15.2012.120
Comminatoria di fallimento. Ricorso dell'escusso, fondato sul fatto ch'egli ha ottenuto il sequestro del credito posto in esecuzione. Censura infondata
4 dicembre 2012Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2012.120
Lugano
4 dicembre 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo
sul ricorso 6 novembre 2012 di
RI
1
patrocinata
dall’avv. PA 1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro la
comminatoria di fallimento emessa il 23 ottobre 2012 nell’esecuzione n. __________
promossa contro la ricorrente da:
PI
1 I-
patrocinata
dallo studio legale PA 2
viste le osservazioni 23
novembre di PI 1 e 27 novembre 2012 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che la ricorrente si
oppone alla comminatoria di fallimento facendo valere di aver ottenuto essa
stessa il sequestro dei crediti posti in esecuzione (di fr. 16'886,30 e
3'102,10, oltre interessi e spese), sicché l’escutente non ne potrebbe chiedere
il pagamento, siccome essi non sarebbero a disposizione delle parti;
che la ricorrente non cita
alcuna norma a sostegno della sua tesi fuorché i combinati art. 96 e 275 LEF, i
quali non vietano però le misure esecutive tese all’incasso del credito
pignorato o sequestrato, ma obbligano solo il terzo debitore – in casu la
stessa ricorrente – a versare l’importo dovuto all’ufficio d’esecuzione che ha
eseguito il pignoramento o il sequestro;
che il sequestro ottenuto
dalla ricorrente il 26 luglio 2012 (doc. C) non la svincola dal suo obbligo di
pagare il credito sequestrato, ma la obbliga solo a versare gli importi dovuti
all’ufficio d’esecuzione competente per l’esecuzione del sequestro (cfr. art.
99 LEF, per il rinvio dell’art. 275 LEF) – in concreto lo stesso UE di Lugano –,
il quale è tenuto a bloccare l’importo eventualmente versato dalla ricorrente
fino alla definizione dell’opposizione interposta da PI 1 contro il sequestro
26 luglio 2012, rispettivamente fino all’esito dell’azione a convalida del medesimo
sequestro avviata dalla ricorrente;
che quest’ultima non può
quindi pretendere fermare l’esecuzione senza pagare il credito posto in
esecuzione (cfr. art. 172 n. 3 LEF);
che di conseguenza il
ricorso va respinto;
che non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art.
17, 20a, 99, 159, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
– avv.
– Studio legale
Comunicazione all’Ufficio
di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.