15.2011.95
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
4 novembre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2011.95
Data decisione, Autorità:
04.11.2011, CEF
Titolo:
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
QUOTA EREDITÀ
art. 132 LEF
art. 5 cpv. 3 RDC
art. 9 RDC
art. 10 RDC
Incarto n.
15.2011.95
Lugano
4 novembre
2011
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 25
ottobre 2011 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai
sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso
CO 1, __________
nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal
defunto
__________
composta oltre che dall’escusso di
1. PI 2
2. PI 3
3. PI 4
nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse
contro l’escusso da
1. PI 5, __________
rappr.
dall’RA 1, __________
2. PI 6, __________
rappr. da RA
2, __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A.Nelle procedure esecutive promosse
nei confronti di CO 1, l’IS 1ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta, oltre che dall’escusso,
di PI 2, PI 3 e PI 4. L’Ufficio ha indicato quali beni
appartenenti alla comunione in particolare i fondi n. __________ in territorio
del Comune __________ e n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ in territorio del
Comune di __________. Nel verbale di pignoramento
l’Ufficio ha indicato il valore di stima della quota di un sesto spettante
all’escusso nella comunione ereditaria in complessivi fr. 18'729.50.
B. Avendo
i creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 2 agosto 2011
l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di
conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 27 settembre 2011.
All’udienza, alla quale nessuno degli interessati si è
presentato, nessuna conciliazione è stata raggiunta.
Il
4 ottobre 2011 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10
giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota
ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna
proposta è pervenuta all’Ufficio.
C. Il
25 ottobre 2011 l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del
modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici
incanti.
Considerato
Considerandi
1.
Dai
verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti
all’escusso nella PI 1 composta di CO 1, PI 2, PI 4.
2.
La
procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità
indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti
dell’escusso.
3.
L’Ufficio
ha determinato che la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria è di
un sesto e che il suo valore assomma a fr. 18'729.50 (cfr. il verbale di
pignoramento). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna
delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della
comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai
coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del
Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di
conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare
proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di
vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento
della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la
vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il
valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente
in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle
trattative di conciliazione.
4.
Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici
incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è
costituita dai fondi n. __________ in territorio del Comune __________ e n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________ in territorio del Comune di __________ (cfr. verbale di
pignoramento). L’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di pertinenza
dell’escusso il valore di fr. 18'729.50. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle
quali sono stati trasmessi i verbali di pignoramento. In queste circostanze si
può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente
determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la
vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa
dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del
patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto
il valore limitato dell’attivo da realizzare.
5.
L’istanza è
quindi accolta.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. L’istanza è accolta.
1.1.
Di conseguenza è ordinata la realizzazione a
mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1/6 spettante a CO 1 nella
divisione della PI 1 composta di CO 1, PI 2, PI 3, PI 4.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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