15.2012.117
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19 dicembre 2012Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2012.117
Lugano
19 dicembre 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo
sull’istanza di revisione 16 dicembre 2012 di
PI
1
vertente
sulla sentenza 26 novembre 2012 di questa Camera relativa al ricorso interposto
il 24 settembre 2012 da
RI
1
patrocinata
dall’ PA 1
contro
il verbale di pignoramento e attestato di carenza di beni rilasciato il 6
settembre 2012 nei confronti dell’istante nell’esecuzione n. __________ da
CO
1
con
la cui sentenza la Camera ha segnatamente annullato l’attestato di carenza di
beni e ordinato all’CO 1 di pignorare il reddito di PI 1 ai sensi dei considerandi,
con speciale riferimento al considerando 5,
in cui sono stati enumerati le principali poste del minimo di esistenza
dell’escusso, stabilito in modo indicativo a fr. 2'887,40;
preso atto che l’istante chiede la revisione della
sentenza “per errore grave”, nel senso che l’assegno di famiglia per sua figlia
maggiorenne __________ di fr. 365,35 venga conglobato nel suo minimo di
esistenza, che pertanto dev’essere aumentato a fr. 3'252,75;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
giusta l’art. 26 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento (LPR), il rimedio della revisione è dato se l’autorità
non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti
o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie (lett. a),
se una parte afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che
determinano la nullità dell’esecuzione o del provvedimento (lett. b) oppure se
una parte non è stata sentita (lett. c);
che
la domanda di revisione dev’essere proposta entro 10 giorni dalla notifica
della sentenza (art. 28 cpv 1 LPR);
che
nella fattispecie la sentenza 26 novembre 2012 è stata notificata all’istante
Fatti
il 3 dicembre (doc. 1 allegato all’istanza) e il termine per la domanda di
revisione scadeva pertanto giovedì 13 dicembre 2012;
che
l’istanza, inoltrata il 17 dicembre (data del timbro postale), è pertanto
tardiva;
che
in ogni caso, l’istanza sarebbe dovuta essere respinta nel merito, siccome la
Camera, nella sentenza in questione, non si è esplicitamente pronunciata sulla
pignorabilità dell’assegno di famiglia per la figlia maggiorenne Laura, ma si è
limitata ad annullare l’attestato di carenza di beni e ad ordinare un nuovo
pignoramento;
che
del resto gli assegni di famiglia sono attivi che già per natura non possono
essere aggiunti alle spese indispensabili dell’escusso giusta l’art. 93 LEF;
che
invero gli assegni di famiglia sono impignorabili (art. 46 LAF), ma nel
quantificare l'eccedenza pignorabile, devono essere considerati tutti i redditi
dell'escusso, sia quelli impignorabili (art. 92 LEF) – tra cui appunto gli assegni
Considerandi
– che quelli limitatamente pignorabili (art. 93 LEF) – il salario –, fermo
restando che potranno essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili
se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il suo
minimo di esistenza (CEF 9 giugno 2005, inc. 15.2005.20, RtiD I-2006, 761 ss., cons.
6);
che
però, se il figlio non fa parte della comunione domestica dell’escusso ai
sensi dell’art. 93 LEF, in particolare se è maggiorenne e ha terminato la sua
prima formazione, ci si può legittimamente chiedere se l’assegno di formazione
a lui destinato non dovrebbe essere escluso dai redditi del genitore escusso,
che per l’art. 93 LEF non ha obblighi di mantenimento nei suoi confronti;
che,
come già rilevato, la decisione di cui si chiede la revisione ha statuito
direttamente solo sul minimo di esistenza;
che,
siccome non esiste una chiara decisione in merito, l’istanza va trasmessa all’CO
1.
con l’invito ad emettere una decisione formale sulla pignorabilità o
l’impignorabilità dell’assegno di famiglia per la figlia dell’escusso __________;
che
la censura relativa all’estensione del pignoramento in rapporto all’importo
posto in esecuzione è nuova e va quindi sottoposta in primo luogo all’Ufficio;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 16 e 17
LPR);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 93 LEF, 16, 17 26 e
28 LPR;
pronuncia:
1. L’istanza
è irricevibile in quanto tardiva.
2. L’istanza
è trasmessa all’CO 1 perché emetta una decisione formale sulla pignorabilità o
l’impignorabilità dell’assegno di famiglia per la figlia dell’escusso __________.
3. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione
impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.