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Decisione

15.2012.111

Nullità degli atti esecutivi notificati ad un debitore privo di discernimento. Accertamento dell'assenza di discernimento. Dichiarazione del medico curante

22 ottobre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.111

Data decisione, Autorità:

22.10.2012, CEF

Titolo:

Nullità degli atti esecutivi notificati ad un debitore privo di discernimento. Accertamento dell'assenza di discernimento. Dichiarazione del medico curante

NULLITÀ

art. 22 LEF

Incarto n.

15.2012.111

Lugano

22 ottobre

2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 8 ottobre 2012 di

RI 1

patrocinato dall’ PA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro tredici

esecuzioni (nove del gruppo n. __________ e i PE n. __________, __________, __________

e __________) promosse contro il ricorrente;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Il 26 settembre 2012, l’CO 1 ha notificato all’avv. PA 1, che rappresenta in questa sede il ricorrente, il verbale di pignoramento allestito il 6

settembre 2012 a favore del gruppo di esecuzioni n. __________, in base al

quale si è proceduto al pignoramento del fondo part. n. __________ RFD di __________,

di proprietà del ricorrente, e all’annotazio­ne di una restrizione della

facoltà di disporre (doc. 1 annesso al ricorso). Allo stesso patrocinatore sono

inoltre stati notificati i precetti esecutivi n. __________, __________, __________

e __________ in data 3 settembre, rispettivamente 10 settembre e 4 ottobre 2012

(doc. 2).

Considerandi

2.

Con

il ricorso in esame, l’escusso chiede che tutte le esecuzioni dirette contro di

lui siano dichiarate nulle nonché la cancellazione della restrizione della

facoltà di disporre annotata sul suo fondo, in quanto egli sarebbe incapace di

intendere e di volere almeno dal 2009.

3.

Gli

atti notificati personalmente ad una persona incapace di discernimento sono

nulli (DTF 65 III 47) se le è mancata l’assi­stenza di un rappresentante legale

o dell’autorità tutoria (DTF 104 III 5-6, cons. 2a; 99 III 6; 66 III 27, cons.

1). La questione della capacità di discernimento dev’essere esaminata d’ufficio

qualora vi siano seri dubbi in merito (DTF 104 III 7, cons. 2), se del caso per

mezzo di una perizia psichiatrica ordinata dall’auto­rità di vigilanza o

dall’ufficio d’esecuzione (DTF 65 III 47-48; cfr. anche Gillié­ron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n.

22-23 ad art. 68c-68e, che ritiene tuttavia che le autorità esecutive

dovrebbero limitarsi a segnalare il caso all’autorità tutoria ed attenersi alle

sue decisioni).

3.1

Nella

fattispecie, risulta dalla risposta 7 settembre 2012 del medico curante del ricorrente

al suo patrocinatore (doc. 3) che “l’anamnesi e ripetuti rilevamenti clinici

sin dall’inizio del 2009 mostrano uno sviluppo delle menomazioni nella sfera cognitiva

(quadro demenziale)” tali da far ritenere che “il paziente presenta seri

problemi nella comprensione della realtà e nell’orga­niz­zarsi in modo

adeguato. In altre parole egli risulta incapace di intendere e volere”.

Certo, siffatta dichiarazione non costituisce una perizia medica né lo potrebbe

essere, siccome il ricorrente è il paziente del medico che l’ha redatta.

Inoltre, egli non precisa da quando l’escusso è da considerare incapace di

discernimento, l’indicazione dell’anno 2009 riferendosi ai rilevamenti clinici

e all’inizio dello sviluppo delle menomazioni di tipo cognitivo. Non spiega poi

l’assenza d’interventi di natura tutoria. Ciò nonostante, lo scritto in

questione fa comunque nascere seri dubbi sulla capacità di discernimento del

ricorrente – il quale risulta d’altron­de inabile al lavoro da oltre un anno

(doc. 4) –, tali da rendere inevitabile una perizia medica. La soluzione

alternativa della segnalazione all’autorità tutoria, proposta da Gilliéron per la questione invero diversa

della notifica di atti esecutivi ad una persone incapace di discernimento, non

è ipotizzabile nella fattispecie, perché non si tratta solo di determinare se

l’escusso è capace di discernimento ora o se è necessario designargli un

rappresentante legale, ma soprattutto se lo era al momento della notifica dei

diversi precetti esecutivi e di ogni atto successivo.

3.2

Siccome

la richiesta di accertamento della nullità degli atti esecutivi non sembra essere

stata presentata all’CO 1 prima dell’inoltro del ricorso in esame, quest’ultimo

si rivela prematuro e pertanto irricevibile. L’Ufficio è comunque invitato a determinarsi

su tale domanda, dopo che ricevuto la perizia psichiatrica che dovrà ordinare

nell’esecuzione n. __________, in conformità della sentenza odierna emessa

dalla Camera sul ricorso 10 settembre 2012 nella causa n. 15.2012.97.

3.3

Per

il medesimo motivo, è pure irricevibile la domanda di cancellazione della restrizione

della facoltà di disporre del fondo part. n. __________ RFD di __________. A

titolo abbondanziale, la domanda andava comunque respinta, dal momento che

l’incapacità di discernimento del ricorrente non è, a questo stadio della

procedura, manifesta. Va però da sé che l’Ufficio l’an­nul­lerà, qualora accertasse

l’incapacità di discernimento dell’e­scus­so al momento o prima del pignoramento.

4.

Il

ricorso è irricevibile.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 22 LEF, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è irricevibile.

2.

L’CO

1.

è comunque invitato ad emettere una decisione sulla richiesta di annullamento

delle esecuzioni menzionate nel ricorso o dei singoli atti che le compongono,

dopo aver verificato se RI 1, in occasione della notifica di ognuno di essi,

era o meno capace di discernimento e se era o meno validamente rappresentato.

3.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione all’.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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