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Decisione

15.2012.129

Ricorso contro la stima peritale di un fondo. Assegnazione di un termine per anticipare le spese di una nuova perizia. Limiti dell'esame delle censure relative alla prima perizia

11 dicembre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di stima, seppure li limiti agli aspetti procedurali;

che nella fattispecie la

ricevibilità della maggior parte delle censure del ricorrente è tuttavia dubbia,

perché egli non invoca la violazione di norme procedurali o l’adozione di

criteri di stima inadeguati;

che in ogni caso le

censure sono manifestamente infondate;

che il ricorrente non

sostanzia infatti minimamente la propria affermazione secondo cui il perito

avrebbe personalmente preso visione dei luoghi per poco meno di un’ora e mezzo

e non avrebbe effettuato i tre sopralluoghi indicati nel referto, né spiega in

quale modo tale affermazione possa inficiare la validità formale della perizia;

che d’altronde la legge

non prescrive che i sopralluoghi debbano tutti essere eseguiti in presenza

dell’escusso, il cui diritto al contraddittorio è sufficientemente garantito

con la facoltà, di cui il ricorrente ha peraltro fatto uso nella fattispecie,

di ricorrere giusta l’art. 17 LEF contro la stima e di esigere l’allestimento

di una seconda perizia;

che l’assenza di una

piantina e dell’indicazione delle misure degli spazi interni nella perizia non

è rilevante, perché il ricorrente non contesta né le misure né la cubatura

complessiva riportata nel referto a pag. 6, che avrebbe facilmente potuto

verificare;

che pure la mancata

indicazione “dell’origine delle fotografie” comprese nella perizia è

irrilevante, siccome il ricorrente non contesta che le stesse di riferiscono al

fondo peritato;

che la contestazione del

peso dato dal perito al fatto che (parte) del fondo è incluso nel catalogo dei

terreni soggetti a pericoli naturali, è una censura evidentemente di merito,

che è pertanto irricevibile, tanto più che il ricorrente non precisa nemmeno se

tale asserito errore ha, secondo lui, diminuito o aumentato la stima;

che in ogni caso il perito

ha tenuto conto di questa circostanza, escludendo dalla stima la zona esposta a

pericolo di crollo (perizia a pag. 7);

che il valore di stima

ufficiale del fondo figura nel documento allegato alla perizia e comunque non è

determinante per la stima ai sensi del diritto esecutivo (cfr. art. 9 cpv. 1

RFF);

che il ricorso, nella

misura in cui è ricevibile, va pertanto respinto;

che lo scritto 3 dicembre

2012 di RI 1, in quanto considera la richiesta di anticipo spese del 22

novembre 2012 come “impugnata e contestata” è da qualificare quale (nuovo e

tempestivo) ricorso giusta l’art. 17 LEF, che può, per ragioni di economia

processuale, essere congiunto con la prima procedura ricorsuale ed evaso con

una sola sentenza in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm;

che, tenuto conto della

richiesta di effetto sospensivo contenuta nel primo ricorso e del fatto che

l’assegnazione di termine del 22 novembre 2012 è stata emessa mentre la

decisione sulla stima del fondo era ancora sub iudice, si ritiene equo

evadere il secondo ricorso nel senso di impartire al ricorrente un nuovo

termine per anticipare le spese richieste dall’Ufficio;

che non si preleva la tassa

di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art.

17, 20a, 97 LEF; 9 RFF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Le procedure

relative ai ricorsi del 23 novembre e 3 dicembre 2012 sono congiunte.

Considerandi

2.

Nella misura in cui è

ricevibile il ricorso del 23 novembre 2012 è respinto.

3.

Il ricorso del 3

dicembre 2012 è evaso nel senso che ad RI 1 è impartito un termine

supplementare scadente il 4 gennaio 2013 per dare seguito all’ingiunzione

contenuta nella decisione 22 novembre 2012 dell’Ufficio di esecuzione del

Distretto di Lugano.

4.

Non si prelevano

spese, né si assegnano indennità.

5.

Notificazione

a:

;

avv.

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

5.

(cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione

impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.