15.2012.129
Ricorso contro la stima peritale di un fondo. Assegnazione di un termine per anticipare le spese di una nuova perizia. Limiti dell'esame delle censure relative alla prima perizia
11 dicembre 2012Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2012.129
Lugano
11 dicembre 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo
sui ricorsi 23 novembre e 3 dicembre 2012 di
RI
1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro il
referto peritale 13 novembre 2012 eseguito nell’esecuzione n. __________ in via
di realizzazione del pegno immobiliare gravante il fondo part. n. __________
RFD __________ contro il ricorrente da
PI
1
patrocinata
dallo Studio legale PA 1
rispettivamente contro la
richiesta 22 novembre 2012 d’anticipo delle spese per l’allestimento di una
nuova perizia;
viste le osservazioni 29
novembre 2012 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con il primo ricorso,
l’escusso RI 1 chiede, in via apparentemente principale, che il referto
peritale 13 novembre 2012 dell’arch. __________ venga “completato ovvero
delucidato nel senso dei considerandi”, ritenendo infatti, per diversi motivi,
la perizia errata e non consona alla realtà, e in via implicitamente subordinata
postula la determinazione di una nuova stima del fondo ad opera di un altro
perito;
che giusta l’art. 9 cpv.
1, 1° periodo del Regolamento concernente la realizzazione forzata di fondi
(RFF, RS 281.42), la stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e
dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto
o dall'assicurazione contro gli incendi;
che in virtù dell’art. 9
cpv. 2, 1° periodo RFF, ogni parte interessata può, entro il termine di ricorso
contro il pignoramento (art. 17 cpv. 2 LEF) e previo deposito delle spese
occorrenti, chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di
periti;
che secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 133 III 538, cons. 4.1 i.f.), il
ricorso diretto contro la stima è da considerare come tale se verte sui criteri
da considerare nella stima giusta l’art. 9 cpv. 1 RFF (ad es. se l’ufficio si è
erroneamente fondato sulla stima fiscale, cfr. Zopfi,
Kurzkommentar zum VZG, Wädenswil 2011, n. 9 ad art. 9) o sul principio stesso
del ricorso ad un perito in virtù dell’art. 97 cpv. 1 LEF (cfr. DTF 101 III
34-5, cons. 2b/c; CEF 2 giugno 2005, inc. 15.2005.47/57, cons. 3), mentre contestazioni
sullo stesso valore di stima vanno di regola assimilate ad una richiesta di una
nuova stima a mezzo di periti ex art. 9 cpv. 2 RFF;
che nel caso concreto, la
conclusione formulata a titolo apparentemente principale può così essere
trattata quale ricorso ex art. 17 LEF, mentre l’altra conclusione costituisce
chiaramente una richiesta ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 RFF (per il rinvio
dell’art. 99 RFF);
che la seconda richiesta è
stata già evasa dall’Ufficio, con l’assegnazione al ricorrente, in data 22
novembre 2012, di un termine scadente il 7 dicembre 2012 per anticipare le
spese di una nuova perizia, pari a fr. 1'500.--;
che come rettamente
rilevato dal ricorrente nel suo scritto 3 dicembre 2012, tale assegnazione di
termine non ha però reso il ricorso (integralmente) privo di oggetto, siccome,
come visto, la giurisprudenza non esclude del tutto i ricorsi contro la decisione
Fatti
di stima, seppure li limiti agli aspetti procedurali;
che nella fattispecie la
ricevibilità della maggior parte delle censure del ricorrente è tuttavia dubbia,
perché egli non invoca la violazione di norme procedurali o l’adozione di
criteri di stima inadeguati;
che in ogni caso le
censure sono manifestamente infondate;
che il ricorrente non
sostanzia infatti minimamente la propria affermazione secondo cui il perito
avrebbe personalmente preso visione dei luoghi per poco meno di un’ora e mezzo
e non avrebbe effettuato i tre sopralluoghi indicati nel referto, né spiega in
quale modo tale affermazione possa inficiare la validità formale della perizia;
che d’altronde la legge
non prescrive che i sopralluoghi debbano tutti essere eseguiti in presenza
dell’escusso, il cui diritto al contraddittorio è sufficientemente garantito
con la facoltà, di cui il ricorrente ha peraltro fatto uso nella fattispecie,
di ricorrere giusta l’art. 17 LEF contro la stima e di esigere l’allestimento
di una seconda perizia;
che l’assenza di una
piantina e dell’indicazione delle misure degli spazi interni nella perizia non
è rilevante, perché il ricorrente non contesta né le misure né la cubatura
complessiva riportata nel referto a pag. 6, che avrebbe facilmente potuto
verificare;
che pure la mancata
indicazione “dell’origine delle fotografie” comprese nella perizia è
irrilevante, siccome il ricorrente non contesta che le stesse di riferiscono al
fondo peritato;
che la contestazione del
peso dato dal perito al fatto che (parte) del fondo è incluso nel catalogo dei
terreni soggetti a pericoli naturali, è una censura evidentemente di merito,
che è pertanto irricevibile, tanto più che il ricorrente non precisa nemmeno se
tale asserito errore ha, secondo lui, diminuito o aumentato la stima;
che in ogni caso il perito
ha tenuto conto di questa circostanza, escludendo dalla stima la zona esposta a
pericolo di crollo (perizia a pag. 7);
che il valore di stima
ufficiale del fondo figura nel documento allegato alla perizia e comunque non è
determinante per la stima ai sensi del diritto esecutivo (cfr. art. 9 cpv. 1
RFF);
che il ricorso, nella
misura in cui è ricevibile, va pertanto respinto;
che lo scritto 3 dicembre
2012 di RI 1, in quanto considera la richiesta di anticipo spese del 22
novembre 2012 come “impugnata e contestata” è da qualificare quale (nuovo e
tempestivo) ricorso giusta l’art. 17 LEF, che può, per ragioni di economia
processuale, essere congiunto con la prima procedura ricorsuale ed evaso con
una sola sentenza in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm;
che, tenuto conto della
richiesta di effetto sospensivo contenuta nel primo ricorso e del fatto che
l’assegnazione di termine del 22 novembre 2012 è stata emessa mentre la
decisione sulla stima del fondo era ancora sub iudice, si ritiene equo
evadere il secondo ricorso nel senso di impartire al ricorrente un nuovo
termine per anticipare le spese richieste dall’Ufficio;
che non si preleva la tassa
di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art.
17, 20a, 97 LEF; 9 RFF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Le procedure
relative ai ricorsi del 23 novembre e 3 dicembre 2012 sono congiunte.
Considerandi
2.
Nella misura in cui è
ricevibile il ricorso del 23 novembre 2012 è respinto.
3.
Il ricorso del 3
dicembre 2012 è evaso nel senso che ad RI 1 è impartito un termine
supplementare scadente il 4 gennaio 2013 per dare seguito all’ingiunzione
contenuta nella decisione 22 novembre 2012 dell’Ufficio di esecuzione del
Distretto di Lugano.
4.
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
5.
Notificazione
a:
–
;
–
avv.
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
5.
(cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione
impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.