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Decisione

15.2012.116

Cessione dei diritti della massa. Proposta in via circolare. Assenza di legittimazione a ricorrere dell'organo di una società che è stata cancellata dal registro di commercio dopo aver insinuato un cr

5 novembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.116

Data decisione, Autorità:

05.11.2012, CEF

Titolo:

Cessione dei diritti della massa. Proposta in via circolare. Assenza di legittimazione a ricorrere dell'organo di una società che è stata cancellata dal registro di commercio dopo aver insinuato un credito nel fallimento

PROCEDURA DI RICORSO

art. 17 LEF

art. 260 LEF

Incarto n.

15.2012.116

Lugano

5 novembre

2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 26 ottobre 2012 di

RI 1

contro

le circolari 17 ottobre 2012 emesse nelle procedure

fallimentari dirette nei confronti di

1. CO 1

Considerandi

2.

CO 2

entrambe rappresentate

dall’amministratore speciale del fallimento, RA 1

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il

ricorrente chiede l’annullamento delle “decisioni circolari” emesse

dall’amministratore speciale nei fallimenti di CO 1 e CO 2 (non toccano invece

il fallimento di CO 3), con cui egli ha proposto alle rispettive masse di

rinunciare a rimanere in causa come convenute nelle liti di cui agli inc. OA.__________,

rispettivamente OA.__________, promosse da PI 1 presso la Pretura del Distretto di Riviera (doc. A e A1 allegato al ricorso);

che il

ricorrente, quale persona fisica, non risulta però ammesso (anzi, non risulta

essersi nemmeno insinuato) nelle graduatorie di nessuno dei due fallimenti e

quindi non è legittimato a presentare il ricorso per carenza d’interesse personale;

che la

stessa constatazione vale anche se egli avesse inteso agire quale amministratore

della F__________ RI 1 SA, di cui una delle due pretese è stata ammessa nel

fallimento di CO 2, poiché la F__________ RI 1 SA è stata cancellata dal

registri di commercio il 15 luglio 2009 dopo la chiusura del suo fallimento;

che non

essendosi opposto alla cancellazione, il ricorrente non può più ora vantare

alcun interesse nel fallimento di CO 2 e non può pretendere ricevere gli atti

emessi in tale procedura (invero, l’amministratore speciale ha inviato la

circolare al (vecchio) indirizzo della F__________ RI 1 SA nonché, in seguito

al suo mancato ritiro, all’Ufficio fallimenti di Lugano, ma era inutile siccome

nessuno può più rappresentare una società che ha cessato di esistere);

che il

ricorso sarebbe comunque stato irricevibile anche per un altro motivo, dal

momento che le circolari in questione, conformemente all’art. 260 LEF, non sono

decisioni, bensì, come esplicitamente scritto dall’amministratore speciale,

semplici “proposte” sprovviste di effetti vincolanti per la massa, la quale è difatti

libera di non confermarla;

che non è

pertanto data la via del ricorso giusta l’art. 17 LEF, a meno che il creditore

faccia valere una violazione della procedura di comunicazione della proposta

(cfr. per analogia: CEF 13 marzo 2007, inc. 15.2006, 126, RtiD II-2007, 784,

cons. 3; Gil­liéron, Commentaire

de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 47 e 50 ad art. 242, con rif.);

che nel

caso di specie già si è detto che l’omissione di notifica della circolare al ricorrente

in realtà è giustificata;

che in

via ancora più subordinata occorre ricordare che la proposta non può configurare

alcuna lesione degli interessi dei creditori, siccome è appunto una proposta,

che non esplica alcun effetto immediato sulla pretesa di cui si propone la

rinuncia;

che il

ricorso è pertanto per più motivi irricevibile;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

che visto

il carattere manifestamente irricevibile dell’impugnazio­ne, il ricorso, in

virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione ai creditori, a

cui non è quindi necessario intimare la sentenza;

Richiamati

gli art. 17, 20a, 260 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è irricevibile.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a.

Comunicazione

a RA 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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