15.2012.107
Sospensione del fallimento del titolare di una ditta individuale. Continuazione delle esecuzioni promosse prima dell'apertura del fallimento senza limiti riguardo al tipo di credito né all'eventuale m
25 ottobre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2012.107
Data decisione, Autorità:
25.10.2012, CEF
Titolo:
Sospensione del fallimento del titolare di una ditta individuale. Continuazione delle esecuzioni promosse prima dell'apertura del fallimento senza limiti riguardo al tipo di credito né all'eventuale mancato ritorno a miglior fortuna
SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVI
art. 230 cpv. 4 LEF
Incarto n.
15.2012.107
Lugano
25 ottobre
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 27 settembre 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento
eseguito il 14 agosto 2012 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________
promosse nei confronti del ricorrente da
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
entrambi rappr. dall’RA 1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che RI 1
è fallito il 2 maggio 2012;
che la
procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza di attivo l’8 giugno 2012;
che non
avendo alcun creditore anticipato le spese della procedura fallimentare nel
termine impartito, la stessa è da ritenere chiusa;
che il 14
agosto 2012, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento a favore dei creditori del
gruppo n. __________ della parte del salario di RI 1 che eccede il suo minimo
d’esistenza, determinato in fr. 1'965.--;
che il
verbale di pignoramento è stato spedito all’escusso il 18 settembre 2012;
ch’egli,
con “reclamo” (recte: ricorso) del 27 settembre 2012, contesta il pignoramento,
in quanto è avvenuto non per debiti personali successivi al fallimento della
sua ditta individuale, bensì per quelli concernenti detta precedente attività;
che in
realtà l’esecuzione può essere diretta soltanto contro il titolare (persona fisica)
della ditta individuale e non contro la ditta stessa, la quale non ha
personalità giuridica (cfr. art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 120 III 13 cons. 1; CEF 30 agosto 2006, inc. 15.2006.87, cons. 3; Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 67);
che
inoltre il titolare di una ditta individuale risponde di tutti i suoi debiti
con tutti i suoi attivi (principio della responsabilità patrimoniale personale,
generale ed illimitata, Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 31 e 34 ad art. 1-37);
che
siccome il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivi, le esecuzioni promosse
prima del fallimento hanno ripreso il loro corso (art. 230 cpv. 4 LEF), senza
limiti riguardo al tipo di credito posto in esecuzione, dal momento che, in
assenza del rilascio di attestati di carenza di beni, anche i crediti sorti
prima del fallimento possono essere posti in esecuzione indipendentemente dal
ritorno o dal mancato ritorno a miglior fortuna del debitore (cfr. art. 265
cpv. 2 LEF);
che il
ricorso va pertanto respinto;
che visto
il carattere manifestamente infondato dell’impugnazione e il suo logico esito,
il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione
alla controparte;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 230 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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