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Decisione

15.2012.114

Minimo di esistenza. Supplemento per "esigenze accresciute di vitto". Spese mediche. Premi delle assicurazioni private usuali. Supplemento per hobby

14 novembre 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.114

Data decisione, Autorità:

14.11.2012, CEF

Titolo:

Minimo di esistenza. Supplemento per "esigenze accresciute di vitto". Spese mediche. Premi delle assicurazioni private usuali. Supplemento per hobby

MINIMO DI ESISTENZA

art. 93 LEF

Incarto n.

15.2012.114

Lugano

14 novembre

2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 17 ottobre 2012 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il calcolo del

minimo di esistenza del ricorrente eseguito l’8 ottobre 2012 nelle esecuzioni

n. __________, __________ e __________ (gr. n. __________) promosse da, rispettivamente:

1. PI 3

rappr. da RA 1, __________

Considerandi

2.

PI 1

3.

PI 2 I-

patr. dall’avv. PA 1

viste le osservazioni 22 ottobre 2012 dell’CO 1;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che l’8 ottobre 2012 l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico di RI 1 nelle summenzionate esecuzioni del

gruppo n. __________:

Introiti

Debitore fr. 4'200.00 49%

Coniuge fr. 4'455.00 51 %

Totale

mensile fr. 8'655.00 fr. 4'200.00

Minimo

esistenza

Minimo

base fr. 1'700.00

Figli

minorenni fr. 1'200.00

Affitto

fr. 1'750.00

Riscaldamento fr. 35.00

Cassa

malati., ass., inf. fr. 769.00

Trasferte fr. 270.00

Lavori

faticosi fr. 0.00

Mensa

figli fr. 370.00

Ass.

+ Soc. x 2 fr. 200.00

Vestiario fr. 100.00

Totale

deduzioni fr. 6'874.00 fr. 3’368.26

49.

%

Si

procede al pignoramento dell’importo eccedente

il

minimo di esistenza stabilito in fr. 3'370.--

che con il

ricorso in esame l’escusso si aggrava contro tale calcolo, chiedendo, con

riferimento a un precedente calcolo eseguito il 1° dicembre 2010 (recte: il 10

giugno 2011) nell’esecuzione n. __________, che gli venga riconosciuto un

supplemento mensile di fr. 130.-- per “lavori faticosi”, siccome si alza tutte

le mattine alle 5:00 e torna a casa la sera non prima delle 17:30;

che giusta

la cifra II/4 della Tabella per il calcolo del minimo

di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n.

35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto

2009), l’ufficio d’esecuzione può aggiungere al minimo

vitale di base un supplemento per “esigenze accresciute di vitto” in caso di

lavori pesanti, a turni o di notte, come pure per chi deve compiere lunghi tragitti

per raggiungere il posto di lavoro, pari a fr. 5.50 per giornata lavorativa;

che nel

caso concreto, risulta dall’incarto che l’escusso lavora nel campo della pittura

edile e che, secondo le sue affermazioni non contraddette dall’Ufficio,

effettua spostamenti piuttosto lunghi per raggiungere i suoi luoghi di lavoro

(magazzino, cantieri, ecc.);

che visto

l’impegno fisico richiesto dalla maggior parte delle professioni dell’edilizia

e la durata delle giornate lavorative dell’e­scus­so può essergli riconosciuto

un supplemento per “esigenze accresciute di vitto”, come peraltro già fatto

dall’Ufficio in occasione del precedente pignoramento, ridotto però a fr.

100.

-- per tenere conto della recente modifica della giurisprudenza riguardo al

calcolo del numero di giorni lavorativi medio, pari a 230 per anno (CEF 22

ottobre 2012, inc. 15.2012.89, cons. 2.2/c);

che il

ricorrente chiede inoltre l’aggiunta, come nel 2011, di un importo di fr.

100.

-- per franchigia e per spese mediche;

che secondo

il punto II/8 della Tabella precitata, l’ufficio d’esecu­zione deve riconoscere

all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese

mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi

famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento,

nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al

momento del pignoramento e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che

solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale

di base (DTF 129 III 244 s., cons. 4.2 e 4.3; Ochsner, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 144 ad art. 93);

che anche l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali

(partecipazioni), ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico

dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale

quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei

costi medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di

una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.; CEF 14 gennaio 2010, inc. 15.10.2, cons. 2.1; Ochsner, op.

cit., n. 144 e 145 ad art. 93);

che possono però essere prese in considerazione solo le spese

indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121

III 22, cons. 3a);

che nel

caso concreto il ricorrente non ha tuttavia dimostrato di aver avuto spese

mediche nel 2012 (la fattura prodotta si riferisce a un trattamento effettuato

nel 2011) né che ne avrà ancora durante il pignoramento in corso, iniziato

nell’ottobre di quest’an­no;

che il

ricorrente chiede poi di tenere conto dei premi per l’assi­cu­ra­zione del

mobilio domestico;

che quale

supplemento al minimo vitale di base possono essere riconosciuti solo i premi

delle assicurazioni obbligatorie (Tabella sopracitata, cifra II/3), mentre i

premi delle assicurazioni private usuali sono in linea di massima già compresi

nel minimo vitale di base (Tabella, cifra I; CEF 19 gennaio 2010, inc.

15.09

, RtiD II-2010, 720 s., cons. 4);

che la

richiesta dell’escusso deve quindi essere respinta, non senza osservare che

l’Ufficio ha comunque già riconosciuto un supplemento di fr. 200.-- per non

meglio precisate spese di assicurazioni e deduzioni sociali (“Ass. + Soc.”);

che

infine, il ricorrente chiede il riconoscimento di un supplemento di fr. 100.--

per permettere la realizzazione del proprio hobby (artista);

che l’importo del minimo vitale di base previsto dalla cifra I della

Tabella rappresenta un importo forfetario destinato a coprire le spese per i

bisogni vitali dell’escusso e della sua famiglia, compresi i bisogni di

attività di svago (cfr. DTF 81 III 98; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 1999, n. 84 ad art. 93);

che

pertanto la richiesta del ricorrente va su questo punto disattesa;

che ne consegue

il solo parziale accoglimento del gravame, nel senso che al minimo di esistenza

stabilito nel provvedimento impugnato va aggiunto un supplemento per “esigenze

accresciute di vitto” di fr. 100.--;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Di conseguenza, il minimo di esistenza mensile di RI 1 nella procedura

relativo al gruppo n. __________ è stabilito in fr. 3'470.--.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–;

–I-, in via postale;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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