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Decisione

15.2012.128

Pignoramento di redditi. Dovere d'informazione del coniuge dell'escusso sui propri redditi. Diritto di essere sentito delle parti nella procedura davanti all'ufficio d'esecuzione. Distinzione con il c

6 gennaio 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.128

Data decisione, Autorità:

06.01.2013, CEF

Titolo:

Pignoramento di redditi. Dovere d'informazione del coniuge dell'escusso sui propri redditi. Diritto di essere sentito delle parti nella procedura davanti all'ufficio d'esecuzione. Distinzione con il caso del pignoramento dei crediti dell'escusso nei confronti del coniuge

OBBLIGO DEI TERZI

art. 163 CC

art. 164 CC

art. 165 CC

art. 29 cpv. 2 COST

art. 91 cpv. 4 LEF

art. 93 LEF

Incarto n.

15.2012.128

Lugano

6 gennaio

2013

CJ/sl/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

segretaria:

Locatelli,

vicecancelliera

statuendo sul ricorso 26 novembre 2012 di

1. RI 1

Considerandi

2.

RI 2

entrambi patrocinati dall’ PA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento

di reddito eseguito il 15 novembre 2012 nell’esecuzione n. __________, promossa contro RI 2 da

PI 1

viste le

osservazioni 11 dicembre 2012 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che i ricorrenti fanno anzitutto valere una violazione del loro diritto

di essere sentiti, rimproverando all’Ufficio di non aver indicato i riferimenti

legali e giurisprudenziali sui quali si fonda la domanda rivolta il 31 luglio

2012.

al dott. med. RI 1, marito dell’e­scussa RI 2, con cui l’Ufficio gli aveva

chiesto di comunicare le informazioni, corredate dai necessari giustificativi,

necessari a stabilire il fabbisogno minimo della moglie;

che la garanzia del diritto di essere sentito riconosciuta all'art. 29

cpv. 2 Cost. vale anche in ambito esecutivo, con il rilievo che la portata

di siffatto diritto va determinata di caso in caso secondo le circostanze

concrete della fattispecie (cfr. CEF 4 dicembre 2003, inc.

15.03

);

che nel caso concreto, l’Ufficio,

con lo scritto 22 agosto 2012 (doc. E allegato al ricorso), ha spiegato in modo

dettagliato lo scopo della sua richiesta informativa;

che

certo, l’Ufficio non ha indicato i riferimenti alla “costante prassi e

giurisprudenza” sulle quali si basa la sua decisione, ma i ricorrenti,

patrocinati da un avvocato, hanno comunque manifestato di aver correttamente identificato

il fondamento giuridico delle richieste d’in­formazione, ovvero,

implicitamente, la DTF 114 III 12 segg., ed esplicitamente l’art. 91 cpv. 4

LEF, siccome i coniugi sono vicendevolmente tenuti al debito mantenimento della

famiglia in proporzione delle rispettive risorse (art. 163 CC; cfr. CEF 28

aprile 2003, inc. 15.2003.21, RtiD II-2004, 749 segg. n. 87c, cons. 3);

che del

resto i ricorrenti, a ragione, non contestano tale giurisprudenza;

che il pignoramento

dev’essere eseguito d’ufficio sebbene l’escusso o terzi non collaborino

all’accertamento dei suoi attivi, e in particolare della parte pignorabile dei suoi

redditi;

che nel

caso concreto l’Ufficio, come preannunciato nello scritto 22 agosto 2012

(doc. E allegato al ricorso), ha assunto le informazioni necessarie al

pignoramento presso terze autorità, in particolare fiscali, in virtù dell’art.

91.

cpv. 5 LEF;

che i

ricorrenti non possono ora, senza cadere in contraddizione, rifiutare di rilasciare

le informazioni richieste e nel contempo dolersi del fatto che l’Ufficio non si

sarebbe fondato su dati aggiornati;

che essi

non precisano poi quali siano le cifre corrette di cui l’Ufficio avrebbe dovuto

tenere conto;

che

rimane comunque impregiudicata la facoltà loro di fornire in ogni momento

all’Ufficio i giustificativi relativi ai dati che secondo essi sarebbero dovuti

essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza della

moglie;

che i

ricorrenti paiono d’altronde misconoscere che il pignoramento verte solo sulla

parte pignorabile del reddito della moglie – la diffida di pagamento

(doc, G) è rivolta solo a lei – e non su eventuali crediti della stessa verso

il marito giusta l’art. 164 CC né su somme da quest’ultimo elargite, di modo

che la giurisprudenza citata nel ricorso non trova ad applicarsi nel caso in

esame;

che

infatti al marito non è stata notificata alcuna diffida ai sensi dell’art. 99

LEF, sicché l’escussa ha conservato il diritto, qualora ne ricorrano i presupposti,

di esigere dal marito una partecipazione al mantenimento della famiglia (art.

163.

CC) e/o al mantenimento suo più esteso ai sensi degli art. 164 e 165 LEF;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2.

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art.

17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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