15.2011.88
Fallimento. Contestazione dello stato di riparto. Esecuzione promossa prima del fallimento
17 ottobre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2011.88
Data decisione, Autorità:
17.10.2011, CEF
Titolo:
Fallimento. Contestazione dello stato di riparto. Esecuzione promossa prima del fallimento
RIPARTO / RIPARTIZIONE
art. 206 LEF
art. 264 LEF
Incarto n.
15.2011.88
Lugano
17 ottobre
2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 30 settembre 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro lo stato di
riparto 19 settembre 2011 allestito nella procedura fallimentare relativa a:
PI 1 già in __________
viste le
osservazioni 10 ottobre 2011 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 19
settembre 2011, nella procedura fallimentare aperta il 26 febbraio 2010 nei
confronti dell’PI 1, l’CO 1, sulla base della graduatoria depositata il 28
giugno 2010 e regolarmente passata in giudicato (cfr. attestazione della
Pretura del 30 luglio 2010), ha allestito lo stato di riparto, che per il
credito insinuato dall’avv. RI 1, pari a fr. 19'750,70 e ammesso in terza
classe, è previsto un dividendo di fr. 151,35 (pari allo 0,766355%);
che
l’avv. RI 1 contesta tale atto, “chiedendo che la graduatoria debba essere modificata,
e ciò poiché nelle precedenti comunicazioni dell’Ufficio esecuzione e fallimenti,
non risultavano gli altri creditori (cfr. riparto 21 settembre 2009)”;
che il
ricorrente si riferisce al riguardo ad un verbale di pignoramento del 20 aprile
2007 e ritiene che il suo credito, per il cui incasso egli aveva inoltrato
un’esecuzione il 17 febbraio 2006, “deve essere precedente a quelli indicati
nello stato di riparto impugnato”;
che la
ricevibilità del ricorso è dubbia, siccome il ricorrente, contrariamente a
quanto stabilito dall’art. 7 cpv. 3 lett. a della legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR), non ha
formulato domande precise, sicché non si capisce se pretende che il proprio
credito sia interamente tacitato o se fa valere unicamente un diritto
preferenziale sul dividendo spettante ai crediti – ne cita solo due – che non
figuravano nel verbale di pignoramento del 20 aprile 2007;
che in
ogni caso il ricorso andrebbe respinto nel merito in quanto manifestamente
infondato;
che
infatti l’avv. RI 1, in modo invero sorprendente vista la sua professione,
confonde esecuzione in via di pignoramento e fallimento;
che
giusta l’art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso al momento
dell’apertura del fallimento dell’escusso cessano di diritto e, nella fase di
riparto, i creditori concorrono fra loro a parità di diritto, nell’ordine delle
classi stabilite all’art. 219 LEF (art. 220 LEF);
che
pertanto gli eventuali benefici procedurali ottenuti in procedure esecutive promosse
prima dell’apertura del fallimento decadono con la stessa, con riserva
dell’ipotesi contemplata all’art. 199 cpv. 2 LEF, che comunque il ricorrente
non pretende né dimostra sia realizzata nella fattispecie;
che in
ogni caso si evince dallo stato di riparto allestito il 21 settembre 2009 nella
procedura di realizzazione immobiliare relativa ai fondi n. __________, __________
e __________ RFD di __________ di spettanza del defunto (doc. C allegato al
ricorso) che nessuna eccedenza era potuta essere versata ai favori dei
creditori pignoranti, tra cui figurava l’avv. RI 1 (es. n. __________);
che va
infine ricordato che i creditori possono insinuare il proprio credito nel fallimento
fino alla sua chiusura (art. 251 LEF), anche se non avevano in precedenza
promosso un’esecuzione contro il fallito, e che la graduatoria di regola non
può più essere rimessa in discussione con un ricorso contro lo stato di riparto
(DTF 56 III 22; CEF 27 settembre 2005, inc. 15.05.97);
che il
ricorso va pertanto respinto;
che visto
il suo carattere manifestamente infondato, si prescinde dal notificare agli altri
creditori sia il ricorso che la presente decisione;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 206, 219, 251, 264 LEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
all’avv. RI 1.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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