Lexipedia

Decisione

15.2011.88

Fallimento. Contestazione dello stato di riparto. Esecuzione promossa prima del fallimento

17 ottobre 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2011.88

Data decisione, Autorità:

17.10.2011, CEF

Titolo:

Fallimento. Contestazione dello stato di riparto. Esecuzione promossa prima del fallimento

RIPARTO / RIPARTIZIONE

art. 206 LEF

art. 264 LEF

Incarto n.

15.2011.88

Lugano

17 ottobre

2011

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 30 settembre 2011 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro lo stato di

riparto 19 settembre 2011 allestito nella procedura fallimentare relativa a:

PI 1 già in __________

viste le

osservazioni 10 ottobre 2011 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il 19

settembre 2011, nella procedura fallimentare aperta il 26 febbraio 2010 nei

confronti dell’PI 1, l’CO 1, sulla base della graduatoria depositata il 28

giugno 2010 e regolarmente passata in giudicato (cfr. attestazione della

Pretura del 30 luglio 2010), ha allestito lo stato di riparto, che per il

credito insinuato dall’avv. RI 1, pari a fr. 19'750,70 e ammesso in terza

classe, è previsto un dividendo di fr. 151,35 (pari allo 0,766355%);

che

l’avv. RI 1 contesta tale atto, “chiedendo che la graduatoria debba essere modificata,

e ciò poiché nelle precedenti comunicazioni dell’Ufficio esecuzione e fallimenti,

non risultavano gli altri creditori (cfr. riparto 21 settembre 2009)”;

che il

ricorrente si riferisce al riguardo ad un verbale di pignoramento del 20 aprile

2007 e ritiene che il suo credito, per il cui incasso egli aveva inoltrato

un’esecuzione il 17 febbraio 2006, “deve essere precedente a quelli indicati

nello stato di riparto impugnato”;

che la

ricevibilità del ricorso è dubbia, siccome il ricorrente, contrariamente a

quanto stabilito dall’art. 7 cpv. 3 lett. a della legge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR), non ha

formulato domande precise, sicché non si capisce se pretende che il proprio

credito sia interamente tacitato o se fa valere unicamente un diritto

preferenziale sul dividendo spettante ai crediti – ne cita solo due – che non

figuravano nel verbale di pignoramento del 20 aprile 2007;

che in

ogni caso il ricorso andrebbe respinto nel merito in quanto manifestamente

infondato;

che

infatti l’avv. RI 1, in modo invero sorprendente vista la sua professione,

confonde esecuzione in via di pignoramento e fallimento;

che

giusta l’art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso al momento

dell’apertura del fallimento dell’escusso cessano di diritto e, nella fase di

riparto, i creditori concorrono fra loro a parità di diritto, nell’ordine delle

classi stabilite all’art. 219 LEF (art. 220 LEF);

che

pertanto gli eventuali benefici procedurali ottenuti in procedure esecutive promosse

prima dell’apertura del fallimento decadono con la stessa, con riserva

dell’ipotesi contemplata all’art. 199 cpv. 2 LEF, che comunque il ricorrente

non pretende né dimostra sia realizzata nella fattispecie;

che in

ogni caso si evince dallo stato di riparto allestito il 21 settembre 2009 nella

procedura di realizzazione immobiliare relativa ai fondi n. __________, __________

e __________ RFD di __________ di spettanza del defunto (doc. C allegato al

ricorso) che nessuna eccedenza era potuta essere versata ai favori dei

creditori pignoranti, tra cui figurava l’avv. RI 1 (es. n. __________);

che va

infine ricordato che i creditori possono insinuare il proprio credito nel fallimento

fino alla sua chiusura (art. 251 LEF), anche se non avevano in precedenza

promosso un’esecuzione contro il fallito, e che la graduatoria di regola non

può più essere rimessa in discussione con un ricorso contro lo stato di riparto

(DTF 56 III 22; CEF 27 settembre 2005, inc. 15.05.97);

che il

ricorso va pertanto respinto;

che visto

il suo carattere manifestamente infondato, si prescinde dal notificare agli altri

creditori sia il ricorso che la presente decisione;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 206, 219, 251, 264 LEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

all’avv. RI 1.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster