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Decisione

15.2012.117

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 dicembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il 3 dicembre (doc. 1 allegato all’istanza) e il termine per la domanda di

revisione scadeva pertanto giovedì 13 dicembre 2012;

che

l’istanza, inoltrata il 17 dicembre (data del timbro postale), è pertanto

tardiva;

che

in ogni caso, l’istanza sarebbe dovuta essere respinta nel merito, siccome la

Camera, nella sentenza in questione, non si è esplicitamente pronunciata sulla

pignorabilità dell’assegno di famiglia per la figlia maggiorenne Laura, ma si è

limitata ad annullare l’attestato di carenza di beni e ad ordinare un nuovo

pignoramento;

che

del resto gli assegni di famiglia sono attivi che già per natura non possono

essere aggiunti alle spese indispensabili dell’escusso giusta l’art. 93 LEF;

che

invero gli assegni di famiglia sono impignorabili (art. 46 LAF), ma nel

quantificare l'eccedenza pignorabile, devono essere considerati tutti i redditi

dell'escusso, sia quelli impignorabili (art. 92 LEF) – tra cui appunto gli assegni

Considerandi

– che quelli limitatamente pignorabili (art. 93 LEF) – il salario –, fermo

restando che potranno essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili

se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il suo

minimo di esistenza (CEF 9 giugno 2005, inc. 15.2005.20, RtiD I-2006, 761 ss., cons.

6);

che

però, se il figlio non fa parte della comunione domestica dell’e­scus­so ai

sensi dell’art. 93 LEF, in particolare se è maggiorenne e ha terminato la sua

prima formazione, ci si può legittimamente chiedere se l’assegno di formazione

a lui destinato non dovrebbe essere escluso dai redditi del genitore escusso,

che per l’art. 93 LEF non ha obblighi di mantenimento nei suoi confronti;

che,

come già rilevato, la decisione di cui si chiede la revisione ha statuito

direttamente solo sul minimo di esistenza;

che,

siccome non esiste una chiara decisione in merito, l’istanza va trasmessa all’CO

1.

con l’invito ad emettere una decisione formale sulla pignorabilità o

l’impignorabilità dell’assegno di famiglia per la figlia dell’escusso __________;

che

la censura relativa all’estensione del pignoramento in rapporto all’importo

posto in esecuzione è nuova e va quindi sottoposta in primo luogo all’Ufficio;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 16 e 17

LPR);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 93 LEF, 16, 17 26 e

28 LPR;

pronuncia:

1. L’istanza

è irricevibile in quanto tardiva.

2. L’istanza

è trasmessa all’CO 1 perché emetta una decisione formale sulla pignorabilità o

l’impigno­rabilità dell’assegno di famiglia per la figlia dell’escusso __________.

3. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione

impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.