15.2012.102
Avviso di pignoramento. Eccezione del domicilio dell'escusso all'estero respinta
8 ottobre 2012Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
15.2012.102
Data decisione, Autorità:
08.10.2012, CEF
Titolo:
Avviso di pignoramento. Eccezione del domicilio dell'escusso all'estero respinta
FORO ORDINARIO
art. 46 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2012.102
Lugano
8 ottobre
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 10 settembre 2012 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro gli avvisi di
pignoramento emessi il 29 agosto 2012 nelle esecuzioni n. __________ e __________
promosse nei confronti del ricorrente da
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
entrambi rappr. dall’RA 1
viste le
osservazioni 25 settembre 2012 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il
ricorrente chiede l’annullamento degli avvisi di pignoramento impugnati e delle
esecuzioni in quanto tali, nella misura in cui non vi sarebbe alcun foro
esecutivo in Svizzera, giacché, come indicato sugli stessi avvisi, egli sarebbe
stato domiciliato in Italia già prima della notifica del pignoramento;
che nelle
sue osservazioni al ricorso l’CO 1 rileva come l’indicazione del domicilio
dell’escusso sugli avvisi di pignoramento è errata, dal momento ch’egli risulta
tuttora domiciliato a __________, come peraltro indicato nelle sentenze di rigetto
definitivo dell’opposizione;
che
risulta da una ricerca nella banca dati relativa ai movimenti della popolazione
(MovPop) che RI 1 è tuttora domiciliato a Gorduno, e ciò dal 2006;
che dalle
predette sentenze di rigetto definitivo, emesse il 5 luglio 2012, si evince che
l’escusso era ancora a quel momento domiciliato a __________, tanto ch’egli,
ancorché già allora patrocinato dall’avv. PA 1, non ha ricorso contro le
sentenze in questione, con cui il giudice, con motivazione puntuale, aveva
respinto l’eccezione fondata sul suo asserito domicilio in Italia;
che nel
ricorso in esame l’escusso non allega alcuna circostanza atta a contrastare le
suddette risultanze, all’infuori dell’indicazione che figura sugli atti
impugnati, la quale, come rilevato, è frutto di un errore dell’Ufficio;
che il
domicilio del ricorrente risultando essere situato nel circondario dell’CO 1,
gli avvisi di pignoramento incriminati sono stati correttamente emessi nel foro
esecutivo previsto dall’art. 46 cpv. 1 LEF;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 46, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
–
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster