15.2012.10
Pignoramento di salario. Spese fisse e correnti connesse all'uso di un'automobile
7 marzo 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2012.10
Data decisione, Autorità:
07.03.2012, CEF
Titolo:
Pignoramento di salario. Spese fisse e correnti connesse all'uso di un'automobile
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2012.10
Lugano
7 marzo 2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 febbraio 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del
minimo di esistenza del debitore del 24 gennaio 2012 nelle esecuzioni n. __________n.
____________________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________ promosse contro il ricorrente da
__________, __________
__________, __________
(rappr. dalla __________, __________)
__________, __________
__________, __________
(rappr. dall’__________, __________)
__________, __________
(rappr. dall’__________, __________)
__________, __________
__________, __________
(rappr. dalla __________, __________)
__________, __________
viste le osservazioni 24
febbraio 2012 dell’CO 1, __________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n.
__________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ promosse contro RI 1
da Comune di __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ di __________, __________, l’CO 1 ha determinato in fr. 4’728.00 il minimo vitale dell’escusso, sulla base del seguente conteggio:
Guadagno:
Debitore fr. 4'800.00
Coniuge fr.
00.00
Totale
mensile fr. 4'800.00
Minimo d’esistenza:
Importo
di base fr. 1’700.00
Affitto fr. 1’500.00
Cassa
malati fr. 752.00
Trasferte fr.
250.00
Pasti
fuori domicilio fr. 240.00
Leasing
auto fr. 286.00
Totale
deduzioni fr. 4'728.00
Trattenuta fr.
72.00.
B. Con ricorso 2 febbraio 2012 RI 1 si è aggravato contro il
pignoramento chiedendo di considerare nella determinazione del suo minimo
vitale l’importo di fr. 500.00 per le trasferte e i pasti fuori domicilio, in
luogo dei complessivi fr. 490.00 riconosciuti dall’Ufficio, e l’importo di fr. 572.00 in luogo di fr. 276.00 per il leasing dell’auto. Il ricorrente ritiene infatti che l’ammontare
dell’intera rata leasing e non solo il 50% debba essere considerato quale sua
spesa mensile necessaria, atteso che altrimenti egli non potrebbe garantire di
poter continuare il suo lavoro a __________.
C. Con
osservazioni 24 febbraio 2012 l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso, rilevando
che l’importo riconosciuto per le trasferte è stato determinato nel seguente
modo:
- “__________ Km.
52 x media mensile giorni lavorativi 21.7 x consumo veicolo 8% x costo benzina
1.80 = 162, arrotondato a fr. 250.00 per usura del veicolo”.
In
punto a quanto riconosciuto per il pagamento del canone leasing, l’Ufficio ha
evidenziato di aver riconosciuto il 50% di quanto pagato dal ricorrente in
quanto il veicolo usato deve essere proporzionato alla situazione finanziaria
del debitore.
Considerato
Considerandi
1.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2.
Nell’esecuzione
del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata
allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi
mensili.
3.
Per il calcolo
del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed
oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto
e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto
sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
4.
RI 1 ha chiesto di
considerare nella determinazione del suo minino di esistenza l’intero costo del
canone leasing e fr. 500.00 per trasferte e pasti fuori domicilio.
5.
E’
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92.
n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della
sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/ /Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. § 23 n. 27, p. 170; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §
24.
n. 60; Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,
n. 171 e segg.). L’Ufficio ha riconosciuto gli importi mensili di fr. 260.00 (corrispondenti
a fr. 500.00 ./. fr. 240.00 per i pasti fuori domicilio) a titolo di spese di
trasferta e fr. 286.00 per il leasing dell’auto.
In
casu, a fronte della dichiarazione 25 gennaio 2010 del datore di lavoro dell’escusso
e in considerazione dell’attività professionale da lui svolta, può essere
ragionevolmente ritenuto che egli necessita del veicolo privato per l’esercizio
della sua professione. Considerato che la percorrenza mensile, come accertato
dall’Ufficio è di 1’130 chilometri per le trasferte giornaliere dal domicilio
di __________ al luogo di lavoro di __________, nel calcolo del suo minimo di
esistenza vanno di conseguenza computati a titolo di spese di trasferta fr. 565.00
mensili, ossia un costo unitario di fr. 0.50 al chilometro (Guidicelli/ Piccirilli, op. cit., n.
185). Il costo unitario di fr. 0.50 al chilometro costituisce un importo
forfetario (Guidicelli/ Piccirilli,
op. cit., n. 181) che comprende conseguentemente sia i costi correnti che i
costi fissi connessi all’uso dell’autovettura. Per questo motivo dal minimo
vitale di RI 1deve essere stralciato l’importo di fr. 286.00 per il leasing,
che l’Ufficio ha conteggiato ma che non può essere riconosciuto in aggiunta
all’importo forfetario.
6.
Sulla base delle
considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di RI
1.
si presenta come segue:
Minimo d’esistenza:
Importo
di base fr. 1’700.00
Affitto fr. 1’500.00
Cassa
malati fr. 752.00
Trasferte fr.
565.00
Pasti
fuori domicilio fr. 240.00
Totale
deduzioni fr. 4'757.00.
E’ pertanto pignorata
la quota del reddito eccedente il minimo di esistenza di PI 1 determinato in
fr. 4'757.00.
7.
Da quanto precede discende che il ricorso è
parzialmente accolto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
Di conseguenza è
ordinato all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di RI 1 eccedente il minimo
vitale determinato in fr. 4'757.00.
3.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
4.
Notificazione
a:
- RI
1, __________;
- __________,
__________;
- __________,
__________;
- __________,
__________;
- __________,
__________;
- __________,
__________;
- __________,
__________;
- __________,
__________.
Comunicazione
all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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