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Decisione

15.2012.100

Impignorabilità della vettura di persona invalida

27 settembre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

delle varie esecuzioni promosse contro PI 1, il 20 aprile 2012 l’CO 1 ha pignorato un’autovettura marca Peugeot __________ di proprietà dell’escussa.

B. Con

scritto 20 agosto 2012 PI 1 ha comunicato all’Ufficio che l’auto le servirebbe

per recarsi ogni due giorni in ospedale per cure particolari. L’escussa, così

richiesta dall’Ufficio, ha prodotto in data 28 agosto 2012 un certificato

medico dal quale emerge che essa è in cura per problematiche fisiche che ne

limitano la deambulazione a 80 metri e “per le quali viene sottoposta a

controlli e a terapie specialistiche frequenti, per le quali deve essere

mobile”. In base all’attestazione medica prodotta, la paziente dovrebbe

poter disporre di un veicolo per spostarsi e per evitare la “compromissione

della vita di relazione o il dover ricorrere a trasporti a pagamento o

specializzati, con esplosione dei costi”.

C. Con

provvedimento 30 agosto 2012 l’CO 1 ha dichiarato l’autovettura impignorabile.

D. Con

ricorso 6 settembre 2012 RI 1 e RI 2 postulano la declaratoria di nullità del

provvedimento 30 agosto 2012 evidenziando che vi sarebbero strutture e

associazioni che metterebbero a disposizione delle persone bisognose il

servizio di accompagnamento dal medico e in ospedale a titolo gratuito.

L’escussa potrebbe in ogni caso far capo ai mezzi pubblici senza particolari

costi di trasporto o rivolgersi alle predette associazioni o ad altri enti i

cui costi verrebbero assunti dalle casse malati.

E. Con

osservazioni 25 settembre 2012 l’CO 1 chiede la reiezione del gravame con

motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Per l’art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF sono impignorabili gli oggetti

destinati all’uso personale del debitore o della sua famiglia, quali abiti,

effetti personali, utensili, utensili di casa, mobili o altri oggetti, in

quanto indispensabili a garantire una qualità minima di vita. Anche

l’automobile, che occorre ad una persona invalida per recarsi dal medico o

mantenere i contatti con l’ambiente esterno costituisce un effetto personale ai

sensi dell’art. 92 cpv. 1 n.1 LEF e può quindi risultare impignorabile (DTF 106

III 104, pag. 106 segg.; Vonder Mühll,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 11 ad art. 92; Amonn /Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs – und Konkursrechts, Berna 2008, § 23 n. 17, p. 199). Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzione e l’autorità

cantonale di vigilanza devono accertare d’ufficio le circostanze determinanti

per l’esclusione della pignorabilità di un bene (DTF 113 III 78).

2.

Nel

caso di specie l’escussa ha asseverato, essendo invalida, di aver bisogno del

veicolo pignorato per i propri spostamenti. PI 1 ha prodotto un certificato medico del dott. med. __________ che attesta che a seguito di problemi

all’apparato locomotore che gli permettono una deambulazione di massimi 80 metri, essa necessita di disporre di un veicolo personale per recarsi dal medico rispettivamente

in ospedale, per spostarsi e per evitare la “compromissione della vita di

relazione”. Orbene è evidente, sulla base del certificato del dott. __________,

che l’escussa necessita di disporre di un veicolo per ragioni mediche, ossia

per recarsi dal medico e per mantenere i contatti con l’ambiente esterno.

L’autovettura Peugeot __________ deve pertanto essere lasciata a disposizione

dell’escussa e quindi deve essere dichiarata impignorabile, essendo irrilevante

sulla qualifica di bene impignorabile della vettura di una persona invalida la

circostanza che ci possano essere delle possibilità meno onerose per recarsi

nel luogo ove essa si sottopone a delle cure mediche, atteso la declaratoria di

impignorabilità non persegue questo solo scopo ma anche quello di permettere

all’invalido di mantenere tutti i propri contatti con l’ambiente esterno.

3.

Da

quanto precede discende che il ricorso va respinto. Non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 92 cpv. 1 n. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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