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Decisione

15.2012.106

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

5 ottobre 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito delle varie esecuzioni promosse nei

confronti di ES 1 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha pignorato il

15 aprile 2010, il 23 settembre 2010, il 18 marzo 2011 e il 4 giugno 2012 l’interessenza

spettante all’escusso nella divisione della PI 1 composta di ES 1 e __________.

Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha indicato che la PI 1 è in particolare

proprietaria della quota di comproprietà A di 2/4 della particella n. __________

RFD di __________ ed è legittimata nella misura di un quarto nella Comunione

ereditaria composta di PI 3, PI 1, PI 2, PI 4 e proprietaria della quota C di ¼

della medesima particella. L’Ufficio ha attribuito all’interessenza pignorata

un valore di stima di complessivi fr. 48'510.00.

B. Avendo vari

creditori presentato la domanda di vendita, il 20 giugno 2012 l’Ufficio ha convocato

tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1

RDC per mercoledì 4 luglio 2012 alle ore 10.00. A tale udienza nessuna

conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza di parte degli interessati.

Il 4 luglio 2012, l’Ufficio ha quindi assegnato agli stessi un termine di 10

giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della

quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito non sono

pervenute proposte concrete all’Ufficio.

C. Con scritto 10

luglio 2012 PI 3 ha comunicato di rinunciare alla quota a lei spettante nella

Comunione ereditaria proprietaria della quota C di ¼ della particella n. __________.

D. Il 23 luglio 2012 PI

4 ha reso noto all’Ufficio che in data 19 dicembre 2009, ossia nel termine di 3

mesi dalla morte avvenuta il 24 settembre 2009, essa ha comunicato alla Pretura

la rinuncia all’eredità del defunto fratello PI 2, proprietario della quota B

di ¼ di comproprietà della particella n. __________ RFD __________. PI 4 ha

inoltre reso noto che sebbene essa sia iscritta nel registro fondiario quale

membro della Comunione ereditaria fu __________ proprietaria della quota C di ¼

della particella n. __________, la madre con testamento olografo del 30 gennaio

1992 aveva disposto, come norma divisionale, che tutti i beni immobili

pertoccassero al figlio PI 2.

E. Con scritto 29

agosto 2012 PI 4 ha comunicato che con testamento pubblico 4 settembre 2000 PI

2 ha istituito quale suo unico erede il nipote ES 1.

F. Il 26 settembre 2012

l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di

realizzazione dei diritti in comunione spettanti a ES 1 nella PI 1. L’Ufficio

ha rilevato di aver assegnato alla quota in sede di pignoramento un valore di

fr. 48'510.00, preavvisando di far luogo alla vendita ai pubblici incanti della

quota ereditaria dell’escusso.

Considerato

Considerandi

1.

Dai

verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti

all’escusso nella comunione ereditaria composta di ES 1 e __________.

2.

La procedura

e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono

dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

3.

L’Ufficio

in sede di pignoramento ha determinato che il valore della quota parte di ½ spettante

all’escusso nella comunione ereditaria assomma a fr. 48'510.00 (cfr. verbali di

pignoramento). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna

delle parti interessate.

Qualora,

come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota

parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi

alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il

pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41),

convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1

RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi

determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.

132.

cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento

della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita

all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore

della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base

alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di

conciliazione.

4.

Nel

caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici incanti dei

diritti pignorati, precisando che la massa ereditaria è composta della quota di

comproprietà A di 2/4 della particella n. __________ RFD di __________ ed è

legittimata nella misura di un quarto nella Comunione ereditaria composta di __________,

PI 1, PI 2, __________ e proprietaria della quota C di ¼ della medesima

particella. Per questo motivo l’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di

pertinenza di ES 1 il valore 48'510.00, in considerazione della quota

ereditaria di 1/2 spettante all’escusso. Questi dati non sono stati contestati

dalle parti interessate e quindi si può ritenere che il valore della quota

pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC:

per questo motivo se ne potrebbe ordinare la vendita all’asta, come proposto

dall’Ufficio

Sennonché

l’art. 10 cpv 3 RDC non esclude la soluzione dello scioglimento della comunione

nei casi in cui il valore della quota è determinato: al contrario questa norma

esclude, in linea di massima, la messa all’incanto della quota il cui valore

non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente

a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione,

che per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere

d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, cons. 2; Bettschart,

Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 132).

