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Decisione

15.2012.109

Proseguimento dell'esecuzione al foro del sequestro. Debitore domiciliato all'estero

8 ottobre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i precedenti atti esecutivi sono d’altronde stati notificati all’avv. PA 1

senza alcun contestazione;

che gli obblighi

procedurali connessi ad una procura portata a conoscenza dell'autorità

perdurano fino alla comunicazione della cessazione del rapporto di rappresentanza

(CEF 8 marzo 2010, inc. 15.2010.21, RtiD II-2010, 717 s. n. 58c, cons. 3.2);

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 46, 52 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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