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Decisione

15.2012.104

Minimo di esistenza. Supplemento per alimenti del diritto di famiglia

5 novembre 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 procede nei

confronti di RI 1 per l’incasso di un credito di fr. 2'740.-- oltre interessi

dal 6 aprile 2011.

B. Il 9 febbraio 2012,

l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico

dell’escusso:

Guadagno

Debitore/debitrice fr. 5'206.--

coniuge fr. 0.--

fr. 5'206.--

Minimo

di esistenza

Importo

di base fr. 1'200.--

Figli

minorenni fr. 0.--

Affitto

fr. 0.--

Riscaldamento fr. 150.--

Cassa

malati fr. 344.--

Alimenti fr. 0.--

Trasferte fr. 50.--

Totale fr. 1'744.--

Trattenuta:

fr. 3'806.-- (recte: fr. 3'462.--)

Osservazioni: l’importo

pignorato è limitato a CHF 1'962.44 mensile in quanto la rendita AVS non è

pignorabile.

C. Con ricorso 27

febbraio 2012 l’escusso si è aggravato una prima volta contro tale calcolo,

rimproverando all’Ufficio di aver omesso di considerare che nella rendita AVS

mensile, pari a fr. 3'244.--, sono incluse le rendite per figli, pari a

complessivi fr. 1’442.--, e chiedendo di considerare il minimo di base per il

figlio minorenne e la figlia maggiorenne agli studi, nonché la pigione e la

rendita di fr. 3'500.-- ch’egli sostiene di versare alla moglie e ai figli per

il loro mantenimento.

D. Con sentenza 23 marzo

2012 (inc. 15.2012.39), la scrivente Camera ha respinto il ricorso, ritenendo

che il diritto alle rendite per figli spetta in linea di massima all’assicurato

(ovvero in concreto all’escusso) e che il ricorrente non aveva dimostrato di pagare

un affitto né che gli alimenti che la moglie ha dichiarato di

ricevere fossero indispensabili per il mantenimento della medesima e dei figli

ai sensi dell’art. 93 LEF. La Camera ha però riservato la facoltà per l’escusso

di chiedere una revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), producendo i

documenti necessari ad accertare i redditi della moglie e a stabilire il suo minimo

di esistenza.

E. Il 30 marzo 2012,

l’Ufficio ha spedito il verbale di pignoramento alle parti, che riporta

testualmente il calcolo del minimo di esistenza, ad eccezione dell’”eccedenza

mensile pignorabile”, correttamente calcolata in fr. 3'462.--, ma comunque ridotta

alla cifra di fr. 1'962.-- (pari all’importo mensile della rendita LPP, di fr.

5'887,30 per trimestre) già determinata in precedenza, per l’effetto

dell’impignorabilità della rendita AVS.

F. Con sentenza 6 giugno

2012 (inc. 15.2012.54), la scrivente Camera ha dichiarato inammissibile un

secondo ricorso presentato dall’escusso il 10 aprile 2012, ordinandone la

trasmissione all’Uf­ficio quale istanza di revisione del calcolo del minimo

d’esisten­za di PI 1, unitamente agli atti prodotti dalle parti. La Camera ha

ricordato in tale occasione che nel minimo di esistenza può essere considerata

soltanto la parte degli alimenti versati dall’escusso che corrisponde al minimo

di esistenza del creditore ai sensi dell’art. 93 LEF non coperto da propri

redditi. È quindi stato ingiunto all’Ufficio di determinare il minimo di esistenza

di moglie e figlio dell’e­scus­so, prevalendosi a tal scopo dell’assistenza

dell’ufficio d’esecuzione del domicilio della moglie.

G. Il

13 giugno 2012, l’Ufficio ha chiesto l’assistenza del Betrei- bungsamt Muri,

che con scritto del 14 giugno l’ha informato che la moglie dell’escusso aveva

traslocato a __________. L’CO 1 ha quindi chiesto l’intervento del

Betreibungsamt __________, che con una prima decisione del 26 giugno ha stabilito

il minimo di esistenza della moglie e del figlio dell’e­scus­so in fr. 4'436,90

e ha accertato l’inesistenza di beni pignorabili, essendo il mobilio arredante

l’appartamento ritenuto impignorabile giusta l’art. 92 cpv. 2 LEF e

l’autovettura di proprietà della B__________ GmbH.

