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Decisione

15.2012.112

Pignoramento di beni che il debitore dichiara essere di proprietà di terzi

22 ottobre 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ promossa contro RI 1 da PI 1, il 21 settembre 2012

l’CO 1 ha pignorato una carabina __________, un giustapposto __________, una

carabina __________, un sovrapposto __________, un fucile sovrapposto __________,

un fucile sovrapposto __________, una carabina __________, una carabina __________.

B. Con

il ricorso 3 ottobre 2012 RI 1 si è opposto al pignoramento argomentando che,

sebbene le armi pignorate figurino nella carta europea armi da fuoco (CEAF) del

10 giugno 2009 emessa a suo nome, esse non sono di sua proprietà e nemmeno sono

in suo possesso, anche se per talune di loro ne è stato il legittimo

proprietario prima di doverle vendere nel 2011. A mente del ricorrente la carta europea armi da fuoco sarebbe un documento necessario per

esportare temporaneamente nel traffico passeggeri armi da fuoco in uno Stato di

Schengen. Per ottenerla sarebbe sufficiente rendere credibile di essere

legittimato a possedere le armi ma non sarebbe necessario provarne la proprietà

(art. 25b LArm). Per questo motivo il ricorrente, nell’ottica di eventualmente

recarsi a caccia all’estero, avrebbe fatto inserire tutte le armi che

potenzialmente sarebbe stato interessato ad utilizzare ma non tutte di sua

proprietà. Infatti talune di queste armi sarebbero state di proprietà della

madre, deceduta il 17 aprile 2012, e sarebbero state ereditate dalla sorella

(cfr. contratto di divisione ereditaria). Altre invece sarebbero state vendute

da RI 1 per far fronte ai bisogni della propria famiglia. Pignorando le armi

che non sarebbero in suo possesso, l’Ufficio avrebbe commesso un grave errore

ed il pignoramento sarebbe nullo.

C. Con

osservazioni 12 ottobre 2012 PI 1 chiede la reiezione del gravame argomentando

che dal formulario di richiesta per il rilascio della carta europea delle armi

da fuoco emergerebbe che il richiedente, una volta enumerate le armi, sarebbe espressamente

chiamato a certificare di esserne il legittimo proprietario. Giacché la carta

in possesso dell’escusso (doc. C) scadrebbe il 9 giugno 2014, RI 1 deve essere

considerato il legittimo proprietario delle armi che vi sono elencate. In

riferimento alle due armi che sarebbero appartenute alla defunta madre e che

sarebbero state ereditate dalla sorella, l’osservante evidenzia che nel

contratto di divisione ereditaria prodotto non verrebbe fatta la minima

allusione alla presenza di fucili nella massa ereditaria e alla loro

assegnazione ad uno degli eredi. Le restanti sei armi sarebbero state alienate

da RI 1 nel breve volgere di un mese. L’art. 11 LArm prevede che per

l’alienazione di un’arma per la quale non è necessario il permesso d’acquisto

di armi, come nel caso di fucili da caccia, sarebbe necessario stipulare un

contratto scritto da inviare entro 30 giorni al Servizio autorizzazioni della

Polizia Cantonale (art. 11 cpv. 3 LArm), comunicazione che in concreto non

sarebbe avvenuta.

Considerato

Considerandi

1.

L’Ufficio

è tenuto a pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i crediti,

in capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti del gruppo (cfr. art.

97.

cpv. 2 LEF), tutti i diritti patrimoniali dell’escusso, compresi quelli

indicati dall’escusso come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi

(cfr. art. 95 cpv. 3 LEF), e senza tenere conto, per la stima, del loro

carattere contestato (cfr. DTF 120

III 51). Ci si può chiedere se per beni dell’escusso vanno intesi beni di cui

l’Ufficio ha acquisito la convinzione che appartengono all’escusso o beni che

l’ufficio ritiene, in base ad una decisione fondata sulla verosimiglianza,

proprietà dell’escusso (in questo senso: cfr. Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 2 ad

§ 24: il diritto dell’escusso deve apparire almeno possibile; Foëx, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 55-57 ad art. 95; Gilliéron,

Commentaire, n. 13 e 74 ad art. 106). La seconda accezione pare più conforme al

sistema della LEF, che impone all’Ufficio un’equidistanza tra escusso e

precettanti (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). In ogni caso, l’Ufficio deve comunque

pignorare i diritti patrimoniali pignorabili che l’escutente indica come appartenenti

all’escusso, o che quest’ultimo allega essere suoi, a meno che, a pena di

nullità ex art. 22 LEF, essi risultano ovviamente appartenere ad un terzo (cfr.

DTF 84 III 79 ss; 106 III 88-90; 110 III

26, c. 2; Foëx, op. cit., n. 57 ad art. 95; Gilliéron, Commentaire,

n. 74 ad art. 106; contra DTF 29 I 549-550, secondo la quale la

procedura di rivendicazione andrebbe promossa anche quando la pretesa del terzo

appare incontestabile; Gilliéron, Commentaire, n. 186 ad art. 106). Vale a dire che in caso di

dubbio (riservato, segnatamente, il caso della richiesta di pignoramento di un

immobile iscritto a registro fondiario a nome di un terzo, che risulta

possibile solo se viene resa verosimile una delle condizioni di cui all’art. 10

cpv. 1 RFF), l’Ufficio deve pignorare e dare avvio alla procedura di

rivendicazione di cui agli art. 106 ss. LEF. Infatti, la decisione di non

pignorare, riservata un’eventuale modifica da parte delle autorità di vigilanza

adite con ricorso ex art. 17 ss. LEF, preclude al creditore la possibilità di

far valere i propri diritti nell’unica procedura prevista a questo scopo, ossia

quella degli art. 106 ss. LEF.

2.

In casu

l’escutente ha comunicato all’Ufficio che l’escusso sarebbe proprietario di

diversi fucili. A seguito di tale comunicazione, l’Ufficio ha eseguito le

necessarie indagini presso il servizio autorizzazioni della Polizia e ha potuto

appurare che l’escusso è titolare delle armi che in seguito ha poi pignorato. A

fronte delle affermazioni dell’escutente e della circostanza che RI 1 risulta

essere titolare di queste armi sulla base della carta

europea armi da fuoco (CEAF), l’Ufficio -malgrado la

dichiarazione 2 ottobre 2012 (doc. D) in base alla quale due fucili sarebbero

di proprietà della sorella e i contratti datati 13, 22, 31 maggio 2011 e 20

giugno 2011 (doc. E) mediante i quali l’escusso avrebbe venduto le altre armi a

__________ - non può escludere che questi beni mobili appartengano ancora RI 1.

Pignorando queste armi, l’Ufficio

si è pertanto correttamente determinato, ritenuto che le questioni sollevate

dal ricorrente sulla proprietà dei beni pignorati non può essere decisa

dall’organo di esecuzione, non potendosi quest’ultimo sostituire al giudice

civile competente per decidere sul merito. Considerato che dei terzi, segnatamente

la sorella dell’escusso e il signor __________ hanno fatto

valere delle pretese su quanto pignorato, l’Ufficio dovrà avviare la procedura

di rivendicazione di cui agli art. 106 e segg.

3.

Da quanto

precede discende che ricorso è respinto.

Non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 95 cpv. 3 e 5, 97 cpv. 2,

106ss., 145 cpv.1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. È

fatto ordine all’CO 1 di determinarsi come al considerando 2, avviando la

procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 e segg.

3. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Notificazione

a:

-

-

Comunicazione

all’CO 1 per il tramite dell’__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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