15.2012.106
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
5 ottobre 2012Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2012.106
Lugano
5 ottobre 2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
nella procedura dipendente dall’istanza 26 settembre 2012 dell’ Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona chiedente la determinazione del modo di
realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante
all’escusso
ES
1
nella PI 1 composta oltre
che dall’escusso di
nelle esecuzioni promosse
contro l’escusso da vari creditori;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito delle varie esecuzioni promosse nei
confronti di ES 1 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha pignorato il
15 aprile 2010, il 23 settembre 2010, il 18 marzo 2011 e il 4 giugno 2012 l’interessenza
spettante all’escusso nella divisione della PI 1 composta di ES 1 e __________.
Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha indicato che la PI 1 è in particolare
proprietaria della quota di comproprietà A di 2/4 della particella n. __________
RFD di __________ ed è legittimata nella misura di un quarto nella Comunione
ereditaria composta di PI 3, PI 1, PI 2, PI 4 e proprietaria della quota C di ¼
della medesima particella. L’Ufficio ha attribuito all’interessenza pignorata
un valore di stima di complessivi fr. 48'510.00.
B. Avendo vari
creditori presentato la domanda di vendita, il 20 giugno 2012 l’Ufficio ha convocato
tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1
RDC per mercoledì 4 luglio 2012 alle ore 10.00. A tale udienza nessuna
conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza di parte degli interessati.
Il 4 luglio 2012, l’Ufficio ha quindi assegnato agli stessi un termine di 10
giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della
quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito non sono
pervenute proposte concrete all’Ufficio.
C. Con scritto 10
luglio 2012 PI 3 ha comunicato di rinunciare alla quota a lei spettante nella
Comunione ereditaria proprietaria della quota C di ¼ della particella n. __________.
D. Il 23 luglio 2012 PI
4 ha reso noto all’Ufficio che in data 19 dicembre 2009, ossia nel termine di 3
mesi dalla morte avvenuta il 24 settembre 2009, essa ha comunicato alla Pretura
la rinuncia all’eredità del defunto fratello PI 2, proprietario della quota B
di ¼ di comproprietà della particella n. __________ RFD __________. PI 4 ha
inoltre reso noto che sebbene essa sia iscritta nel registro fondiario quale
membro della Comunione ereditaria fu __________ proprietaria della quota C di ¼
della particella n. __________, la madre con testamento olografo del 30 gennaio
1992 aveva disposto, come norma divisionale, che tutti i beni immobili
pertoccassero al figlio PI 2.
E. Con scritto 29
agosto 2012 PI 4 ha comunicato che con testamento pubblico 4 settembre 2000 PI
2 ha istituito quale suo unico erede il nipote ES 1.
F. Il 26 settembre 2012
l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti a ES 1 nella PI 1. L’Ufficio
ha rilevato di aver assegnato alla quota in sede di pignoramento un valore di
fr. 48'510.00, preavvisando di far luogo alla vendita ai pubblici incanti della
quota ereditaria dell’escusso.
Considerato
Considerandi
1.
Dai
verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti
all’escusso nella comunione ereditaria composta di ES 1 e __________.
2.
La procedura
e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono
dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.
3.
L’Ufficio
in sede di pignoramento ha determinato che il valore della quota parte di ½ spettante
all’escusso nella comunione ereditaria assomma a fr. 48'510.00 (cfr. verbali di
pignoramento). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna
delle parti interessate.
Qualora,
come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota
parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi
alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il
pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41),
convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1
RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi
determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.
132.
cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento
della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita
all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore
della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base
alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di
conciliazione.
4.
