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Decisione

15.2012.107

Sospensione del fallimento del titolare di una ditta individuale. Continuazione delle esecuzioni promosse prima dell'apertura del fallimento senza limiti riguardo al tipo di credito né all'eventuale m

25 ottobre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.107

Data decisione, Autorità:

25.10.2012, CEF

Titolo:

Sospensione del fallimento del titolare di una ditta individuale. Continuazione delle esecuzioni promosse prima dell'apertura del fallimento senza limiti riguardo al tipo di credito né all'eventuale mancato ritorno a miglior fortuna

SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA PER MANCANZA DI ATTIVI

art. 230 cpv. 4 LEF

Incarto n.

15.2012.107

Lugano

25 ottobre

2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 27 settembre 2012 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento

eseguito il 14 agosto 2012 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________

promosse nei confronti del ricorrente da

1. PI 1

Considerandi

2.

PI 2

entrambi rappr. dall’RA 1

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che RI 1

è fallito il 2 maggio 2012;

che la

procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza di attivo l’8 giugno 2012;

che non

avendo alcun creditore anticipato le spese della procedura fallimentare nel

termine impartito, la stessa è da ritenere chiusa;

che il 14

agosto 2012, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento a favore dei creditori del

gruppo n. __________ della parte del salario di RI 1 che eccede il suo minimo

d’esistenza, determinato in fr. 1'965.--;

che il

verbale di pignoramento è stato spedito all’escusso il 18 settembre 2012;

ch’egli,

con “reclamo” (recte: ricorso) del 27 settembre 2012, contesta il pignoramento,

in quanto è avvenuto non per debiti personali successivi al fallimento della

sua ditta individuale, bensì per quelli concernenti detta precedente attività;

che in

realtà l’esecuzione può essere diretta soltanto contro il titolare (persona fisica)

della ditta individuale e non contro la ditta stessa, la quale non ha

personalità giuridica (cfr. art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 120 III 13 cons. 1; CEF 30 agosto 2006, inc. 15.2006.87, cons. 3; Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 67);

che

inoltre il titolare di una ditta individuale risponde di tutti i suoi debiti

con tutti i suoi attivi (principio della responsabilità patrimoniale personale,

generale ed illimitata, Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 31 e 34 ad art. 1-37);

che

siccome il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivi, le esecuzioni promosse

prima del fallimento hanno ripreso il loro corso (art. 230 cpv. 4 LEF), senza

limiti riguardo al tipo di credito posto in esecuzione, dal momento che, in

assenza del rilascio di attestati di carenza di beni, anche i crediti sorti

prima del fallimento possono essere posti in esecuzione indipendentemente dal

ritorno o dal mancato ritorno a miglior fortuna del debitore (cfr. art. 265

cpv. 2 LEF);

che il

ricorso va pertanto respinto;

che visto

il carattere manifestamente infondato dell’impugnazio­ne e il suo logico esito,

il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione

alla controparte;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 230 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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