15.2011.92
Notifica del precetto esecutivo. Contestazione. Fedefacenza del contenuto del precetto esecutivo
24 novembre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2011.92
Data decisione, Autorità:
24.11.2011, CEF
Titolo:
Notifica del precetto esecutivo. Contestazione. Fedefacenza del contenuto del precetto esecutivo
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 72 LEF
Incarto n.
15.2011.92
Lugano
24 novembre
2011
CJ/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 21 settembre 2011 di
RI 1
rappr. dal socio gerente A__________, __________
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria
di fallimento emessa il 25 ottobre 2010 nell’esecuzione n. __________ promossa
contro la ricorrente da
PI 1
patrocinata dall’ PA 1
viste le
osservazioni 20 ottobre 2011 dell’CO 1, notificate alle parti l’8 novembre;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che PI 1
procede esecutivamente contro RI 1 per l’incasso di fr. 1’926,05 oltre interessi
e spese;
che l’CO 1 ha emesso la comminatoria di fallimento il 25 ottobre 2010;
che il
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha poi decretato il fallimento dell’escussa il 9 settembre 2011;
che
quest’ultima, con reclamo 20 settembre, ne ha chiesto l’annullamento, affermando
di non aver ricevuto né la comminatoria di fallimento né la citazione
all’udienza di fallimento;
che con
ordinanza 19 ottobre, il Presidente della Camera ha trasmesso il reclamo all’CO
1 quale ricorso (ai sensi dell’art. 17 LEF) contro la comminatoria di
fallimento, chiedendone una verifica delle modalità di notifica;
che il 20
ottobre 2011, l’Ufficio ha trasmesso alla Camera una dichiarazione della
Polizia comunale di________, che conferma l’avvenuta notifica della comminatoria
il 1° dicembre 2010 nelle mani del socio gerente dell’escussa, A__________,
come peraltro indicato sull’atto stesso;
che la
forma qualificata di notificazione – espressamente imposta dal legislatore per
il precetto esecutivo (art. 72 cpv. 2 LEF) e la comminatoria di fallimento
(art. 161 cpv. 1 LEF) – esige la consegna dell'atto esecutivo da parte di chi
procede alla notificazione nelle mani dell'escusso o di chi è legittimato a
ricevere l'atto, essendo decisiva la dazione fisica (Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed.,
Basilea 2010, n. 12–13 ad art. 72 LEF);
che la
prova dell’avvenuta regolare notificazione del precetto esecutivo spetta
all’ufficio di esecuzione (DTF 120 III 118, cons. 2; Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 14 ad art. 72; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
Losanna 1999, n. 18 ad art. 72);
che come
pubblico documento ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 CC, l'atto esecutivo (precetto o
comminatoria) costituisce piena prova dei fatti che attesta, finché non sia dimostrata
l'inesattezza del suo contenuto (DTF 120 III 118, cons. 2; DTF 117 III 13,
cons. 5c; CEF 30 agosto 2002 [15.02.93], cons. 2a);
che la
controprova non è soggetta ad alcuna forma speciale (art. 9 cpv. 2 CC), dovendo
essa essere ammessa già quando siano dati fondati motivi per dubitare della
veridicità del contenuto del documento (sentenza 9 giugno 1986 dell'Autorità
cantonale di vigilanza del Cantone Zurigo, in: BlSchK 1988, p. 231 cons. 2);
che nella
fattispecie risulta sia dalla stessa comminatoria sia dalla conferma scritta
del 20 ottobre 2011 che l’atto è stato personalmente consegnato al socio
gerente dell’escussa;
che
quest’ultimo non ha allegato – e ancor meno reso verosimile – alcuna circostanza
oggettiva che potesse far dubitare dell'affidabilità del contenuto di questi
documenti;
che in
particolare l’affermazione secondo la quale la ricorrente avrebbe provveduto a
pagare il credito se fosse tempestivamente venuta a conoscenza della comminatoria
Fatti
di fallimento è contraddetta dal fatto che dopo la presentazione del reclamo
essa comunque nulla ha versato alla procedente;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 161 LEF; 9 CC; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
– RI 1,
c/o __________, __________;
– avv.
PA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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