15.2012.113
Ricorso firmato solo da un fiduciario attivo fuori cantone, non iscritto nell’albo dei fiduciari autorizzati a esercitare in Ticino. Ricorso inammissibile
4 dicembre 2012Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2012.113
Lugano
4 dicembre 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo
sul ricorso 19 ottobre 2012 di
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, Cevio, e meglio
contro il provvedimento 12 ottobre 2012 con cui è stata rifiutato il
proseguimento dell’esecuzione n. __________ del Betreibungsamt Oberland West
promossa dalla ricorrente contro:
PI
1
viste le osservazioni 9
novembre di PI 1 e 22 novembre 2012 dell’UEF di Vallemaggia;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con decisione 8
novembre 2012, l’CO 1 ha assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per
tradurre il ricorso in lingua italiana e per produrne 3 copie in originale,
sottoscritte dalla stessa ricorrente oppure da persona abilitata mediante
procura a rappresentarla nel Canton Ticino;
che il 14 novembre 2012, R__________,
a nome della rappresentante della ricorrente, la società U.__________ AG,
Berna, ha prodotto la traduzione richiesta e la procura in suo favore;
che giusta l'art. 15 della
legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), la rappresentanza legale nell'ambito di una
procedura di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’autorità di
vigilanza ticinese è riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli
avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro
praticanti, nonché ai fiduciari (persone fisiche) con l'autorizzazione
cantonale (CEF 12 novembre 2008, inc. 15.08. 87, cons. 1);
che nel caso concreto, R__________
non risulta iscritto nell’albo dei fiduciari autorizzati a esercitare in
Ticino (cfr. www4.ti.ch/di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/);
che il ricorso, che non è
controfirmato dalla ricorrente, è quindi irricevibile;
che in ogni caso, il
ricorso sarebbe dovuto essere respinto, perché si evince chiaramente dagli
accertamenti eseguiti dall’Ufficio che l’escusso non è domiciliato nel Canton
Ticino;
che infatti risulta
dall’informazione rilasciata dal Controllo abitanti di __________ che l’escusso
è iscritto nel registro delle persone domiciliate a __________, in via __________,
dal 1° novembre 1991;
che, inoltre, si evince dalla
dichiarazione 26 ottobre 2012 del Controllo abitanti di __________ che
l’escusso non si è mai annunciato presso tale comune, che non è iscritto quale
indipendente alla Cassa cantonale di compensazione AVS e non svolge alcuna attività
lucrativa sul territorio comunale;
che queste informazioni
sono confermate dal rapporto 28 ottobre 2012 della polizia cantonale ticinese,
in cui è precisato che pure l’iscrizione del veicolo in possesso dell’escusso
rinvia all’indirizzo di Thun, mentre sua moglie, __________, ha confermato
ch’egli risiede in quel di __________, sebbene soggiorni saltuariamente in
Ticino presso la pensione ch’essa gestisce nel Comune di __________;
che ulteriori controlli
della polizia cantonale tra il 27 e il 30 novembre 2012 hanno permesso
d’accertare l’assenza dell’escusso dalla suddetta pensione in quel periodo;
che lo stesso si è invece
presentato spontaneamente al Betreibungsamt Oberland West il 28 novembre 2012
per pagare un acconto di fr. 9'674.-- che copre la quasi totalità del debito
posto in esecuzione (pari a fr. 10'488,25
a quel momento);
che qualora il
Betreibungsamt Oberland West dovesse persistere a rifiutare di continuare l’esecuzione
n. __________ avviata nel suo foro, rimane all’escutente la facoltà di adire
l’autorità di vigilanza bernese;
che non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art.
17, 20a, 46 LEF; 15 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è
irricevibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
–
, .
Comunicazione all’Ufficio
di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia per il tramite dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.