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Decisione

15.2012.13

Sequestro. Revoca limitata alla parte dei beni il cui valore supera quello del credito vantato dal sequestrante. Momento della comunicazione al terzo debitore della revoca del sequestro

9 febbraio 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i sequestri che vertono su beni il cui valore eccede quello del credito vantato

dal sequestrante, essendo tale compito, fondato sui

combinati art. 97 cpv. 2 e 275 LEF, di competenza dell’uf­ficio di esecuzione

che esegue il decreto di sequestro, rispettivamente dell’autorità di vigilanza

in sede di ricorso giusta l’art. 17 LEF.

E. Il 13 gennaio 2012, la Banca __________ ha comunicato all’UEF __________

di aver bloccato averi della debitrice sufficienti a coprire il credito oggetto

del sequestro n. __________ (doc. L allegato all’istanza 23 gennaio 2012 di PI

1).

F. Con istanza

di dissequestro 23 gennaio 2012, PI 1 ha chiesto all’CO 1 “la levata immediata e totale del sequestro n. __________”, facendo valere che il credito vantato

da RI 1 era già coperto dal sequestro eseguito dall’CO 1 per fr. 1'000'000.-- oltre

interessi e spese.

G. Con

provvedimento 24 gennaio 2012, l’CO 1 ha dichiarato nullo il sequestro n. __________, stralciandolo dal verbale di sequestro (n. 1) e ha annullato la

notificazione del sequestro al Comune __________ (n. 2) e il precetto esecutivo

n. 1522671 a convalida del sequestro (n. 3), con effetto “alla crescita in

giudicato della presente decisione”.

H. Con

ricorso 3 febbraio 2012, RI 1 impugna la decisione di dissequestro, eccependo

l’incompetenza dell’CO 1 nel pronunciare la nullità di una decisione – il

decreto di sequestro – giudiziaria, contestando la facoltà per PI 1 di

scegliere a sua totale discrezione quale bene possa essere dissequestrato e

ritenendo quantomeno opportuno mantenere il sequestro di tutti i beni indicati

nel decreto di sequestro, al fine di evitare che eventuali sequestri eseguiti a

favore di altri creditori di PI 1 possano pregiudicare i diritti di RI 1.

Considerandi

in diritto:

1.

Gli

art. 91 a 109 LEF relative all’esecuzione del pignoramento si applicano per analogia

all’esecuzione del sequestro (art. 275 LEF). Giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento

– e quindi anche il sequestro – dev’essere limitato a quanto basti per soddisfare

i creditori in capitale, interessi e spese. L’ufficio d’esecu­zi­o­ne è

pertanto competente per ridurre i sequestri che eccedono manifestamente il

limite dell’art. 97 cpv. 2 LEF, scegliendo se del caso tra i diversi beni indicati

nel decreti di sequestro secondo l’ordine determinato dall’art. 95 LEF (cfr. DTF

120.

III 51, cons. 2a; CEF 12 settembre 2008, inc. 15.08.51, cons. 5, RtiD

I-2009, 730 n. 63c; CEF 17 ottobre 2011, inc. 15.11.83; Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a

ed., Basilea 2010, n. 69 ad art. 275; Stoffel/Chabloz,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 20 ad art. 275). Una riduzione del sequestro

entra però in considerazione solo se il valore di stima dei beni effettivamente

bloccati supera l’ammontare del credito vantato dal sequestrante, oltre agli

interessi fino alla realizzazione dei beni sequestrati (CEF 3 ottobre 2000,

inc. 15.00.81, Rep. 2000, n. 49), alle tasse e spese di emissione del decreto

di sequestro e di esecuzione del sequestro e alle tasse e spese dell’e­se­cuzione

a convalida del sequestro, comprese quelle relative ad un’eventuale procedura

di rigetto dell’oppo­sizione (DTF 73 III 133 segg.; CEF 12 settembre 2008

precitata; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 95 ad art. 275).

2.

Nella

fattispecie, risulta dagli atti (doc. L) – l’istanza 23 gennaio 2012 non è

infatti esplicita su questo punto, pur determinante – che la Banca __________

ha bloccato averi della debitrice sufficienti a coprire il credito oggetto del

sequestro n. __________, ovvero, tenuto conto della summenzionata notifica del

27.

ottobre 2011, per un importo di fr. 1'000'000.-- oltre interessi e spese. Ben

poteva quindi l’CO 1 dissequestrare i crediti della debitrice nei confronti del

Comune __________, i quali, al contrario di quelli esistenti contro la Banca __________,

sono contestati (cfr. lo scritto 7 novembre 2011 del Municipio __________ all’CO

1) e comunque non specificati, sicché non vi sarebbe alcuna certezza che essi possano

coprire il credito vantato dalla sequestrante (motivo per cui sono stati

indicati nel verbale di sequestro 27 ottobre 2011 dell’CO 1 per il valore pro memoria

di fr. 1.--). La scelta dell’Ufficio – e non di PI 1 – va quindi confermata.

