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Decisione

15.2012.113

Ricorso firmato solo da un fiduciario attivo fuori cantone, non iscritto nell’albo dei fiduciari autorizzati a esercitare in Ticino. Ricorso inammissibile

4 dicembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.113

Lugano

4 dicembre 2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo

sul ricorso 19 ottobre 2012 di

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

l’operato

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, Cevio, e meglio

contro il provvedimento 12 ottobre 2012 con cui è stata rifiutato il

proseguimento dell’esecuzione n. __________ del Betreibungsamt Oberland West

promossa dalla ricorrente contro:

PI

1

viste le osservazioni 9

novembre di PI 1 e 22 novembre 2012 dell’UEF di Vallemaggia;

esaminati atti e

documenti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con decisione 8

novembre 2012, l’CO 1 ha assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per

tradurre il ricorso in lingua italiana e per produrne 3 copie in originale,

sottoscritte dalla stessa ricorrente oppure da persona abilitata mediante

procura a rappresentarla nel Canton Ticino;

che il 14 novembre 2012, R__________,

a nome della rappresentante della ricorrente, la società U.__________ AG,

Berna, ha prodotto la traduzione richiesta e la procura in suo favore;

che giusta l'art. 15 della

legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), la rappresentanza legale nell'ambito di una

procedura di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’autorità di

vigilanza ticinese è riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli

avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro

praticanti, nonché ai fiduciari (persone fisiche) con l'autorizzazione

cantonale (CEF 12 novembre 2008, inc. 15.08. 87, cons. 1);

che nel caso concreto, R__________

non risulta iscritto nell’al­bo dei fiduciari autorizzati a esercitare in

Ticino (cfr. www4.ti.ch/di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/);

che il ricorso, che non è

controfirmato dalla ricorrente, è quindi irricevibile;

che in ogni caso, il

ricorso sarebbe dovuto essere respinto, perché si evince chiaramente dagli

accertamenti eseguiti dall’Ufficio che l’escusso non è domiciliato nel Canton

Ticino;

che infatti risulta

dall’informazione rilasciata dal Controllo abitanti di __________ che l’escusso

è iscritto nel registro delle persone domiciliate a __________, in via __________,

dal 1° novembre 1991;

che, inoltre, si evince dalla

dichiarazione 26 ottobre 2012 del Controllo abitanti di __________ che

l’escusso non si è mai annunciato presso tale comune, che non è iscritto quale

indipendente alla Cassa cantonale di compensazione AVS e non svolge alcuna attività

lucrativa sul territorio comunale;

che queste informazioni

sono confermate dal rapporto 28 ottobre 2012 della polizia cantonale ticinese,

in cui è precisato che pure l’iscri­zio­ne del veicolo in possesso dell’escusso

rinvia all’indirizzo di Thun, mentre sua moglie, __________, ha confermato

ch’egli risiede in quel di __________, sebbene soggiorni saltuariamente in

Ticino presso la pensione ch’essa gestisce nel Comune di __________;

che ulteriori controlli

della polizia cantonale tra il 27 e il 30 novembre 2012 hanno permesso

d’accertare l’assenza dell’escus­so dalla suddetta pensione in quel periodo;

che lo stesso si è invece

presentato spontaneamente al Betreibungsamt Oberland West il 28 novembre 2012

per pagare un acconto di fr. 9'674.-- che copre la quasi totalità del debito

posto in esecuzione (pari a fr. 10'488,25

a quel momento);

che qualora il

Betreibungsamt Oberland West dovesse persistere a rifiutare di continuare l’esecuzione

n. __________ avviata nel suo foro, rimane all’escutente la facoltà di adire

l’autorità di vigilanza bernese;

che non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62

cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art.

17, 20a, 46 LEF; 15 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è

irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano

spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

, .

Comunicazione all’Ufficio

di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia per il tramite dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.