Nel
caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici incanti dei
diritti pignorati, precisando che la massa ereditaria è composta della quota di
comproprietà A di 2/4 della particella n. __________ RFD di __________ ed è
legittimata nella misura di un quarto nella Comunione ereditaria composta di __________,
PI 1, PI 2, __________ e proprietaria della quota C di ¼ della medesima
particella. Per questo motivo l’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di
pertinenza di ES 1 il valore 48'510.00, in considerazione della quota
ereditaria di 1/2 spettante all’escusso. Questi dati non sono stati contestati
dalle parti interessate e quindi si può ritenere che il valore della quota
pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC:
per questo motivo se ne potrebbe ordinare la vendita all’asta, come proposto
dall’Ufficio
Sennonché
l’art. 10 cpv 3 RDC non esclude la soluzione dello scioglimento della comunione
nei casi in cui il valore della quota è determinato: al contrario questa norma
esclude, in linea di massima, la messa all’incanto della quota il cui valore
non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente
a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione,
che per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere
d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, cons. 2; Bettschart,
Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 132).
L’art. 10 cpv. 3 RDC tende ad evitare una vendita a vil prezzo della quota
pignorata (DTF 96 III 16, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,
Losanna 2000, n. 32 ad art. 132). La soluzione dello scioglimento garantisce
invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eccedenza
all’escusso. La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai
creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa
quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 RDC). Nel caso concreto, a
fronte del valore dell’interessenza e della circostanza che il debitore, come
verrà meglio espresso in seguito, parrebbe detenere non solo la parte a lui
spettante nella liquidazione della quota pignorata ma anche le ulteriori quote
di comproprietà della particella n. __________, non è sproporzionato per il
creditore dover anticipare le spese connesse alla divisione della successione –
spese che comunque saranno da coprire con quanto otterrà l’escusso dalla
divisione (art. 13 cpv. 2 RDC. L’interesse di quest’ultimo supera quello del
creditore a un pagamento veloce dei propri crediti. Ne consegue che in concreto
deve essere ordinato all’Ufficio di procedere a richiedere lo scioglimento
della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2
RDC).
Nell’ambito
di tale procedura l’Ufficio dovrà considerare che, come emerge dagli scritti 29 agosto 2012 di PI 4, 10 luglio 2012 di PI 3, 23 luglio 2012 di PI 4
e dalla documentazione allegata agli stessi, l’escusso parrebbe oltre a detenere
la quota di ½ nella PI 1 -proprietaria della quota di
comproprietà A di 2/4 della particella n. __________ RFD di __________- essere anche
proprietario delle quote di comproprietà B e C di ¼ ciascuna della medesima
particella, atteso che:
- __________isoli, già
proprietaria della quota C di ¼ della particella n. __________, con testamento
olografo del 30 gennaio 1992 aveva disposto che tutti i beni immobili
pertoccassero al figlio PI 2;
- con testamento pubblico 4 settembre 2000PI 2 ha istituito quale suo
unico erede il nipote ES 1;
- PI 3 ha in ogni caso rinunciato
sia alla quota a lei spettante nella Comunione ereditaria proprietaria della
quota C di ¼ della particella n. __________ che all’eredità del defunto
fratello PI 2.
5.
Nel
Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC è l’ufficiale
delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96
cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
di Bellinzona chiedere la divisione della successione alla competente autorità
qualora i coeredi dovessero opporsi (art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare
l’escussa nella procedura (cfr. CEF 11 gennaio 2002 [inc. 15.01.287]). Come
detto, le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate
dal creditore (art. 13 cpv. 2 RDC), a pena la rinuncia alla realizzazione e la
decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto
sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13
cpv. 1 RDC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero comodamente
raggirare la protezione a favore del debitore prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC.
L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento del
creditore, a realizzare i beni attribuiti all’escussa nella divisione alfine di
poter disporre della necessaria liquidità per estinguere il credito in
esecuzione.
6.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 132 LEF; 609 CC; art. 96 cpv. 2 LAC; 9, 10 e 13 del Regolamento del
Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti
in comunione (RDC);
pronuncia:
1. L’istanza
è accolta.
1.1. Di conseguenza è
ordinato all’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona di procedere allo
scioglimento della comunione ereditaria composta di ES 1 e __________ e alla
liquidazione del patrimonio comune, secondo quanto indicato al considerando 5.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione
all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e per il suo tramite, a tutti
gli interessati.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.