15.2012.13
Sequestro. Revoca limitata alla parte dei beni il cui valore supera quello del credito vantato dal sequestrante. Momento della comunicazione al terzo debitore della revoca del sequestro
9 febbraio 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
15.2012.13
Data decisione, Autorità:
09.02.2012, CEF
Titolo:
Sequestro. Revoca limitata alla parte dei beni il cui valore supera quello del credito vantato dal sequestrante. Momento della comunicazione al terzo debitore della revoca del sequestro
ESECUZIONE DEL SEQUESTRO
art. 95 LEF
art. 97 cpv. 2 LEF
art. 275 LEF
Incarto n.
15.2012.13
Lugano
9 febbraio 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 3 febbraio 2012 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 24
gennaio 2012, con cui è stato dichiarato nullo il sequestro n. __________ e
l’esecuzione n. __________ a convalida dello stesso promossi dalla ricorrente
nei confronti di
PI 1
patrocinata dall’ PA 2
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Il
26 ottobre 2011, il Pretore di Bellinzona ha decretato nei confronti di CO 1 il
sequestro “presso la Banca __________, Bellinzona, di tutti gli averi
patrimoniali e titoli depositati su conti o in cassette di sicurezza e i
crediti riferiti a relazioni bancarie intestate o cointestate a CO 1 e/o
Consorzio CO 1 – E__________ (di cui CO 1 è socio), segnatamente__________”,
nonché di “tutti i crediti vantati da CO 1 nei confronti del Comune __________,
in virtù del contratto d’appalto stipulato in data 26 novembre 2009, il tutto a
concorrenza di fr. 819'151,02, oltre spese e interessi.
B. Il
27 ottobre 2011, l’__________ ha notificato il sequestro (n. __________) alla
Banca __________ per fr. 1'000'000.--, oltre interessi e spese, e, sempre il 27
ottobre 2011, l’CO 1 ha notificato il sequestro (n. __________) al Comune __________
per fr. 819'151,02, oltre interessi e accessori (cfr. doc. B e C allegati
all’istanza 23 gennaio 2012 di PI 1).
C. Con decisioni
del 22 dicembre 2011, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha parzialmente
accolto l’opposizione di CO 1, revocando il sequestro limitatamente all’importo
di fr. 298'558,27, con effetto dal passaggio in giudicato della sua decisione,
e nel contempo egli ha respinto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione
al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF __________ a convalida del
sequestro n. __________.
D. Entrambe
le decisioni sono state impugnate con reclamo alla Camera di esecuzione e
fallimenti, la prima da ambo le parti e la seconda dalla sola RI 1 (inc.
14.11.225 e 14.12.4, rispettivamente 14.11.226). In tale contesto, il
Presidente della Camera, con ordinanza 19 gennaio 2012, ha dichiarato irricevibile la domanda di provvedimento ex art. 325 cpv. 2 CPC, tendente alla
revoca “in via cautelare” del sequestro eseguito dall’CO 1, formulata da PI 1
con il suo reclamo contro la decisione sull’opposizione al sequestro. Oltre a
due altri motivi alternativi d’irricevibilità – altro che motivazione
“arzigogolata” (cfr. istanza di dissequestro di cui ad F, punto 6) –, è stato ricordato
che la Camera, nella sua veste di autorità di reclamo, non è competente per annullare
Fatti
i sequestri che vertono su beni il cui valore eccede quello del credito vantato
dal sequestrante, essendo tale compito, fondato sui
combinati art. 97 cpv. 2 e 275 LEF, di competenza dell’ufficio di esecuzione
che esegue il decreto di sequestro, rispettivamente dell’autorità di vigilanza
in sede di ricorso giusta l’art. 17 LEF.
E. Il 13 gennaio 2012, la Banca __________ ha comunicato all’UEF __________
di aver bloccato averi della debitrice sufficienti a coprire il credito oggetto
del sequestro n. __________ (doc. L allegato all’istanza 23 gennaio 2012 di PI
1).
