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Decisione

15.2012.102

Avviso di pignoramento. Eccezione del domicilio dell'escusso all'estero respinta

8 ottobre 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.102

Data decisione, Autorità:

08.10.2012, CEF

Titolo:

Avviso di pignoramento. Eccezione del domicilio dell'escusso all'estero respinta

FORO ORDINARIO

art. 46 cpv. 1 LEF

Incarto n.

15.2012.102

Lugano

8 ottobre

2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 10 settembre 2012 di

RI 1

patrocinato dall’ PA 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro gli avvisi di

pignoramento emessi il 29 agosto 2012 nelle esecuzioni n. __________ e __________

promosse nei confronti del ricorrente da

1. PI 1

Considerandi

2.

PI 2

entrambi rappr. dall’RA 1

viste le

osservazioni 25 settembre 2012 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il

ricorrente chiede l’annullamento degli avvisi di pignoramento impugnati e delle

esecuzioni in quanto tali, nella misura in cui non vi sarebbe alcun foro

esecutivo in Svizzera, giacché, come indicato sugli stessi avvisi, egli sarebbe

stato domiciliato in Italia già prima della notifica del pignoramento;

che nelle

sue osservazioni al ricorso l’CO 1 rileva come l’indicazione del domicilio

dell’escusso sugli avvisi di pignoramento è errata, dal momento ch’egli risulta

tuttora domiciliato a __________, come peraltro indicato nelle sentenze di rigetto

definitivo dell’opposizione;

che

risulta da una ricerca nella banca dati relativa ai movimenti della popolazione

(MovPop) che RI 1 è tuttora domiciliato a Gorduno, e ciò dal 2006;

che dalle

predette sentenze di rigetto definitivo, emesse il 5 luglio 2012, si evince che

l’escusso era ancora a quel momento domiciliato a __________, tanto ch’egli,

ancorché già allora patrocinato dall’avv. PA 1, non ha ricorso contro le

sentenze in questione, con cui il giudice, con motivazione puntuale, aveva

respinto l’eccezione fondata sul suo asserito domicilio in Italia;

che nel

ricorso in esame l’escusso non allega alcuna circostanza atta a contrastare le

suddette risultanze, all’infuori dell’indicazio­ne che figura sugli atti

impugnati, la quale, come rilevato, è frutto di un errore dell’Ufficio;

che il

domicilio del ricorrente risultando essere situato nel circondario dell’CO 1,

gli avvisi di pignoramento incriminati sono stati correttamente emessi nel foro

esecutivo previsto dall’art. 46 cpv. 1 LEF;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 46, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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