L’art. 10 cpv. 3 RDC tende ad evitare una vendita a vil prezzo della quota

pignorata (DTF 96 III 16, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,

Losanna 2000, n. 32 ad art. 132). La soluzione dello scioglimento garantisce

invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eccedenza

all’escusso. La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai

creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa

quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 RDC). Nel caso concreto, a

fronte del valore dell’interessenza e della circostanza che il debitore, come

verrà meglio espresso in seguito, parrebbe detenere non solo la parte a lui

spettante nella liquidazione della quota pignorata ma anche le ulteriori quote

di comproprietà della particella n. __________, non è sproporzionato per il

creditore dover anticipare le spese connesse alla divisione della successione –

spese che comunque saranno da coprire con quanto otterrà l’escusso dalla

divisione (art. 13 cpv. 2 RDC. L’interesse di quest’ultimo supera quello del

creditore a un pagamento veloce dei propri crediti. Ne consegue che in concreto

deve essere ordinato all’Ufficio di procedere a richiedere lo scioglimento

della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2

RDC).

Nell’ambito

di tale procedura l’Ufficio dovrà considerare che, come emerge dagli scritti 29 agosto 2012 di PI 4, 10 luglio 2012 di PI 3, 23 luglio 2012 di PI 4

e dalla documentazione allegata agli stessi, l’escusso parrebbe oltre a detenere

la quota di ½ nella PI 1 -proprietaria della quota di

comproprietà A di 2/4 della particella n. __________ RFD di __________- essere anche

proprietario delle quote di comproprietà B e C di ¼ ciascuna della medesima

particella, atteso che:

- __________isoli, già

proprietaria della quota C di ¼ della particella n. __________, con testamento

olografo del 30 gennaio 1992 aveva disposto che tutti i beni immobili

pertoccassero al figlio PI 2;

- con testamento pubblico 4 settembre 2000PI 2 ha istituito quale suo

unico erede il nipote ES 1;

- PI 3 ha in ogni caso rinunciato

sia alla quota a lei spettante nella Comunione ereditaria proprietaria della

quota C di ¼ della particella n. __________ che all’eredità del defunto

fratello PI 2.

5.

Nel

Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC è l’ufficiale

delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96

cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’Ufficio esecuzione e fallimenti

di Bellinzona chiedere la divisione della successione alla competente autorità

qualora i coeredi dovessero opporsi (art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare

l’escussa nella procedura (cfr. CEF 11 gennaio 2002 [inc. 15.01.287]). Come

detto, le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate

dal creditore (art. 13 cpv. 2 RDC), a pena la rinuncia alla realizzazione e la

decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto

sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13

cpv. 1 RDC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero comodamente

raggirare la protezione a favore del debitore prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC.

L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento del

creditore, a realizzare i beni attribuiti all’escussa nella divisione alfine di

poter disporre della necessaria liquidità per estinguere il credito in

esecuzione.

6.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 132 LEF; 609 CC; art. 96 cpv. 2 LAC; 9, 10 e 13 del Regolamento del

Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti

in comunione (RDC);

pronuncia:

1. L’istanza

è accolta.

1.1. Di conseguenza è

ordinato all’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona di procedere allo

scioglimento della comunione ereditaria composta di ES 1 e __________ e alla

liquidazione del patrimonio comune, secondo quanto indicato al considerando 5.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione

all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e per il suo tramite, a tutti

gli interessati.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.