15.2012.121
Prosecuzione dell'esecuzione sulla base di decisione passata in giudicato
30 novembre 2012Italiano6 min
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viste
le osservazioni 24 ottobre 2012 dell’A__________, __________, e del 9 novembre
Fatti
2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo
n. __________ del 18/12.2.2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno, l’A__________, __________, ha escusso RI 1 per l’incasso della somma
complessiva di fr. 510.85, oltre interessi e spese esecutive, composta dagli
addendi di fr. 120.85 e fr. 120.85 per tassa acqua potabile 2008, 2009 e 2010,
fr. 130.00 per tassa di richiamo e diffida tassa 2010, fr, 9.15 per residuo
tassa 2008 + fr. 130.- per residuo tassa 2009;
che interposta opposizione
da parte dell’escusso al precetto esecutivo in rassegna, con istanza del 5
giugno 212 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del circolo della Navegna;
che con decisione del 25
giugno 2012 il Giudice di pace del circolo della Navegna, in accoglimento
dell’istanza, ha respinto in via definitiva l’opposizione al relativo precetto
esecutivo per gli importi pretesi dall’escutente, addebitando al convenuto una
tassa di giustizia di fr. 100.- (SO.2012.74);
che in data 27 luglio 2012
la creditrice ha chiesto all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno la
prosecuzione dell’esecuzione, che vi ha dato seguito emanando in data 2 agosto
2012 l’avviso di pignoramento nei confronti dell’escusso per la somma
complessiva di fr. 738.85 (interessi e spese compresi);
che il 29 agosto 2012 l’Ufficio
di esecuzione e fallimenti di Locarno ha proceduto all’allestimento del verbale
di pignoramento Gr. 12011193/2 (nel quale erano comprese anche le esecuzioni
promosse da altri creditori), intimandolo all’interessato il 4 ottobre
successivo;
che contro il verbale di pignoramento
l’escusso è insorto con reclamo del 15 ottobre 2012, asserendo che la richiesta
relativa al pagamento delle tasse per l’acqua potabile avanzata dall’A__________,
__________, non è conforme alla realtà in quanto le bollette sono state da lui saldate
regolarmente ancora prima della notifica del precetto esecutivo, tanto da proporsi
la produzione delle copie dei singoli versamenti postali “con posta separata
nei prossimi giorni”;
che l’A__________, sempre
secondo il ricorrente, non è del resto nuova a questo genere di prassi in quanto
anni orsono si è verificato lo stesso episodio, per il quale aveva inoltrato
reclamo direttamente alla stessa creditrice, che aveva poi provveduto alla cancellazione
del precetto esecutivo di riferimento;
che nelle rispettive osservazioni
del 24 ottobre e del 9 novembre 2012, sia l’A__________, __________, sia l’Ufficio
di esecuzione e fallimenti di Locarno hanno chiesto la reiezione del ricorso,
sostenendo - in estrema sintesi - che la fondatezza del credito posto in
esecuzione e oggetto di pignoramento è stata confermata, in modo definitivo, dal
giudice di pace nella sua decisione del 25 giugno 2012 e che l’escusso non ha
prodotto alcun giustificativo relativo al preteso pagamento della somma in questione;
che secondo l’art. 17 cpv.
Considerandi
1.
LEF, salvo i casi nei quali la legge prescrive la via giudiziale, è ammesso il
ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio
d’esecuzione o di un ufficio di fallimenti, per violazione di una norma di
diritto o errore di apprezzamento;
che il ricorso deve essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento
(art. 17 cpv. 2 LEF);
che
ci si può interrogare se il rimedio - inoltrato il 15 ottobre 2012 - sia
tempestivo, avuto riguardo al fatto che l’allestimento del verbale di
pignoramento qui impugnato è stato preceduto dall’avviso di pignoramento del 2
agosto 2012 spedito all’interessato (circostanza non contestata) in prospettiva
proprio del pignoramento previsto per il 29 agosto 2012;
che la questione non ha da
essere vagliata, ritenuto che in ogni modo il ricorso si rivela d’acchito
infondato per i seguenti motivi;
che se l’esecuzione non è
stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi
venti giorni dalla notificazione del precetto esecutivo il creditore può chiederne
la continuazione (art. 88 cpv. 1 LEF);
che questo diritto si estingue
decorso un anno dalla notificazione del precetto, ritenuto che se è stata fatta
opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa
l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (art. 88 cpv. 2 LEF);
che se il debitore è
soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, l’ufficio d’esecuzione, ricevuta
la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa
procedere dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare (art. 89 LEF);
che il debitore dev’essere
avvisato del pignoramento almeno il giorno prima (art. 90 LEF);
che, nella fattispecie, a
seguito dell’opposizione sollevata il 12 febbraio 2012 dall’escusso al precetto
esecutivo, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace
del circolo della Navegna con istanza del 5 giugno 2012, istanza da questi accolta
con decisone del 25 giugno 2012, la quale è rimasta inimpugnata, circostanza
del resto non contestata dal ricorrente;
che proposta il 24 ottobre
2012, la domanda di prosecuzione dell’esecuzione e il suo seguito risultano pertanto
conformi ai disposti di cui agli art. 88 cpv. 1 e 2, 89 e 90 LEF;
che sotto questo profilo
l’operato dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti risulta ineccepibile nella
misura in cui, ricevuta la domanda di pignoramento fondata su una decisione giudiziaria
che ha rigettato definitivamente l’opposizione al precetto esecutivo di
riferimento (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF), vi ha dato senza indugio seguito;
che a questo punto, di
fronte a una situazione del genere, spettava all’escusso provare di avere
saldato le pretese sfociate nella procedura di pignoramento a suo carico,
incombenza nella quale egli ha con ogni evidenza fallito, non avendo esibito -
contrariamente a quanto prospettato nel ricorso - le copie dei pretesi
versamenti postali che attesterebbero l’estinzione del relativo debito, non
potendogli per il resto nemmeno giovare il richiamo al fatto che l’A__________ di
__________ abbia, a suo dire, provveduto a cancellare una precedente esecuzione
a suo carico una volta preso atto di un suo reclamo, tale circostanza - comunque
influente nella specifica fattispecie - essendo verosimilmente da attribuire al
fatto che il precetto in questione era stato cancellato dopo il pagamento del
dovuto direttamente all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno (cfr.
osservazioni della creditrice);
che ne consegue pertanto
la reiezione del ricorso;
che non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 20a, 88 segg. LEF, 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto.
2. Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
-
Comunicazione alla Ufficio
di esecuzione e fallimenti di Locarno
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.