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Decisione

15.2012.118

Minimo di esistenza. Ricorso. Legittimazione del patrocinatore del ricorrente iscritto nell'albo degli avvocati di un cantone svizzero. Spese per l'istruzione dei figli maggiorenni agli studi

29 novembre 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.118

Data decisione, Autorità:

29.11.2012, CEF

Titolo:

Minimo di esistenza. Ricorso. Legittimazione del patrocinatore del ricorrente iscritto nell'albo degli avvocati di un cantone svizzero. Spese per l'istruzione dei figli maggiorenni agli studi

MINIMO DI ESISTENZA

art. 93 LEF

art. 4 LLCA

art. 15 let. b LPR

Incarto n.

15.2012.118

Lugano

29 novembre

2012

CJ/fp/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 24 settembre 2012 di

RI 1

patrocinata dall’avv. PA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di

pignoramento notificato il 25 settembre 2012 nell’esecuzione n. __________

promossa contro la ricorrente da

PI 1

patrocinato dall’ PA 2

viste le

osservazioni 22 ottobre di PI 1 e 23 ottobre 2012 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il

patrocinatore della ricorrente risulta iscritto nell’albo degli avvocati del

Canton Grigioni (www.gr.ch/DE/publikationen/

staats­­­kalender/Seten/Staatskalendersuche.aspx?authorityID=129312) ed è quindi autorizzato a rappresentarla nella presente procedura

(art. 15 lett. b legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione

e fallimento [LPR] e 4 LLCA);

che la

ricorrente rimprovera all’Ufficio di non aver tenuto conto delle spese ch’essa

afferma di sostenere per permettere alla figlia Beatrice di studiare

all’università di Bristol;

che

secondo la cifra II/6 della Tabella per il calcolo del

minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare

CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28

agosto 2009), le spese per l’istruzione dei figli

maggiorenni agli studi (oltre al mantenimento di base) sono riconosciute solo

fino alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, oppure

al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola

professionale), ciò che non comprende la formazione universitaria (cfr. DTF 98

III 34 ss.; CEF 9 giugno 2005, inc. 15.2005.20, RtiD I-2006, 761 ss., cons.

5.1);

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 93 LEF; 15 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– __________;

– .

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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