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Decisione

15.2012.120

Comminatoria di fallimento. Ricorso dell'escusso, fondato sul fatto ch'egli ha ottenuto il sequestro del credito posto in esecuzione. Censura infondata

4 dicembre 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.120

Lugano

4 dicembre 2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo

sul ricorso 6 novembre 2012 di

RI

1

patrocinata

dall’avv. PA 1

contro

l’operato

dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro la

comminatoria di fallimento emessa il 23 ottobre 2012 nell’esecuzione n. __________

promossa contro la ricorrente da:

PI

1 I-

patrocinata

dallo studio legale PA 2

viste le osservazioni 23

novembre di PI 1 e 27 novembre 2012 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e

documenti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che la ricorrente si

oppone alla comminatoria di fallimento facendo valere di aver ottenuto essa

stessa il sequestro dei crediti posti in esecuzione (di fr. 16'886,30 e

3'102,10, oltre interessi e spese), sicché l’escutente non ne potrebbe chiedere

il pagamento, siccome essi non sarebbero a disposizione delle parti;

che la ricorrente non cita

alcuna norma a sostegno della sua tesi fuorché i combinati art. 96 e 275 LEF, i

quali non vietano però le misure esecutive tese all’incasso del credito

pignorato o sequestrato, ma obbligano solo il terzo debitore – in casu la

stessa ricorrente – a versare l’importo dovuto all’ufficio d’esecuzione che ha

eseguito il pignoramento o il sequestro;

che il sequestro ottenuto

dalla ricorrente il 26 luglio 2012 (doc. C) non la svincola dal suo obbligo di

pagare il credito sequestrato, ma la obbliga solo a versare gli importi dovuti

all’ufficio d’ese­cuzione competente per l’esecuzione del sequestro (cfr. art.

99 LEF, per il rinvio dell’art. 275 LEF) – in concreto lo stesso UE di Lugano –,

il quale è tenuto a bloccare l’importo eventualmente versato dalla ricorrente

fino alla definizione dell’opposizione interposta da PI 1 contro il sequestro

26 luglio 2012, rispettivamente fino all’esito dell’azione a convalida del medesimo

sequestro avviata dalla ricorrente;

che quest’ultima non può

quindi pretendere fermare l’esecuzione senza pagare il credito posto in

esecuzione (cfr. art. 172 n. 3 LEF);

che di conseguenza il

ricorso va respinto;

che non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62

cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art.

17, 20a, 99, 159, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano

spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

– avv.

– Studio legale

Comunicazione all’Ufficio

di esecuzione del Distretto di Lugano.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.