15.2012.114
Minimo di esistenza. Supplemento per "esigenze accresciute di vitto". Spese mediche. Premi delle assicurazioni private usuali. Supplemento per hobby
14 novembre 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2012.114
Data decisione, Autorità:
14.11.2012, CEF
Titolo:
Minimo di esistenza. Supplemento per "esigenze accresciute di vitto". Spese mediche. Premi delle assicurazioni private usuali. Supplemento per hobby
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2012.114
Lugano
14 novembre
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 17 ottobre 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il calcolo del
minimo di esistenza del ricorrente eseguito l’8 ottobre 2012 nelle esecuzioni
n. __________, __________ e __________ (gr. n. __________) promosse da, rispettivamente:
1. PI 3
rappr. da RA 1, __________
Considerandi
2.
PI 1
3.
PI 2 I-
patr. dall’avv. PA 1
viste le osservazioni 22 ottobre 2012 dell’CO 1;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che l’8 ottobre 2012 l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico di RI 1 nelle summenzionate esecuzioni del
gruppo n. __________:
Introiti
Debitore fr. 4'200.00 49%
Coniuge fr. 4'455.00 51 %
Totale
mensile fr. 8'655.00 fr. 4'200.00
Minimo
esistenza
Minimo
base fr. 1'700.00
Figli
minorenni fr. 1'200.00
Affitto
fr. 1'750.00
Riscaldamento fr. 35.00
Cassa
malati., ass., inf. fr. 769.00
Trasferte fr. 270.00
Lavori
faticosi fr. 0.00
Mensa
figli fr. 370.00
Ass.
+ Soc. x 2 fr. 200.00
Vestiario fr. 100.00
Totale
deduzioni fr. 6'874.00 fr. 3’368.26
49.
%
Si
procede al pignoramento dell’importo eccedente
il
minimo di esistenza stabilito in fr. 3'370.--
che con il
ricorso in esame l’escusso si aggrava contro tale calcolo, chiedendo, con
riferimento a un precedente calcolo eseguito il 1° dicembre 2010 (recte: il 10
giugno 2011) nell’esecuzione n. __________, che gli venga riconosciuto un
supplemento mensile di fr. 130.-- per “lavori faticosi”, siccome si alza tutte
le mattine alle 5:00 e torna a casa la sera non prima delle 17:30;
che giusta
la cifra II/4 della Tabella per il calcolo del minimo
di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n.
35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto
2009), l’ufficio d’esecuzione può aggiungere al minimo
vitale di base un supplemento per “esigenze accresciute di vitto” in caso di
lavori pesanti, a turni o di notte, come pure per chi deve compiere lunghi tragitti
per raggiungere il posto di lavoro, pari a fr. 5.50 per giornata lavorativa;
che nel
caso concreto, risulta dall’incarto che l’escusso lavora nel campo della pittura
edile e che, secondo le sue affermazioni non contraddette dall’Ufficio,
effettua spostamenti piuttosto lunghi per raggiungere i suoi luoghi di lavoro
(magazzino, cantieri, ecc.);
che visto
l’impegno fisico richiesto dalla maggior parte delle professioni dell’edilizia
e la durata delle giornate lavorative dell’escusso può essergli riconosciuto
un supplemento per “esigenze accresciute di vitto”, come peraltro già fatto
dall’Ufficio in occasione del precedente pignoramento, ridotto però a fr.
100.
-- per tenere conto della recente modifica della giurisprudenza riguardo al
calcolo del numero di giorni lavorativi medio, pari a 230 per anno (CEF 22
ottobre 2012, inc. 15.2012.89, cons. 2.2/c);
che il
ricorrente chiede inoltre l’aggiunta, come nel 2011, di un importo di fr.
100.
-- per franchigia e per spese mediche;
che secondo
il punto II/8 della Tabella precitata, l’ufficio d’esecuzione deve riconoscere
all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese
mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi
famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento,
nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al
momento del pignoramento e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che
solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale
di base (DTF 129 III 244 s., cons. 4.2 e 4.3; Ochsner, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 144 ad art. 93);
che anche l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali
(partecipazioni), ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico
dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale
quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei
costi medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di
una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.; CEF 14 gennaio 2010, inc. 15.10.2, cons. 2.1; Ochsner, op.
cit., n. 144 e 145 ad art. 93);
che possono però essere prese in considerazione solo le spese
indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121
III 22, cons. 3a);
che nel
caso concreto il ricorrente non ha tuttavia dimostrato di aver avuto spese
mediche nel 2012 (la fattura prodotta si riferisce a un trattamento effettuato
nel 2011) né che ne avrà ancora durante il pignoramento in corso, iniziato
nell’ottobre di quest’anno;
che il
ricorrente chiede poi di tenere conto dei premi per l’assicurazione del
mobilio domestico;
che quale
supplemento al minimo vitale di base possono essere riconosciuti solo i premi
delle assicurazioni obbligatorie (Tabella sopracitata, cifra II/3), mentre i
premi delle assicurazioni private usuali sono in linea di massima già compresi
nel minimo vitale di base (Tabella, cifra I; CEF 19 gennaio 2010, inc.
15.09
, RtiD II-2010, 720 s., cons. 4);
che la
richiesta dell’escusso deve quindi essere respinta, non senza osservare che
l’Ufficio ha comunque già riconosciuto un supplemento di fr. 200.-- per non
meglio precisate spese di assicurazioni e deduzioni sociali (“Ass. + Soc.”);
che
infine, il ricorrente chiede il riconoscimento di un supplemento di fr. 100.--
per permettere la realizzazione del proprio hobby (artista);
che l’importo del minimo vitale di base previsto dalla cifra I della
Tabella rappresenta un importo forfetario destinato a coprire le spese per i
bisogni vitali dell’escusso e della sua famiglia, compresi i bisogni di
attività di svago (cfr. DTF 81 III 98; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 1999, n. 84 ad art. 93);
che
pertanto la richiesta del ricorrente va su questo punto disattesa;
che ne consegue
il solo parziale accoglimento del gravame, nel senso che al minimo di esistenza
stabilito nel provvedimento impugnato va aggiunto un supplemento per “esigenze
accresciute di vitto” di fr. 100.--;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1
Di conseguenza, il minimo di esistenza mensile di RI 1 nella procedura
relativo al gruppo n. __________ è stabilito in fr. 3'470.--.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–;
–I-, in via postale;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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