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Decisione

15.2011.95

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

4 novembre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nelle procedure esecutive promosse

nei confronti di CO 1, l’IS 1ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta, oltre che dall’escusso,

di PI 2, PI 3 e PI 4. L’Ufficio ha indicato quali beni

appartenenti alla comunione in particolare i fondi n. __________ in territorio

del Comune __________ e n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,

n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ in territorio del

Comune di __________. Nel verbale di pignoramento

l’Ufficio ha indicato il valore di stima della quota di un sesto spettante

all’escusso nella comunione ereditaria in complessivi fr. 18'729.50.

B. Avendo

i creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 2 agosto 2011

l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di

conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 27 settembre 2011.

All’udienza, alla quale nessuno degli interessati si è

presentato, nessuna conciliazione è stata raggiunta.

Il

4 ottobre 2011 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10

giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota

ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna

proposta è pervenuta all’Ufficio.

C. Il

25 ottobre 2011 l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del

modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici

incanti.

Considerato

Considerandi

1.

Dai

verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti

all’escusso nella PI 1 composta di CO 1, PI 2, PI 4.

2.

La

procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità

indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti

dell’escusso.

3.

L’Ufficio

ha determinato che la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria è di

un sesto e che il suo valore assomma a fr. 18'729.50 (cfr. il verbale di

pignoramento). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna

delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della

comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai

coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del

Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in

comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di

conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare

proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di

vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari

dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento

della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la

vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il

valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente

in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle

trattative di conciliazione.

4.

Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici

incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è

costituita dai fondi n. __________ in territorio del Comune __________ e n. __________,

n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,

n. __________ in territorio del Comune di __________ (cfr. verbale di

pignoramento). L’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di pertinenza

dell’escusso il valore di fr. 18'729.50. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle

quali sono stati trasmessi i verbali di pignoramento. In queste circostanze si

può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente

determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la

vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa

dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del

patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto

il valore limitato dell’attivo da realizzare.

5.

L’istanza è

quindi accolta.

Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. L’istanza è accolta.

1.1.

Di conseguenza è ordinata la realizzazione a

mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1/6 spettante a CO 1 nella

divisione della PI 1 composta di CO 1, PI 2, PI 3, PI 4.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione

all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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