15.2012.104
Minimo di esistenza. Supplemento per alimenti del diritto di famiglia
5 novembre 2012Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2012.104
Lugano
5 novembre 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo
sul ricorso 9 settembre 2012 di
RI
1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro
il verbale di pignoramento emesso il 30 agosto 2012 nell’esecuzione n. __________
promossa dal ricorrente nei confronti di
PI
1
patrocinato
dall’avv. PA 1
viste le osservazioni 20 settembre 2012 di PI 1 e 25
settembre 2012 dell’CO 1;
ritenuto
Fatti
A. PI 1 procede nei
confronti di RI 1 per l’incasso di un credito di fr. 2'740.-- oltre interessi
dal 6 aprile 2011.
B. Il 9 febbraio 2012,
l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico
dell’escusso:
Guadagno
Debitore/debitrice fr. 5'206.--
coniuge fr. 0.--
fr. 5'206.--
Minimo
di esistenza
Importo
di base fr. 1'200.--
Figli
minorenni fr. 0.--
Affitto
fr. 0.--
Riscaldamento fr. 150.--
Cassa
malati fr. 344.--
Alimenti fr. 0.--
Trasferte fr. 50.--
Totale fr. 1'744.--
Trattenuta:
fr. 3'806.-- (recte: fr. 3'462.--)
Osservazioni: l’importo
pignorato è limitato a CHF 1'962.44 mensile in quanto la rendita AVS non è
pignorabile.
C. Con ricorso 27
febbraio 2012 l’escusso si è aggravato una prima volta contro tale calcolo,
rimproverando all’Ufficio di aver omesso di considerare che nella rendita AVS
mensile, pari a fr. 3'244.--, sono incluse le rendite per figli, pari a
complessivi fr. 1’442.--, e chiedendo di considerare il minimo di base per il
figlio minorenne e la figlia maggiorenne agli studi, nonché la pigione e la
rendita di fr. 3'500.-- ch’egli sostiene di versare alla moglie e ai figli per
il loro mantenimento.
D. Con sentenza 23 marzo
2012 (inc. 15.2012.39), la scrivente Camera ha respinto il ricorso, ritenendo
che il diritto alle rendite per figli spetta in linea di massima all’assicurato
(ovvero in concreto all’escusso) e che il ricorrente non aveva dimostrato di pagare
un affitto né che gli alimenti che la moglie ha dichiarato di
ricevere fossero indispensabili per il mantenimento della medesima e dei figli
ai sensi dell’art. 93 LEF. La Camera ha però riservato la facoltà per l’escusso
di chiedere una revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), producendo i
documenti necessari ad accertare i redditi della moglie e a stabilire il suo minimo
di esistenza.
E. Il 30 marzo 2012,
l’Ufficio ha spedito il verbale di pignoramento alle parti, che riporta
testualmente il calcolo del minimo di esistenza, ad eccezione dell’”eccedenza
mensile pignorabile”, correttamente calcolata in fr. 3'462.--, ma comunque ridotta
alla cifra di fr. 1'962.-- (pari all’importo mensile della rendita LPP, di fr.
5'887,30 per trimestre) già determinata in precedenza, per l’effetto
dell’impignorabilità della rendita AVS.
F. Con sentenza 6 giugno
2012 (inc. 15.2012.54), la scrivente Camera ha dichiarato inammissibile un
secondo ricorso presentato dall’escusso il 10 aprile 2012, ordinandone la
trasmissione all’Ufficio quale istanza di revisione del calcolo del minimo
d’esistenza di PI 1, unitamente agli atti prodotti dalle parti. La Camera ha
ricordato in tale occasione che nel minimo di esistenza può essere considerata
soltanto la parte degli alimenti versati dall’escusso che corrisponde al minimo
di esistenza del creditore ai sensi dell’art. 93 LEF non coperto da propri
redditi. È quindi stato ingiunto all’Ufficio di determinare il minimo di esistenza
di moglie e figlio dell’escusso, prevalendosi a tal scopo dell’assistenza
dell’ufficio d’esecuzione del domicilio della moglie.
G. Il
13 giugno 2012, l’Ufficio ha chiesto l’assistenza del Betrei- bungsamt Muri,
che con scritto del 14 giugno l’ha informato che la moglie dell’escusso aveva
traslocato a __________. L’CO 1 ha quindi chiesto l’intervento del
Betreibungsamt __________, che con una prima decisione del 26 giugno ha stabilito
il minimo di esistenza della moglie e del figlio dell’escusso in fr. 4'436,90
e ha accertato l’inesistenza di beni pignorabili, essendo il mobilio arredante
l’appartamento ritenuto impignorabile giusta l’art. 92 cpv. 2 LEF e
l’autovettura di proprietà della B__________ GmbH.
