15.2012.105
Ricorso tardivo. Garanzia della via giudiziaria
1 ottobre 2012Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2012.105
Lugano
1 ottobre 2012
CJ/fp/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo
sul ricorso 26 settembre 2012 di
RI
1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro i
precetti esecutivi e i verbali di pignoramento infruttuoso (attestati di
carenza beni) emessi nelle esecuzioni promosse contro il ricorrente da:
1. PI 1 (es. n. __________)
rappr. dal proprio Municipio
Considerandi
2.
PI 2 (es. n. __________
e __________)
rappr. dall’RA 2
3.
PI 3 (es. n. __________)
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che giusta l’art. 17 cpv.
2.
della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), il
ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev'essere
presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia;
che nel caso concreto il
ricorso, interposto solo il 26 settembre 2012, è diretto contro diversi atti
esecutivi (citati in ingresso), il cui più recente risale al 2 agosto 2012;
che il ricorso è quindi
manifestamente tardivo e pertanto irricevibile;
che a titolo
abbondanziale, va del resto osservato come l’art. 88 cpv. 1 LEF permetta la
continuazione dell’esecuzione che non è stata sospesa da un’opposizione
tempestivamente interposta entro il termine di dieci giorni stabilito all’art.
74.
cpv. 1 LEF (e ricordato esplicitamente nello stesso testo del precetto
esecutivo) o da una decisione giudiziale (ai sensi degli art. 85 o 85a LEF),
anche se l’esistenza del credito posto in esecuzione non è stata oggetto di
verifica giudiziaria;
che nessuna autorità
giudiziaria svizzera, e nemmeno il Tribunale federale, può verificare la
costituzionalità delle leggi federali (cfr. art. 191 della Costituzione
federale);
che in ogni caso gli art.
74.
e 88 LEF non violano la garanzia della via giudiziaria sancita all’art. 29a
della Costituzione federale, siccome essa, come pure l’art. 6 n. 1 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), non è assoluta, nel senso che
il legislatore è autorizzato a stabilire condizioni formali per l’accesso al giudice
– dette condizioni d’ammissibilità (cfr. DTF 136 I 329, cons. 4.3) –, e
segnatamente il rispetto di termini o l’esaurimento di una pregressa procedura
amministrativa (cfr. Haefliger/ Schürmann, Die Europäische
Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2a ed., Berna 1999, p. 164-166 ad f),
purché sia garantita la possibilità effettiva di adire il giudice ad un
dato momento (cfr. Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 159 ad b);
che è poi il caso della
LEF, la quale garantisce all’escusso in ogni tempo la facoltà di chiedere al
giudice l’annullamento di un’esecuzione in corso relativo a un credito fondato
sul diritto privato (art. 85 o 85a LEF) o la ripetizione dell’eventuale
indebito pagamento (art. 86 LEF), mentre per quanto riguarda i crediti di diritto
pubblico, l’escusso ha la possibilità di contestarli davanti ad un’autorità
giudiziaria facendo capo alle vie di ricorso (e in particolare al reclamo
fiscale) previste dalla legislazione di riferimento;
che visto il carattere
manifestamente irricevibile dell’impugnazione, il ricorso, in virtù dell’art.
9.
cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alle controparti, a cui non
appare d’altronde necessario intimare la sentenza;
che non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art.
17, 20a, 74, 88 LEF; 29 Cost.; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio
di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.