H. Il 12 luglio 2012, l’CO

1 ha chiesto al Betreibungs­amt __________ di procedere all’interrogatorio del

figlio dell’escusso, __________ (nato il 28 aprile 1994) e di allestirne il

minimo di esistenza. Ha inoltre chiesto la produzione di tutti i giustificativi

delle spese di entrambe le persone e degli alimenti (di fr. 1'514.--) versati

dal Canton Nidwalden e ad appurare come la moglie riesce, senza entrate, a

pagare un affitto di fr. 1'950.-- e a garantire la manutenzione dei tre veicoli

iscritti a nome della ditta, i cui bilanci per gli anni dal 2009 al 2011 sono

stati richiesti.

I. Con decisione 11

agosto giunta all’CO 1 il 14 agosto, il Betreibungsamt __________ ha stabilito

il minimo d’esistenza del figlio dell’escusso in fr. 991.--, a prescindere dai

premi della cassa malati obbligatori, pari a fr. 76,20, in quanto sono pagati

dalla madre. Ha accertato che lo stesso, che frequenta la scuola cantonale di __________

(AG), non ha redditi né altri beni se non un conto postale, con un saldo di

circa fr. 200.-- al momento del pignoramento. La moglie dell’escusso, S__________,

è d’altronde stata nuovamente sentita e ha dichiarato che le spese di

manutenzione dei veicoli, di cui uno (la Jeep __________) non apparterebbe più

da tempo alla B__________ GmbH, erano appena coperte dagli utili di quest’ultima,

i quali per ora non permetterebbero quindi il versamento di un salario a suo

favore. La società sarebbe attiva sotto la sua (nuova) forma attuale solo da

gennaio 2012, sicché un miglioramento della su attività sarebbe da aspettare

nei prossimi mesi. S__________ si manterrebbe attualmente grazie al sostegno

finanziario del figliastro. Infine, la moglie dell’escusso è stata invitata a

produrre la contabilità della società, comprese le indicazioni sulle entrate ed

uscite e gli attivi degli ultimi sei mesi, ciò che ha fatto limitatamente alla

contabilità.

L. Il 30 agosto 2012,

in base agli accertamenti eseguiti dal Betreibungsamt __________, l’Ufficio ha

allestito un nuovo calcolo del minimo vitale, aggiungendo un importo di fr. 3'500.--

a titolo di alimenti versati alla moglie e al figlio, sicché il minimo di

esistenza, pari a fr. 5'244.--, supera il reddito (di fr. 5'206.--). Di

conseguenza, l’Ufficio ha, il giorno stesso, revocato il pignoramento e

comunicato all’escutente che una volta trascorso il termine di ricorso contro

il nuovo provvedimento avrebbe provveduto a rilasciare un attestato di carenza

di beni e a restituire all’escusso l’importo pignorato.

M. Con il ricorso in

esame, l’escutente si lamenta dell’obbligo fattogli di esprimersi in lingua

italiana e lamenta la durata, secondo lui eccessiva, della procedura e del

fatto che non si sia tenuto conto delle informazioni e documenti, anche

fotografici, da lui fornite sul commercio di antichità “__________” che gestirebbe

la moglie dell’escusso, in particolare al mercatino di Zurigo.

N. Delle osservazioni

della controparte e dell’UEF di Bellinzona si dirà, per quanto necessario ai

fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Secondo l’art. 7

cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento (LPR), i ricorsi contro provvedimenti emanati da organi

di esecuzione e fallimenti ticinesi devono essere redatti (o tradotti) in

lingua italiana. La norma rientra nella competenza organizzativa lasciata ai

Cantoni dal diritto federale (cfr. art. 20a cpv. 3 LEF e DTF 124 III 205).

2.

Il ricorrente

lamenta la durata, secondo lui eccessiva, della procedura. In realtà, l’Ufficio

ha diligentemente messo in atto gli accertamenti richiesti dalla Camera con la

sentenza 6 giugno 2012, i quali hanno necessitato l’interrogatorio della moglie

e del figlio dell’escusso in via rogatoria (cfr. supra ad G-L). La censura non

è quindi fondata e comunque è irrilevante in questa sede, siccome l’Ufficio ha

emesso la nuova decisione richiesta dalla Camera.

3.

Il ricorrente si

lamenta del fatto che non si sia tenuto conto delle informazioni e documenti, anche

fotografici, da lui forniti sul commercio di antichità “__________” che gestisce

la moglie dell’escusso, in particolare al mercatino di Zurigo.

3.1

Dall’incarto non

risulta infatti che tale documentazione sia stata trasmessa al Betreibungsamt __________

e comunque la moglie dell’escusso non è stata interrogata in merito. Non è però

necessario un complemento istruttorio su questo punto nella procedura in esame,

per le seguenti considerazioni.