H. Il 12 luglio 2012, l’CO
1 ha chiesto al Betreibungsamt __________ di procedere all’interrogatorio del
figlio dell’escusso, __________ (nato il 28 aprile 1994) e di allestirne il
minimo di esistenza. Ha inoltre chiesto la produzione di tutti i giustificativi
delle spese di entrambe le persone e degli alimenti (di fr. 1'514.--) versati
dal Canton Nidwalden e ad appurare come la moglie riesce, senza entrate, a
pagare un affitto di fr. 1'950.-- e a garantire la manutenzione dei tre veicoli
iscritti a nome della ditta, i cui bilanci per gli anni dal 2009 al 2011 sono
stati richiesti.
I. Con decisione 11
agosto giunta all’CO 1 il 14 agosto, il Betreibungsamt __________ ha stabilito
il minimo d’esistenza del figlio dell’escusso in fr. 991.--, a prescindere dai
premi della cassa malati obbligatori, pari a fr. 76,20, in quanto sono pagati
dalla madre. Ha accertato che lo stesso, che frequenta la scuola cantonale di __________
(AG), non ha redditi né altri beni se non un conto postale, con un saldo di
circa fr. 200.-- al momento del pignoramento. La moglie dell’escusso, S__________,
è d’altronde stata nuovamente sentita e ha dichiarato che le spese di
manutenzione dei veicoli, di cui uno (la Jeep __________) non apparterebbe più
da tempo alla B__________ GmbH, erano appena coperte dagli utili di quest’ultima,
i quali per ora non permetterebbero quindi il versamento di un salario a suo
favore. La società sarebbe attiva sotto la sua (nuova) forma attuale solo da
gennaio 2012, sicché un miglioramento della su attività sarebbe da aspettare
nei prossimi mesi. S__________ si manterrebbe attualmente grazie al sostegno
finanziario del figliastro. Infine, la moglie dell’escusso è stata invitata a
produrre la contabilità della società, comprese le indicazioni sulle entrate ed
uscite e gli attivi degli ultimi sei mesi, ciò che ha fatto limitatamente alla
contabilità.
L. Il 30 agosto 2012,
in base agli accertamenti eseguiti dal Betreibungsamt __________, l’Ufficio ha
allestito un nuovo calcolo del minimo vitale, aggiungendo un importo di fr. 3'500.--
a titolo di alimenti versati alla moglie e al figlio, sicché il minimo di
esistenza, pari a fr. 5'244.--, supera il reddito (di fr. 5'206.--). Di
conseguenza, l’Ufficio ha, il giorno stesso, revocato il pignoramento e
comunicato all’escutente che una volta trascorso il termine di ricorso contro
il nuovo provvedimento avrebbe provveduto a rilasciare un attestato di carenza
di beni e a restituire all’escusso l’importo pignorato.
M. Con il ricorso in
esame, l’escutente si lamenta dell’obbligo fattogli di esprimersi in lingua
italiana e lamenta la durata, secondo lui eccessiva, della procedura e del
fatto che non si sia tenuto conto delle informazioni e documenti, anche
fotografici, da lui fornite sul commercio di antichità “__________” che gestirebbe
la moglie dell’escusso, in particolare al mercatino di Zurigo.
N. Delle osservazioni
della controparte e dell’UEF di Bellinzona si dirà, per quanto necessario ai
fini del giudizio, nei seguenti considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Secondo l’art. 7
cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento (LPR), i ricorsi contro provvedimenti emanati da organi
di esecuzione e fallimenti ticinesi devono essere redatti (o tradotti) in
lingua italiana. La norma rientra nella competenza organizzativa lasciata ai
Cantoni dal diritto federale (cfr. art. 20a cpv. 3 LEF e DTF 124 III 205).
2.
Il ricorrente
lamenta la durata, secondo lui eccessiva, della procedura. In realtà, l’Ufficio
ha diligentemente messo in atto gli accertamenti richiesti dalla Camera con la
sentenza 6 giugno 2012, i quali hanno necessitato l’interrogatorio della moglie
e del figlio dell’escusso in via rogatoria (cfr. supra ad G-L). La censura non
è quindi fondata e comunque è irrilevante in questa sede, siccome l’Ufficio ha
emesso la nuova decisione richiesta dalla Camera.
3.
Il ricorrente si
lamenta del fatto che non si sia tenuto conto delle informazioni e documenti, anche
fotografici, da lui forniti sul commercio di antichità “__________” che gestisce
la moglie dell’escusso, in particolare al mercatino di Zurigo.