D’al­tron­de, come risulta dall’art. 97 cpv. 2 LEF, non è possibile sequestrare

beni per un importo superiore a quello determinato da questa norma alfine di

premunire il sequestrante contro i rischi in caso di eventuale e futura

esecuzione di sequestri o pignoramenti a favore di altri creditori.

3.

Ciò posto, dal punto di vista formale,

l’CO 1 non era competente per dichiarare “nullo” il

sequestro “emesso dalla Pretura __________”, trattandosi di un atto giudiziario

(cfr. CEF 26 gennaio 2010, inc. 15.09.112, cons. 2; 30 marzo 2011, inc.

15.11

, cons. 4.1 e 1.2). L’Ufficio avrebbe dovuto limitarsi, come peraltro

chiestogli da PI 1, a dissequestrare – ovvero liberare dal vincolo del

sequestro – i crediti della debitrice sequestrata nei confronti del Comune __________,

dandone comunicazione a quest’ultimo e alle parti. La competenza degli uffici

d’esecuzione è infatti limitata all’esecu­zi­o­ne del sequestro (art. 274 e 275

LEF), ciò che significa che devono dare effetto al sequestro, adottando le

misure conservative previste dagli art. 98 segg. LEF, e, viceversa, “revocare”

tali effetti (secondo la terminologia italiana dell’art. 280 LEF) quando

constatano che i presupposti di legge per il suo mantenimento sono venuti a

mancare (in merito a tale competenza nell’ambito dell’art. 280 LEF, cfr. DTF

106.

III 92). La revoca, che pone fine alle misure conservative, comprese le

restrizioni di cui all’art. 99 LEF, va comunicata al terzo debitore. D’altronde,

l’CO 1 non poteva differire gli effetti del suo provvedimento al momento della

crescita in giudicato dello stesso. In effetti, la concessione dell’effet­to

sospensivo ad un eventuale ricorso compete esclusivamente all’au­torità di

vigilanza (art. 36 LEF). Conformemente alla prassi ordinaria (STF 9 ottobre 2001, n.7B.225/ 2001, cons. 5b; CEF 24 febbraio 2000, inc. 14.99.130, Rep. 2000, n. 45, cons. 4),

il dissequestro andava posticipato alla scadenza del termine di ricorso, così

da garantire il diritto di essere sentito del creditore e limitare i rischi di

una responsabilità dello Stato giusta l’art. 5 LEF, fermo restando la facoltà

per il creditore di bloccare il dissequestro appunto ricorrendo contro la

decisione e chiedendo la concessione dell’effetto sospensivo.

4.

Occorre

per contro confermare totalmente il provvedimento impugnato per quanto attiene

all’annul­lamento dell’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro,

siccome con la revoca del sequestro è venuto a mancare un foro esecutivo in Svizzera

(cfr. art. 46 e 52 LEF).

5.

Il

ricorso va pertanto parzialmente accolto, ancorché per motivi unicamente di

terminologia. Dal punto di vista dei suoi effetti concreti – materiali –, il

ricorso è invece manifestamente infondato, se non defatigatorio, motivo per cui

può essere evaso senza ulteriori atti istruttori e senza dare la facoltà alla

controparte di presentare osservazioni, la quale del resto, in considerazione

dell’esito del giudizio, non ne trae pregiudizio (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).

Con

la presente decisione, la domanda di concessione dell’effet­to sospensivo diventa

priva di oggetto. Onde non vanificare la possibilità di ottenere l’effetto

sospensivo dal Tribunale federale (art. 103 cpv. 3 LTF), la comunicazione della

revoca del sequestro va riportata dopo la scadenza del termine di ricorso

contro la presente sentenza.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 95, 97, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza, i dispositivi 1-3 del provvedimento 24 gennaio 2012 dell’CO 1 sono

così riformati:

1)

Gli effetti del

sequestro n. __________ verranno revocati dopo la scadenza del termine di

ricorso contro la presente decisione.

2)

La revoca di cui al

Dispositivo

dispositivo n. 1 verrà comunicata al Comune __________ dopo la stessa scadenza.

3)

Sempre dopo la stessa

scadenza, verrà annullata l’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro

n. __________.

1.2. È

fatto ordine all’CO 1 di notificare al Comune __________ la revoca degli effetti

del sequestro n. __________ dopo la scadenza

del termine di ricorso di 10 giorni contro la presente sentenza.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione

a: – avv. PA 1, __________;

– avv.

PA 2, __________, unitamente all’alle­ga­to di ricorso.

Comunicazione

all’CO 1 e all’Ufficio esecuzione e fallimenti __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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