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Decisione

15.2012.10

Pignoramento di salario. Spese fisse e correnti connesse all'uso di un'automobile

7 marzo 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n.

__________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,

n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,

n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ promosse contro RI 1

da Comune di __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________ di __________, __________, l’CO 1 ha determinato in fr. 4’728.00 il minimo vitale dell’escusso, sulla base del seguente conteggio:

Guadagno:

Debitore fr. 4'800.00

Coniuge fr.

00.00

Totale

mensile fr. 4'800.00

Minimo d’esistenza:

Importo

di base fr. 1’700.00

Affitto fr. 1’500.00

Cassa

malati fr. 752.00

Trasferte fr.

250.00

Pasti

fuori domicilio fr. 240.00

Leasing

auto fr. 286.00

Totale

deduzioni fr. 4'728.00

Trattenuta fr.

72.00.

B. Con ricorso 2 febbraio 2012 RI 1 si è aggravato contro il

pignoramento chiedendo di considerare nella determinazione del suo minimo

vitale l’importo di fr. 500.00 per le trasferte e i pasti fuori domicilio, in

luogo dei complessivi fr. 490.00 riconosciuti dall’Ufficio, e l’importo di fr. 572.00 in luogo di fr. 276.00 per il leasing dell’auto. Il ricorrente ritiene infatti che l’ammontare

dell’intera rata leasing e non solo il 50% debba essere considerato quale sua

spesa mensile necessaria, atteso che altrimenti egli non potrebbe garantire di

poter continuare il suo lavoro a __________.

C. Con

osservazioni 24 febbraio 2012 l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso, rilevando

che l’importo riconosciuto per le trasferte è stato determinato nel seguente

modo:

- “__________ Km.

52 x media mensile giorni lavorativi 21.7 x consumo veicolo 8% x costo benzina

1.80 = 162, arrotondato a fr. 250.00 per usura del veicolo”.

In

punto a quanto riconosciuto per il pagamento del canone leasing, l’Ufficio ha

evidenziato di aver riconosciuto il 50% di quanto pagato dal ricorrente in

quanto il veicolo usato deve essere proporzionato alla situazione finanziaria

del debitore.

Considerato

Considerandi

1.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del

debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le

circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del

pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua

famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle

successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2.

Nell’esecuzione

del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata

allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi

mensili.

3.

Per il calcolo

del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed

oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto

e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto

sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

4.

RI 1 ha chiesto di

considerare nella determinazione del suo minino di esistenza l’intero costo del

canone leasing e fr. 500.00 per trasferte e pasti fuori domicilio.

5.

E’

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92.

n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della

sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/ /Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. § 23 n. 27, p. 170; Fritzsche/Walder,

Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §

24.

n. 60; Guidicelli/Piccirilli,

Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,

n. 171 e segg.). L’Ufficio ha riconosciuto gli importi mensili di fr. 260.00 (corrispondenti

a fr. 500.00 ./. fr. 240.00 per i pasti fuori domicilio) a titolo di spese di

trasferta e fr. 286.00 per il leasing dell’auto.

In

casu, a fronte della dichiarazione 25 gennaio 2010 del datore di lavoro dell’escusso

e in considerazione dell’attività professionale da lui svolta, può essere

ragionevolmente ritenuto che egli necessita del veicolo privato per l’esercizio

della sua professione. Considerato che la percorrenza mensile, come accertato

dall’Ufficio è di 1’130 chilometri per le trasferte giornaliere dal domicilio

di __________ al luogo di lavoro di __________, nel calcolo del suo minimo di

esistenza vanno di conseguenza computati a titolo di spese di trasferta fr. 565.00

mensili, ossia un costo unitario di fr. 0.50 al chilometro (Guidicelli/ Piccirilli, op. cit., n.

185). Il costo unitario di fr. 0.50 al chilometro costituisce un importo

forfetario (Guidicelli/ Piccirilli,

op. cit., n. 181) che comprende conseguentemente sia i costi correnti che i

costi fissi connessi all’uso dell’autovettura. Per questo motivo dal minimo

vitale di RI 1deve essere stralciato l’importo di fr. 286.00 per il leasing,

che l’Ufficio ha conteggiato ma che non può essere riconosciuto in aggiunta

all’importo forfetario.

6.

Sulla base delle

considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di RI

1.

si presenta come segue:

Minimo d’esistenza:

Importo

di base fr. 1’700.00

Affitto fr. 1’500.00

Cassa

malati fr. 752.00

Trasferte fr.

565.00

Pasti

fuori domicilio fr. 240.00

Totale

deduzioni fr. 4'757.00.

E’ pertanto pignorata

la quota del reddito eccedente il minimo di esistenza di PI 1 determinato in

fr. 4'757.00.

7.

Da quanto precede discende che il ricorso è

parzialmente accolto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

2.

Di conseguenza è

ordinato all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di RI 1 eccedente il minimo

vitale determinato in fr. 4'757.00.

3.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

4.

Notificazione

a:

- RI

1, __________;

- __________,

__________;

- __________,

__________;

- __________,

__________;

- __________,

__________;

- __________,

__________;

- __________,

__________;

- __________,

__________.

Comunicazione

all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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