3.1
Dall’incarto non
risulta infatti che tale documentazione sia stata trasmessa al Betreibungsamt __________
e comunque la moglie dell’escusso non è stata interrogata in merito. Non è però
necessario un complemento istruttorio su questo punto nella procedura in esame,
per le seguenti considerazioni.
3.2
Si
evince dal verbale d’interrogatorio della moglie dell’escusso e dal relativo
calcolo del suo minimo di esistenza che l’affitto, invero elevato (fr.
1'950.--), nonché i premi della cassa malati sono regolarmente pagati,
quand’anche, a detta della moglie, grazie al sostegno finanziario del
figliastro, e ciò benché essa abbia dichiarato di non ricevere alimenti dal
marito, se non le rendite per figli versate dalla cassa di compensazione di __________.
Inoltre, appare inverosimile che la società della moglie non abbia avuto la
benché minima entrata durante tutto l’anno 2011, come risulterebbe dagli atti
contabili trasmessi all’Ufficio. E stupisce che il valore del mobilio e delle
attrezzature sia di soli fr. 2'500.-- mentre lo showroom di “__________”, che
si trova presso l’abitazione della moglie in via __________ a __________ (cfr.
il calcolo del minimo di esistenza 6 luglio 2012), e la cui sede legale è indicata
presso la B__________ GmbH, appare di un valore nettamente più consistente sulle
fotografie pubblicate sul sito internet di “Home & Garden” all’indirizzo www.homeandgarden.ch
citato dal ricorrente. In definitiva, non appare che la moglie dell’escussa abbia
dovuto far affidamento sugli alimenti del marito per vivere, e del resto la
convenzione di mantenimento è stata sottoscritta dai coniugi, il 5 marzo 2012
(doc. B allegato al ricorso 10 aprile 2012), dopo l’esecuzione del
pignoramento. Di conseguenza, la decisione impugnata va annullata nella misura
in cui, in questa esecuzione, il supplemento per alimenti di fr. 3'500.-- non
va riconosciuto per i mesi da febbraio ad aprile 2012 e l’importo di fr.
5'326.-- incassato dall’Ufficio il 30 marzo 2012 va utilizzato per saldare
l’esecuzione, l’eccedenza essendo da retrocedere all’escusso qualora non sia
oggetto di un pignoramento successivo.
4.
Il ricorso va
pertanto accolto nel senso dei considerandi.
Non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
5.
L’escusso ha chiesto
il beneficio dell’assistenza giudiziaria nell’ambito della procedura
ricorsuale, facendo valere la propria indigenza.
5.1
La legge
cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG,
RL 3.1.17) si applica a tutti i procedimenti davanti ad autorità giudiziarie e
amministrative cantonali (art. 1 cpv. 1 LAG), compresa l’autorità di vigilanza
(in seguito all’abrogazione dell’art. 15a LPR). Dal primo gennaio 2011, i
presupposti per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono definiti dal
Codice di procedura civile (art. 13 LAG). Giusta l’art. 117 CPC,
ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e
la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Di regola, il
gratuito patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119
cpv. 4 CPC), ma si estende anche agli atti processuali eseguiti contestualmente
alla presentazione della relativa istanza (DTF 122 I 322 cons. 3b; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano
2011, p. 485 ad C). In sede di ricorso, l’istanza di gratuito patrocinio può
essere riproposta (art. 119 cpv. 5 CPC). Essa è decisa in procedura sommaria
(art. 119 cpv. 3 CPC).
5.2
Nel caso di specie, le
osservazioni presentate dall’escusso apparivano d’acchito prive
di possibilità di successo o comunque di utilità, siccome egli si è in parte
rimesso al giudizio di questa Camera e per l’altra si è limitato a confermare
la correttezza del calcolo dell’Ufficio e a negare in modo apodittico che sua
moglie consegue redditi propri. L’istanza di concessione del beneficio
dell’assistenza giudiziaria (gratuito patrocinio) proposta dall’escusso va
perciò disattesa.
richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 13 LAG, 117 CPC, 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto
nel senso dei considerandi.
1.1
Di conseguenza, il
verbale di pignoramento allestito il 30 agosto 2012 dall’CO 1 nell’esecuzione
n. __________ è annullato.
1.2
L’importo di fr.
5'326.-- incassato dall’Ufficio il 30 marzo 2012 va utilizzato per saldare
l’esecuzione n. __________, l’eccedenza essendo da retrocedere all’escusso
qualora non sia oggetto di un pignoramento successivo.
3.
L’istanza
di gratuito patrocinio presentata da Ermes Bernardi è respinta.
4.
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
5.
Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
5.
(cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione
impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.