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Decisione

15.2012.105

Ricorso tardivo. Garanzia della via giudiziaria

1 ottobre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.105

Lugano

1 ottobre 2012

CJ/fp/mc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo

sul ricorso 26 settembre 2012 di

RI

1

contro

l’operato

dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro i

precetti esecutivi e i verbali di pignoramento infruttuoso (attestati di

carenza beni) emessi nelle esecuzioni promosse contro il ricorrente da:

1. PI 1 (es. n. __________)

rappr. dal proprio Municipio

Considerandi

2.

PI 2 (es. n. __________

e __________)

rappr. dall’RA 2

3.

PI 3 (es. n. __________)

esaminati atti e

documenti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che giusta l’art. 17 cpv.

2.

della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), il

ricorso contro un provvedimento dell’uffi­cio d’esecuzione dev'essere

presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia;

che nel caso concreto il

ricorso, interposto solo il 26 settembre 2012, è diretto contro diversi atti

esecutivi (citati in ingresso), il cui più recente risale al 2 agosto 2012;

che il ricorso è quindi

manifestamente tardivo e pertanto irricevibile;

che a titolo

abbondanziale, va del resto osservato come l’art. 88 cpv. 1 LEF permetta la

continuazione dell’esecuzione che non è stata sospesa da un’opposizione

tempestivamente interposta entro il termine di dieci giorni stabilito all’art.

74.

cpv. 1 LEF (e ricordato esplicitamente nello stesso testo del precetto

esecutivo) o da una decisione giudiziale (ai sensi degli art. 85 o 85a LEF),

anche se l’esistenza del credito posto in esecuzione non è stata oggetto di

verifica giudiziaria;

che nessuna autorità

giudiziaria svizzera, e nemmeno il Tribunale federale, può verificare la

costituzionalità delle leggi federali (cfr. art. 191 della Costituzione

federale);

che in ogni caso gli art.

74.

e 88 LEF non violano la garanzia della via giudiziaria sancita all’art. 29a

della Costituzione federale, siccome essa, come pure l’art. 6 n. 1 della

Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), non è assoluta, nel senso che

il legislatore è autorizzato a stabilire condizioni formali per l’accesso al giudice

– dette condizioni d’ammissibilità (cfr. DTF 136 I 329, cons. 4.3) –, e

segnatamente il rispetto di termini o l’esaurimento di una pregressa procedura

amministrativa (cfr. Haefliger/ Schür­­­mann, Die Europäische

Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2a ed., Berna 1999, p. 164-166 ad f),

purché sia garantita la possibilità effettiva di adire il giudice ad un

dato momento (cfr. Haefliger/Schür­mann, op. cit., p. 159 ad b);

che è poi il caso della

LEF, la quale garantisce all’escusso in ogni tempo la facoltà di chiedere al

giudice l’annullamento di un’esecuzione in corso relativo a un credito fondato

sul diritto privato (art. 85 o 85a LEF) o la ripetizione dell’eventuale

indebito pagamento (art. 86 LEF), mentre per quanto riguarda i crediti di diritto

pubblico, l’escusso ha la possibilità di contestarli davanti ad un’autorità

giudiziaria facendo capo alle vie di ricorso (e in particolare al reclamo

fiscale) previste dalla legislazione di riferimento;

che visto il carattere

manifestamente irricevibile dell’impugnazio­ne, il ricorso, in virtù dell’art.

9.

cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alle controparti, a cui non

appare d’altronde necessario intimare la sentenza;

che non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62

cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art.

17, 20a, 74, 88 LEF; 29 Cost.; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

Non si prelevano

spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a .

Comunicazione all’Ufficio

di esecuzione del Distretto di Lugano.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.