15.2012.128
Pignoramento di redditi. Dovere d'informazione del coniuge dell'escusso sui propri redditi. Diritto di essere sentito delle parti nella procedura davanti all'ufficio d'esecuzione. Distinzione con il c
6 gennaio 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2012.128
Data decisione, Autorità:
06.01.2013, CEF
Titolo:
Pignoramento di redditi. Dovere d'informazione del coniuge dell'escusso sui propri redditi. Diritto di essere sentito delle parti nella procedura davanti all'ufficio d'esecuzione. Distinzione con il caso del pignoramento dei crediti dell'escusso nei confronti del coniuge
OBBLIGO DEI TERZI
art. 163 CC
art. 164 CC
art. 165 CC
art. 29 cpv. 2 COST
art. 91 cpv. 4 LEF
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2012.128
Lugano
6 gennaio
2013
CJ/sl/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 novembre 2012 di
1. RI 1
Considerandi
2.
RI 2
entrambi patrocinati dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento
di reddito eseguito il 15 novembre 2012 nell’esecuzione n. __________, promossa contro RI 2 da
PI 1
viste le
osservazioni 11 dicembre 2012 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che i ricorrenti fanno anzitutto valere una violazione del loro diritto
di essere sentiti, rimproverando all’Ufficio di non aver indicato i riferimenti
legali e giurisprudenziali sui quali si fonda la domanda rivolta il 31 luglio
2012.
al dott. med. RI 1, marito dell’escussa RI 2, con cui l’Ufficio gli aveva
chiesto di comunicare le informazioni, corredate dai necessari giustificativi,
necessari a stabilire il fabbisogno minimo della moglie;
che la garanzia del diritto di essere sentito riconosciuta all'art. 29
cpv. 2 Cost. vale anche in ambito esecutivo, con il rilievo che la portata
di siffatto diritto va determinata di caso in caso secondo le circostanze
concrete della fattispecie (cfr. CEF 4 dicembre 2003, inc.
15.03
);
che nel caso concreto, l’Ufficio,
con lo scritto 22 agosto 2012 (doc. E allegato al ricorso), ha spiegato in modo
dettagliato lo scopo della sua richiesta informativa;
che
certo, l’Ufficio non ha indicato i riferimenti alla “costante prassi e
giurisprudenza” sulle quali si basa la sua decisione, ma i ricorrenti,
patrocinati da un avvocato, hanno comunque manifestato di aver correttamente identificato
il fondamento giuridico delle richieste d’informazione, ovvero,
implicitamente, la DTF 114 III 12 segg., ed esplicitamente l’art. 91 cpv. 4
LEF, siccome i coniugi sono vicendevolmente tenuti al debito mantenimento della
famiglia in proporzione delle rispettive risorse (art. 163 CC; cfr. CEF 28
aprile 2003, inc. 15.2003.21, RtiD II-2004, 749 segg. n. 87c, cons. 3);
che del
resto i ricorrenti, a ragione, non contestano tale giurisprudenza;
che il pignoramento
dev’essere eseguito d’ufficio sebbene l’escusso o terzi non collaborino
all’accertamento dei suoi attivi, e in particolare della parte pignorabile dei suoi
redditi;
che nel
caso concreto l’Ufficio, come preannunciato nello scritto 22 agosto 2012
(doc. E allegato al ricorso), ha assunto le informazioni necessarie al
pignoramento presso terze autorità, in particolare fiscali, in virtù dell’art.
91.
cpv. 5 LEF;
che i
ricorrenti non possono ora, senza cadere in contraddizione, rifiutare di rilasciare
le informazioni richieste e nel contempo dolersi del fatto che l’Ufficio non si
sarebbe fondato su dati aggiornati;
che essi
non precisano poi quali siano le cifre corrette di cui l’Ufficio avrebbe dovuto
tenere conto;
che
rimane comunque impregiudicata la facoltà loro di fornire in ogni momento
all’Ufficio i giustificativi relativi ai dati che secondo essi sarebbero dovuti
essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza della
moglie;
che i
ricorrenti paiono d’altronde misconoscere che il pignoramento verte solo sulla
parte pignorabile del reddito della moglie – la diffida di pagamento
(doc, G) è rivolta solo a lei – e non su eventuali crediti della stessa verso
il marito giusta l’art. 164 CC né su somme da quest’ultimo elargite, di modo
che la giurisprudenza citata nel ricorso non trova ad applicarsi nel caso in
esame;
che
infatti al marito non è stata notificata alcuna diffida ai sensi dell’art. 99
LEF, sicché l’escussa ha conservato il diritto, qualora ne ricorrano i presupposti,
di esigere dal marito una partecipazione al mantenimento della famiglia (art.
163.
CC) e/o al mantenimento suo più esteso ai sensi degli art. 164 e 165 LEF;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2.
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art.
17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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