3.2

Si

evince dal verbale d’interrogatorio della moglie dell’escusso e dal relativo

calcolo del suo minimo di esistenza che l’affitto, invero elevato (fr.

1'950.--), nonché i premi della cassa malati sono regolarmente pagati,

quand’anche, a detta della moglie, grazie al sostegno finanziario del

figliastro, e ciò benché essa abbia dichiarato di non ricevere alimenti dal

marito, se non le rendite per figli versate dalla cassa di compensazione di __________.

Inoltre, appare inverosimile che la società della moglie non abbia avuto la

benché minima entrata durante tutto l’anno 2011, come risulterebbe dagli atti

contabili trasmessi all’Ufficio. E stupisce che il valore del mobilio e delle

attrezzature sia di soli fr. 2'500.-- mentre lo showroom di “__________”, che

si trova presso l’abi­tazione della moglie in via __________ a __________ (cfr.

il calcolo del minimo di esistenza 6 luglio 2012), e la cui sede legale è indicata

presso la B__________ GmbH, appare di un valore nettamente più consistente sulle

fotografie pubblicate sul sito internet di “Home & Garden” all’indirizzo www.homeandgarden.ch

citato dal ricorrente. In definitiva, non appare che la moglie dell’escussa abbia

dovuto far affidamento sugli alimenti del marito per vivere, e del resto la

convenzione di mantenimento è stata sottoscritta dai coniugi, il 5 marzo 2012

(doc. B allegato al ricorso 10 aprile 2012), dopo l’esecuzione del

pignoramento. Di conseguenza, la decisione impugnata va annullata nella misura

in cui, in questa esecuzione, il supplemento per alimenti di fr. 3'500.-- non

va riconosciuto per i mesi da febbraio ad aprile 2012 e l’importo di fr.

5'326.-- incassato dall’Ufficio il 30 marzo 2012 va utilizzato per saldare

l’esecuzione, l’ec­ce­denza essendo da retrocedere all’escusso qualora non sia

oggetto di un pignoramento successivo.

4.

Il ricorso va

pertanto accolto nel senso dei considerandi.

Non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

5.

L’escusso ha chiesto

il beneficio dell’assistenza giudiziaria nell’am­bito della procedura

ricorsuale, facendo valere la propria indigenza.

5.1

La legge

cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG,

RL 3.1.17) si applica a tutti i procedimenti davanti ad autorità giudiziarie e

amministrative cantonali (art. 1 cpv. 1 LAG), compresa l’autorità di vigilanza

(in seguito all’abrogazione dell’art. 15a LPR). Dal primo gennaio 2011, i

presupposti per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono definiti dal

Codice di procedura civile (art. 13 LAG). Giusta l’art. 117 CPC,

ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e

la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Di regola, il

gratuito patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119

cpv. 4 CPC), ma si estende anche agli atti processuali eseguiti contestualmente

alla presentazione della relativa istanza (DTF 122 I 322 cons. 3b; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano

2011, p. 485 ad C). In sede di ricorso, l’istanza di gratuito patrocinio può

essere riproposta (art. 119 cpv. 5 CPC). Essa è decisa in procedura sommaria

(art. 119 cpv. 3 CPC).

5.2

Nel caso di specie, le

osservazioni presentate dall’escusso apparivano d’acchito prive

di possibilità di successo o comunque di utilità, siccome egli si è in parte

rimesso al giudizio di questa Camera e per l’altra si è limitato a confermare

la correttezza del calcolo dell’Ufficio e a negare in modo apodittico che sua

moglie consegue redditi propri. L’istanza di concessione del beneficio

dell’assistenza giudiziaria (gratuito patrocinio) proposta dall’escusso va

perciò disattesa.

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 13 LAG, 117 CPC, 61 e 62

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto

nel senso dei considerandi.

1.1

Di conseguenza, il

verbale di pignoramento allestito il 30 agosto 2012 dall’CO 1 nell’esecu­zi­o­ne

n. __________ è annullato.

1.2

L’importo di fr.

5'326.-- incassato dall’Ufficio il 30 marzo 2012 va utilizzato per saldare

l’esecuzione n. __________, l’ec­ce­denza essendo da retrocedere all’escusso

qualora non sia oggetto di un pignoramento successivo.

3.

L’istanza

di gratuito patrocinio presentata da Ermes Bernardi è respinta.

4.

Non si prelevano

spese, né si assegnano indennità.

5.

Notificazione a:

;

.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

5.

(cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione

impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.