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Decisione

15.2012.121

Prosecuzione dell'esecuzione sulla base di decisione passata in giudicato

30 novembre 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo

n. __________ del 18/12.2.2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di

Locarno, l’A__________, __________, ha escusso RI 1 per l’incasso della somma

complessiva di fr. 510.85, oltre interessi e spese esecutive, composta dagli

addendi di fr. 120.85 e fr. 120.85 per tassa acqua potabile 2008, 2009 e 2010,

fr. 130.00 per tassa di richiamo e diffida tassa 2010, fr, 9.15 per residuo

tassa 2008 + fr. 130.- per residuo tassa 2009;

che interposta opposizione

da parte dell’escusso al precetto esecutivo in rassegna, con istanza del 5

giugno 212 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di

pace del circolo della Navegna;

che con decisione del 25

giugno 2012 il Giudice di pace del circolo della Navegna, in accoglimento

dell’istanza, ha respinto in via definitiva l’opposizione al relativo precetto

esecutivo per gli importi pretesi dall’escutente, addebitando al convenuto una

tassa di giustizia di fr. 100.- (SO.2012.74);

che in data 27 luglio 2012

la creditrice ha chiesto all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno la

prosecuzione dell’esecuzione, che vi ha dato seguito emanando in data 2 agosto

2012 l’avviso di pignoramento nei confronti dell’escusso per la somma

complessiva di fr. 738.85 (interessi e spese compresi);

che il 29 agosto 2012 l’Ufficio

di esecuzione e fallimenti di Locarno ha proceduto all’allestimento del verbale

di pignoramento Gr. 12011193/2 (nel quale erano comprese anche le esecuzioni

promosse da altri creditori), intimandolo all’interessato il 4 ottobre

successivo;

che contro il verbale di pignoramento

l’escusso è insorto con reclamo del 15 ottobre 2012, asserendo che la richiesta

relativa al pagamento delle tasse per l’acqua potabile avanzata dall’A__________,

__________, non è conforme alla realtà in quanto le bollette sono state da lui saldate

regolarmente ancora prima della notifica del precetto esecutivo, tanto da proporsi

la produzione delle copie dei singoli versamenti postali “con posta separata

nei prossimi giorni”;

che l’A__________, sempre

secondo il ricorrente, non è del resto nuova a questo genere di prassi in quanto

anni orsono si è verificato lo stesso episodio, per il quale aveva inoltrato

reclamo direttamente alla stessa creditrice, che aveva poi provveduto alla cancellazione

del precetto esecutivo di riferimento;

che nelle rispettive osservazioni

del 24 ottobre e del 9 novembre 2012, sia l’A__________, __________, sia l’Ufficio

di esecuzione e fallimenti di Locarno hanno chiesto la reiezione del ricorso,

sostenendo - in estrema sintesi - che la fondatezza del credito posto in

esecuzione e oggetto di pignoramento è stata confermata, in modo definitivo, dal

giudice di pace nella sua decisione del 25 giugno 2012 e che l’escusso non ha

prodotto alcun giustificativo relativo al preteso pagamento della somma in questione;

che secondo l’art. 17 cpv.

Considerandi

1.

LEF, salvo i casi nei quali la legge prescrive la via giudiziale, è ammesso il

ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio

d’esecuzione o di un ufficio di fallimenti, per violazione di una norma di

diritto o errore di apprezzamento;

che il ricorso deve essere

presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento

(art. 17 cpv. 2 LEF);

che

ci si può interrogare se il rimedio - inoltrato il 15 ottobre 2012 - sia

tempestivo, avuto riguardo al fatto che l’allestimento del verbale di

pignoramento qui impugnato è stato preceduto dall’avviso di pignoramento del 2

agosto 2012 spedito all’interessato (circostanza non contestata) in prospettiva

proprio del pignoramento previsto per il 29 agosto 2012;

che la questione non ha da

essere vagliata, ritenuto che in ogni modo il ricorso si rivela d’acchito

infondato per i seguenti motivi;

che se l’esecuzione non è

stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi

venti giorni dalla notificazione del precetto esecutivo il creditore può chiederne

la continuazione (art. 88 cpv. 1 LEF);

che questo diritto si estingue

decorso un anno dalla notificazione del precetto, ritenuto che se è stata fatta

opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa

l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (art. 88 cpv. 2 LEF);

che se il debitore è

soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, l’ufficio d’esecuzione, ricevuta

la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa

procedere dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare (art. 89 LEF);

che il debitore dev’essere

avvisato del pignoramento almeno il giorno prima (art. 90 LEF);

che, nella fattispecie, a

seguito dell’opposizione sollevata il 12 febbraio 2012 dall’escusso al precetto

esecutivo, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace

del circolo della Navegna con istanza del 5 giugno 2012, istanza da questi accolta

con decisone del 25 giugno 2012, la quale è rimasta inimpugnata, circostanza

del resto non contestata dal ricorrente;

che proposta il 24 ottobre

2012, la domanda di prosecuzione dell’esecuzione e il suo seguito risultano pertanto

conformi ai disposti di cui agli art. 88 cpv. 1 e 2, 89 e 90 LEF;

che sotto questo profilo

l’operato dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti risulta ineccepibile nella

misura in cui, ricevuta la domanda di pignoramento fondata su una decisione giudiziaria

che ha rigettato definitivamente l’opposizione al precetto esecutivo di

riferimento (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF), vi ha dato senza indugio seguito;

che a questo punto, di

fronte a una situazione del genere, spettava all’escusso provare di avere

saldato le pretese sfociate nella procedura di pignoramento a suo carico,

incombenza nella quale egli ha con ogni evidenza fallito, non avendo esibito -

contrariamente a quanto prospettato nel ricorso - le copie dei pretesi

versamenti postali che attesterebbero l’estinzione del relativo debito, non

potendogli per il resto nemmeno giovare il richiamo al fatto che l’A__________ di

__________ abbia, a suo dire, provveduto a cancellare una precedente esecuzione

a suo carico una volta preso atto di un suo reclamo, tale circostanza - comunque

influente nella specifica fattispecie - essendo verosimilmente da attribuire al

fatto che il precetto in questione era stato cancellato dopo il pagamento del

dovuto direttamente all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno (cfr.

osservazioni della creditrice);

che ne consegue pertanto

la reiezione del ricorso;

che non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati

gli art. 17, 20a, 88 segg. LEF, 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

2. Non si prelevano

spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

-

Comunicazione alla Ufficio

di esecuzione e fallimenti di Locarno

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.