15.2012.111
Nullità degli atti esecutivi notificati ad un debitore privo di discernimento. Accertamento dell'assenza di discernimento. Dichiarazione del medico curante
22 ottobre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2012.111
Data decisione, Autorità:
22.10.2012, CEF
Titolo:
Nullità degli atti esecutivi notificati ad un debitore privo di discernimento. Accertamento dell'assenza di discernimento. Dichiarazione del medico curante
NULLITÀ
art. 22 LEF
Incarto n.
15.2012.111
Lugano
22 ottobre
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 8 ottobre 2012 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro tredici
esecuzioni (nove del gruppo n. __________ e i PE n. __________, __________, __________
e __________) promosse contro il ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il 26 settembre 2012, l’CO 1 ha notificato all’avv. PA 1, che rappresenta in questa sede il ricorrente, il verbale di pignoramento allestito il 6
settembre 2012 a favore del gruppo di esecuzioni n. __________, in base al
quale si è proceduto al pignoramento del fondo part. n. __________ RFD di __________,
di proprietà del ricorrente, e all’annotazione di una restrizione della
facoltà di disporre (doc. 1 annesso al ricorso). Allo stesso patrocinatore sono
inoltre stati notificati i precetti esecutivi n. __________, __________, __________
e __________ in data 3 settembre, rispettivamente 10 settembre e 4 ottobre 2012
(doc. 2).
Considerandi
2.
Con
il ricorso in esame, l’escusso chiede che tutte le esecuzioni dirette contro di
lui siano dichiarate nulle nonché la cancellazione della restrizione della
facoltà di disporre annotata sul suo fondo, in quanto egli sarebbe incapace di
intendere e di volere almeno dal 2009.
3.
Gli
atti notificati personalmente ad una persona incapace di discernimento sono
nulli (DTF 65 III 47) se le è mancata l’assistenza di un rappresentante legale
o dell’autorità tutoria (DTF 104 III 5-6, cons. 2a; 99 III 6; 66 III 27, cons.
1). La questione della capacità di discernimento dev’essere esaminata d’ufficio
qualora vi siano seri dubbi in merito (DTF 104 III 7, cons. 2), se del caso per
mezzo di una perizia psichiatrica ordinata dall’autorità di vigilanza o
dall’ufficio d’esecuzione (DTF 65 III 47-48; cfr. anche Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n.
22-23 ad art. 68c-68e, che ritiene tuttavia che le autorità esecutive
dovrebbero limitarsi a segnalare il caso all’autorità tutoria ed attenersi alle
sue decisioni).
3.1
Nella
fattispecie, risulta dalla risposta 7 settembre 2012 del medico curante del ricorrente
al suo patrocinatore (doc. 3) che “l’anamnesi e ripetuti rilevamenti clinici
sin dall’inizio del 2009 mostrano uno sviluppo delle menomazioni nella sfera cognitiva
(quadro demenziale)” tali da far ritenere che “il paziente presenta seri
problemi nella comprensione della realtà e nell’organizzarsi in modo
adeguato. In altre parole egli risulta incapace di intendere e volere”.
Certo, siffatta dichiarazione non costituisce una perizia medica né lo potrebbe
essere, siccome il ricorrente è il paziente del medico che l’ha redatta.
Inoltre, egli non precisa da quando l’escusso è da considerare incapace di
discernimento, l’indicazione dell’anno 2009 riferendosi ai rilevamenti clinici
e all’inizio dello sviluppo delle menomazioni di tipo cognitivo. Non spiega poi
l’assenza d’interventi di natura tutoria. Ciò nonostante, lo scritto in
questione fa comunque nascere seri dubbi sulla capacità di discernimento del
ricorrente – il quale risulta d’altronde inabile al lavoro da oltre un anno
(doc. 4) –, tali da rendere inevitabile una perizia medica. La soluzione
alternativa della segnalazione all’autorità tutoria, proposta da Gilliéron per la questione invero diversa
della notifica di atti esecutivi ad una persone incapace di discernimento, non
è ipotizzabile nella fattispecie, perché non si tratta solo di determinare se
l’escusso è capace di discernimento ora o se è necessario designargli un
rappresentante legale, ma soprattutto se lo era al momento della notifica dei
diversi precetti esecutivi e di ogni atto successivo.
3.2
Siccome
la richiesta di accertamento della nullità degli atti esecutivi non sembra essere
stata presentata all’CO 1 prima dell’inoltro del ricorso in esame, quest’ultimo
si rivela prematuro e pertanto irricevibile. L’Ufficio è comunque invitato a determinarsi
su tale domanda, dopo che ricevuto la perizia psichiatrica che dovrà ordinare
nell’esecuzione n. __________, in conformità della sentenza odierna emessa
dalla Camera sul ricorso 10 settembre 2012 nella causa n. 15.2012.97.
3.3
Per
il medesimo motivo, è pure irricevibile la domanda di cancellazione della restrizione
della facoltà di disporre del fondo part. n. __________ RFD di __________. A
titolo abbondanziale, la domanda andava comunque respinta, dal momento che
l’incapacità di discernimento del ricorrente non è, a questo stadio della
procedura, manifesta. Va però da sé che l’Ufficio l’annullerà, qualora accertasse
l’incapacità di discernimento dell’escusso al momento o prima del pignoramento.
4.
Il
ricorso è irricevibile.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 22 LEF, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è irricevibile.
2.
L’CO
1.
è comunque invitato ad emettere una decisione sulla richiesta di annullamento
delle esecuzioni menzionate nel ricorso o dei singoli atti che le compongono,
dopo aver verificato se RI 1, in occasione della notifica di ognuno di essi,
era o meno capace di discernimento e se era o meno validamente rappresentato.
3.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione all’.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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