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Decisione

15.2012.11

Ricorso contro l'emissione della comminatoria di fallimento

9 febbraio 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n__________ il 9 gennaio 2012 l’CO 1 ha emesso, su richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1'850.00

oltre accessori.

L’atto esecutivo è

stato notificato alla debitrice il 10 gennaio 2012.

B. Con ricorso 16

gennaio 2012 RI 1si oppone all’emissione della comminatoria di fallimento perché

l’importo del credito non sarebbe corretto e sarebbe già stato contestato.

C. Delle

osservazioni 18 gennaio 2012 di PI 1 e 1° febbraio 2012 dell’ CO 1, entrambe

postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in

seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Contro

la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità

di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99,

n. 3 ad art. 160; Ottomann/Markus,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 6

ad art. 160; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad

esempio quando:

– l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40.

LEF);

– l'esecuzione è riferita a

prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è pendente azione di

disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio

dell'opposizione;

– la decisione (sommaria o

di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

– l'escusso sostiene che la

comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione

incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

2.

Per

questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

3.

Non

riconoscendo la pretesa avanzata dalla procedente, la debitrice

allega unicamente una questione di merito che non rientra tra quelle che

permettono di adire la via ricorsuale e che può essere analizzata nell'ambito

della procedura di ricorso dell’art. 17 LEF. L’CO 1 ha quindi correttamente emesso, sulla base di un precetto esecutivo rimasto senza opposizione, la

comminatoria di fallimento contro RI 1. Non essendo le questioni di merito

sollevate dalla ricorrente più proponibili in questa sede per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di

vigilanza, il ricorso va pertanto respinto.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

- RI 1;

- PI

1.

Comunicazione

all’ CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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