15.2012.118
Minimo di esistenza. Ricorso. Legittimazione del patrocinatore del ricorrente iscritto nell'albo degli avvocati di un cantone svizzero. Spese per l'istruzione dei figli maggiorenni agli studi
29 novembre 2012Italiano3 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2012.118
Data decisione, Autorità:
29.11.2012, CEF
Titolo:
Minimo di esistenza. Ricorso. Legittimazione del patrocinatore del ricorrente iscritto nell'albo degli avvocati di un cantone svizzero. Spese per l'istruzione dei figli maggiorenni agli studi
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
art. 4 LLCA
art. 15 let. b LPR
Incarto n.
15.2012.118
Lugano
29 novembre
2012
CJ/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 24 settembre 2012 di
RI 1
patrocinata dall’avv. PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di
pignoramento notificato il 25 settembre 2012 nell’esecuzione n. __________
promossa contro la ricorrente da
PI 1
patrocinato dall’ PA 2
viste le
osservazioni 22 ottobre di PI 1 e 23 ottobre 2012 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il
patrocinatore della ricorrente risulta iscritto nell’albo degli avvocati del
Canton Grigioni (www.gr.ch/DE/publikationen/
staatskalender/Seten/Staatskalendersuche.aspx?authorityID=129312) ed è quindi autorizzato a rappresentarla nella presente procedura
(art. 15 lett. b legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione
e fallimento [LPR] e 4 LLCA);
che la
ricorrente rimprovera all’Ufficio di non aver tenuto conto delle spese ch’essa
afferma di sostenere per permettere alla figlia Beatrice di studiare
all’università di Bristol;
che
secondo la cifra II/6 della Tabella per il calcolo del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare
CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28
agosto 2009), le spese per l’istruzione dei figli
maggiorenni agli studi (oltre al mantenimento di base) sono riconosciute solo
fino alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, oppure
al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola
professionale), ciò che non comprende la formazione universitaria (cfr. DTF 98
III 34 ss.; CEF 9 giugno 2005, inc. 15.2005.20, RtiD I-2006, 761 ss., cons.
5.1);
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 93 LEF; 15 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– __________;
– .
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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