esistono (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, 2°
ed., Basilea 2010, n. 12 e 13 ad art. 91; CEF 1. agosto 2004 [15.04.84]). Il
debitore è tenuto ad informare l’Ufficio in modo esaustivo e senza restrizioni
(art. 91 cpv. 1 LEF; Jeandin, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 10 ad
art. 91) e lo stesso vale per i terzi (art. 91 cpv. 4
LEF) e per le autorità (art. 91 cpv. 5 LEF).
3. Giusta
l’art. 91 cpv. 4 e 5 LEF i terzi e le autorità che detengono beni del debitore
o verso i quali questi vanta crediti hanno lo stesso obbligo d’informare del
debitore, ovvero sono tenuti ad indicare, sino a concorrenza di quanto
necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i beni del debitore da essi
detenuti e tutti i crediti che il debitore vanta nei loro confronti, nella
misura in cui hanno un valore patrimoniale. L’obbligo d’informazione del
debitore, dei terzi e delle autorità si estende anche ai redditi e ai beni del
primo situati all’estero nella misura in cui tale informazione sia necessaria
per stabilire l’eccedenza disponibile ai sensi dell’art. 93 LEF, nonché alle
transazioni anteriori all’esecuzione del pignoramento intervenute durante il
periodo sospetto degli art. 286 a 288 LEF (Lebrecht,
op. cit., n. 15 e 25 ad art. 91; Jeandin,
Commentaire romand de la LP, n. 10, 15 e 17 ad art. 91, con rif.).
4. L’obbligo
di informare dei terzi riguarda anche le persone tenute al segreto
professionale quali gli avvocati (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 24 ad art. 91). Nelle
autorità ai sensi del cpv. 5 dell’art. 91 LEF rientrano sia autorità federali
che cantonali o comunali (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 1999, n. 60 ad art. 91). Autorità sono
gli organi amministrativi che esercitano la funzione amministrativa, ovverossia
i funzionari e gli altri agenti dello Stato nonché le altre autorità o
organizzazioni indipendenti dell’amministra-zione e che espletano dei compiti
di diritto pubblico affidategli dalla Confederazione, da un cantone o da un
comune: queste ultime possono essere delle persone di diritto privato alle
quali sono stati delegati dei compiti di diritto pubblico (Gilliéron, op. cit., n. 61 ad art. 91).
Nel Canton Ticino il notaio è un pubblico funzionario incaricato di ricevere e
conservare tutti gli atti per i quali la legge o la volontà delle parti
richiedono la forma autentica (art. 1 cpv. 1 LN): esso è quindi un’autorità ai
sensi della LEF. Ne consegue che l’avv. RI 1 – passata in giudicato la presente
decisione - è tenuto a fornire all’CO 1 le informazioni richiestegli e di cui
egli è venuto a conoscenza sia nella sua funzione di pubblico notaio (art. 91
cpv. 5 LEF) che in quella di avvocato (art. 91 cpv. 4 LEF). Questo innanzitutto
perché il trapasso della proprietà della part. n. 1095 RFD di Cademario è
avvenuto il 5 agosto 2008, quando contro l’escusso erano già pendenti varie
domande di pignoramento. Inoltre anche in riferimento alle esecuzioni oggetto
della presente procedura non risultano ancora essere trascorsi i cinque anni
previsti all’art. 288 LEF per il caso di dolo (cfr. lo scritto 21 settembre
2011 dell’UE di Lugano, rimasto incontestato).
5. Da quanto precede discende che il
ricorso è respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17, art. 91 cpv. 1 cifra 2, 91 cpv. 4 e 5, 93, 286 a 288 LEF; art. 1 cpv. 1 LN; 61 cpv. 2 lett. a e
62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a:
- avv.
RI 1, __________;
-PI
1, __________;
-PI
2, __________;
-PI
3, __________;
-PI
4, __________;
-RA
1, __________;
- RA
2, __________;
-RA
3, __________.
Comunicazione
all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito
di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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