15.2012.101
Ricorso per ritardata giustizia
3 ottobre 2012Italiano4 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2012.101
Data decisione, Autorità:
03.10.2012, CEF
Titolo:
Ricorso per ritardata giustizia
PROCEDURA DI RICORSO
art. 17 cpv. 3 LEF
Incarto n.
15.2012.101
Lugano
3 ottobre
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 24 settembre 2012 per ritardata
giustizia di
__________, __________
rappr. da __________ RI 1, __________
contro
l’CO 1 in relazione con le procedure esecutive dirette
nei confronti di
PI 1
rappr. dal tutore RA 1
viste le
osservazioni 1° ottobre 2012 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il
ricorso, in quanto redatto in lingua tedesca, andrebbe retrocesso al suo autore
affinché ne produca una traduzione in lingua italiana (art. 7 cpv. 5 della
legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento [LPR]), la quale, è utile ricordarlo, è la lingua ufficiale nel
Canton Ticino;
che nella
fattispecie si può tuttavia prescindere da siffatta formalità per motivi di celerità
e per il fatto che risulta comunque inutile notificare alla controparte il
ricorso, visto il suo carattere manifestamente infondato (cfr. art. 9 cpv. 2
LPR);
che per
quanto concerne la (prima) domanda di esecuzione del 3 agosto 2012 (denominata
nel ricorso in modo impreciso “E-Betreibungsbegehren”, mentre in realtà
è stata inoltrata in via postale), la stessa è stata evasa con
l’emissione del precetto esecutivo n. __________;
che
tuttavia, per un errore dell’Ufficio dovuto al fatto che la domanda era stata
presentata sul formulario redatto in lingua tedesca, l’esemplare del precetto
esecutivo per il creditore è stato inviato direttamente all’escusso, __________,
invece che al suo rappresentante RI 1;
che per
quanto concerne la seconda domanda di esecuzione (pure essa erroneamente
denominata nel ricorso “E-Betreibungsbegehren” e pure essa redatta in
lingua tedesca), datata 15 settembre 2012, la stessa è stata trasmessa
all’ufficio d’esecuzione competente, ovvero il Betreibungsamt __________,
dal momento che tendeva alla realizzazione del pegno immobiliare gravante un
fondo situato a __________ nel Canton Grigioni (cfr. art. 51 cpv. 2 LEF);
che l’avvenuta
trasmissione è stata comunicata al rappresentante del ricorrente con lettera
raccomandata del 19 settembre 2012, ch’egli ha ritirato il giorno successivo
(cfr. doc. 2 allegato alle osservazioni dell’Ufficio), ovvero prima
dell’inoltro del ricorso;
che il Betreibungsamt
__________ ha del resto emesso il precetto esecutivo (n. __________) il 20
settembre 2012 e ne ha affidato all’CO 1 la notifica all’escusso (cfr. doc. 4);
che per
contro l’Ufficio non ha ritrovato nei suoi incarti lo scritto 15 settembre
2012, con cui il ricorrente aveva anche chiesto il rilascio di un estratto
delle esecuzioni dirette contro PI 1;
che
siffatto scritto è verosimilmente stato trasmesso al Betreibungsamt __________
con l’annessa domanda di esecuzione di stessa data;
che in
ogni caso la domanda d’informazione era formalmente irricevibile, in quanto
redatta in lingua tedesca, e comunque materialmente irrita, nella misura in cui
il ricorrente non ha minimamente reso verosimile – e nemmeno allegato – il
proprio interesse ai sensi dell’art. 8a cpv. 1 e 2 LEF all’ottenimento
dell’estratto richiesto;
che in
queste condizioni, occorre invitare il ricorrente a sanare la sua domanda, presentando
una nuova richiesta correttamente redatta e motivata in lingua italiana e
debitamente corredata dei necessari giustificativi;
che in
questa misura il ricorso è da considerare evaso nel senso dei considerandi;
che visto
l’esito del ricorso si prescinde dal notificare la decisione all’escusso;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 8a, 17, 20a LEF; 7, 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Fatti
1. Il
ricorso è evaso nel senso dei considerandi.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Considerandi
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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