15.2012.116
Cessione dei diritti della massa. Proposta in via circolare. Assenza di legittimazione a ricorrere dell'organo di una società che è stata cancellata dal registro di commercio dopo aver insinuato un cr
5 novembre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2012.116
Data decisione, Autorità:
05.11.2012, CEF
Titolo:
Cessione dei diritti della massa. Proposta in via circolare. Assenza di legittimazione a ricorrere dell'organo di una società che è stata cancellata dal registro di commercio dopo aver insinuato un credito nel fallimento
PROCEDURA DI RICORSO
art. 17 LEF
art. 260 LEF
Incarto n.
15.2012.116
Lugano
5 novembre
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 26 ottobre 2012 di
RI 1
contro
le circolari 17 ottobre 2012 emesse nelle procedure
fallimentari dirette nei confronti di
1. CO 1
Considerandi
2.
CO 2
entrambe rappresentate
dall’amministratore speciale del fallimento, RA 1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il
ricorrente chiede l’annullamento delle “decisioni circolari” emesse
dall’amministratore speciale nei fallimenti di CO 1 e CO 2 (non toccano invece
il fallimento di CO 3), con cui egli ha proposto alle rispettive masse di
rinunciare a rimanere in causa come convenute nelle liti di cui agli inc. OA.__________,
rispettivamente OA.__________, promosse da PI 1 presso la Pretura del Distretto di Riviera (doc. A e A1 allegato al ricorso);
che il
ricorrente, quale persona fisica, non risulta però ammesso (anzi, non risulta
essersi nemmeno insinuato) nelle graduatorie di nessuno dei due fallimenti e
quindi non è legittimato a presentare il ricorso per carenza d’interesse personale;
che la
stessa constatazione vale anche se egli avesse inteso agire quale amministratore
della F__________ RI 1 SA, di cui una delle due pretese è stata ammessa nel
fallimento di CO 2, poiché la F__________ RI 1 SA è stata cancellata dal
registri di commercio il 15 luglio 2009 dopo la chiusura del suo fallimento;
che non
essendosi opposto alla cancellazione, il ricorrente non può più ora vantare
alcun interesse nel fallimento di CO 2 e non può pretendere ricevere gli atti
emessi in tale procedura (invero, l’amministratore speciale ha inviato la
circolare al (vecchio) indirizzo della F__________ RI 1 SA nonché, in seguito
al suo mancato ritiro, all’Ufficio fallimenti di Lugano, ma era inutile siccome
nessuno può più rappresentare una società che ha cessato di esistere);
che il
ricorso sarebbe comunque stato irricevibile anche per un altro motivo, dal
momento che le circolari in questione, conformemente all’art. 260 LEF, non sono
decisioni, bensì, come esplicitamente scritto dall’amministratore speciale,
semplici “proposte” sprovviste di effetti vincolanti per la massa, la quale è difatti
libera di non confermarla;
che non è
pertanto data la via del ricorso giusta l’art. 17 LEF, a meno che il creditore
faccia valere una violazione della procedura di comunicazione della proposta
(cfr. per analogia: CEF 13 marzo 2007, inc. 15.2006, 126, RtiD II-2007, 784,
cons. 3; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 47 e 50 ad art. 242, con rif.);
che nel
caso di specie già si è detto che l’omissione di notifica della circolare al ricorrente
in realtà è giustificata;
che in
via ancora più subordinata occorre ricordare che la proposta non può configurare
alcuna lesione degli interessi dei creditori, siccome è appunto una proposta,
che non esplica alcun effetto immediato sulla pretesa di cui si propone la
rinuncia;
che il
ricorso è pertanto per più motivi irricevibile;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);
che visto
il carattere manifestamente irricevibile dell’impugnazione, il ricorso, in
virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione ai creditori, a
cui non è quindi necessario intimare la sentenza;
Richiamati
gli art. 17, 20a, 260 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è irricevibile.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a.
Comunicazione
a RA 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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