15.2012.109
Proseguimento dell'esecuzione al foro del sequestro. Debitore domiciliato all'estero
8 ottobre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2012.109
Data decisione, Autorità:
08.10.2012, CEF
Titolo:
Proseguimento dell'esecuzione al foro del sequestro. Debitore domiciliato all'estero
FORO DEL SEQUESTRO
art. 52 LEF
Incarto n.
15.2012.109
Lugano
8 ottobre 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 13 settembre 2012 di
RI 1
patrocinato dall’PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di
pignoramento emesso il 12 settembre 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa
nei confronti del ricorrente da
PI 1
patrocinata dall’ PA 2
viste le
osservazioni 24 settembre 2012 di PI 1 e 1° ottobre 2012 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il
ricorrente chiede l’annullamento dell’avviso di pignoramento impugnato e
dell’esecuzione in quanto tale, nella misura in cui non vi sarebbe alcun foro
esecutivo in Svizzera, giacché sarebbe ampiamente noto all’Ufficio ch’egli è
domiciliato in Italia, e ciò già prima della notifica del pignoramento;
che
tuttavia risulta da una ricerca nella banca dati relativa ai movimenti della
popolazione (MovPop) che RI 1 è tuttora domiciliato a __________, e ciò dal
2006;
che in
ogni caso, come giustamente rilevato dall’Ufficio, giusta l’art. 52 LEF l’esecuzione
preceduta da sequestro, come nella fattispecie, può essere promossa anche al
luogo in cui si trova l’oggetto sequestrato e può, tranne nei casi in cui
dev’essere proseguita in via di fallimento, essere continuata allo stesso foro,
ancorché limitatamente ai soli oggetti sequestrati qualora il foro del
sequestro non si confonda con il foro ordinario del domicilio (cfr. DTF 115 III
36);
che nel
caso di specie, l’esecuzione tende alla convalida del sequestro n. __________,
decretato il 30 dicembre 2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona,
che verte sui canoni di locazione di due appartamenti situati ad __________ e a
__________, dovuti da locatari ivi domiciliati;
che fosse
anche l’escusso da ritenere domiciliato all’estero, i crediti sequestrati sarebbero
comunque da considerare situati nel Distretto di __________, ovvero presso il
domicilio del terzo debitore (cfr. DTF 128 III 474, cons. 3.1; CEF 30 marzo 2011, inc. 15.2011.25, RtiD II-2011, 771 segg. n.
47c, cons. 3.2, emessa in una causa che opponeva le stesse parti di quella in
esame; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 37 ad art. 52);
che
risultando sia il domicilio del ricorrente sia i crediti sequestrati situati
nel circondario dell’CO 1, l’avviso di pignoramento incriminato è stato
correttamente emesso nel foro esecutivo previsto dall’art. 46 cpv. 1 e
dall’art. 52 LEF;
che per
il resto il ricorrente non contesta il fatto che l’avviso di pignoramento sia
stato notificato al suo patrocinatore;
che pure
Fatti
i precedenti atti esecutivi sono d’altronde stati notificati all’avv. PA 1
senza alcun contestazione;
che gli obblighi
procedurali connessi ad una procura portata a conoscenza dell'autorità
perdurano fino alla comunicazione della cessazione del rapporto di rappresentanza
(CEF 8 marzo 2010, inc. 15.2010.21, RtiD II-2010, 717 s. n. 58c, cons. 3.2);
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 46, 52 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
–
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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