F. Con istanza
di dissequestro 23 gennaio 2012, PI 1 ha chiesto all’CO 1 “la levata immediata e totale del sequestro n. __________”, facendo valere che il credito vantato
da RI 1 era già coperto dal sequestro eseguito dall’CO 1 per fr. 1'000'000.-- oltre
interessi e spese.
G. Con
provvedimento 24 gennaio 2012, l’CO 1 ha dichiarato nullo il sequestro n. __________, stralciandolo dal verbale di sequestro (n. 1) e ha annullato la
notificazione del sequestro al Comune __________ (n. 2) e il precetto esecutivo
n. 1522671 a convalida del sequestro (n. 3), con effetto “alla crescita in
giudicato della presente decisione”.
H. Con
ricorso 3 febbraio 2012, RI 1 impugna la decisione di dissequestro, eccependo
l’incompetenza dell’CO 1 nel pronunciare la nullità di una decisione – il
decreto di sequestro – giudiziaria, contestando la facoltà per PI 1 di
scegliere a sua totale discrezione quale bene possa essere dissequestrato e
ritenendo quantomeno opportuno mantenere il sequestro di tutti i beni indicati
nel decreto di sequestro, al fine di evitare che eventuali sequestri eseguiti a
favore di altri creditori di PI 1 possano pregiudicare i diritti di RI 1.
Considerandi
in diritto:
1.
Gli
art. 91 a 109 LEF relative all’esecuzione del pignoramento si applicano per analogia
all’esecuzione del sequestro (art. 275 LEF). Giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento
– e quindi anche il sequestro – dev’essere limitato a quanto basti per soddisfare
i creditori in capitale, interessi e spese. L’ufficio d’esecuzione è
pertanto competente per ridurre i sequestri che eccedono manifestamente il
limite dell’art. 97 cpv. 2 LEF, scegliendo se del caso tra i diversi beni indicati
nel decreti di sequestro secondo l’ordine determinato dall’art. 95 LEF (cfr. DTF
120.
III 51, cons. 2a; CEF 12 settembre 2008, inc. 15.08.51, cons. 5, RtiD
I-2009, 730 n. 63c; CEF 17 ottobre 2011, inc. 15.11.83; Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a
ed., Basilea 2010, n. 69 ad art. 275; Stoffel/Chabloz,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 20 ad art. 275). Una riduzione del sequestro
entra però in considerazione solo se il valore di stima dei beni effettivamente
bloccati supera l’ammontare del credito vantato dal sequestrante, oltre agli
interessi fino alla realizzazione dei beni sequestrati (CEF 3 ottobre 2000,
inc. 15.00.81, Rep. 2000, n. 49), alle tasse e spese di emissione del decreto
di sequestro e di esecuzione del sequestro e alle tasse e spese dell’esecuzione
a convalida del sequestro, comprese quelle relative ad un’eventuale procedura
di rigetto dell’opposizione (DTF 73 III 133 segg.; CEF 12 settembre 2008
precitata; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 95 ad art. 275).
2.
Nella
fattispecie, risulta dagli atti (doc. L) – l’istanza 23 gennaio 2012 non è
infatti esplicita su questo punto, pur determinante – che la Banca __________
ha bloccato averi della debitrice sufficienti a coprire il credito oggetto del
sequestro n. __________, ovvero, tenuto conto della summenzionata notifica del
27.
ottobre 2011, per un importo di fr. 1'000'000.-- oltre interessi e spese. Ben
poteva quindi l’CO 1 dissequestrare i crediti della debitrice nei confronti del
Comune __________, i quali, al contrario di quelli esistenti contro la Banca __________,
sono contestati (cfr. lo scritto 7 novembre 2011 del Municipio __________ all’CO
1) e comunque non specificati, sicché non vi sarebbe alcuna certezza che essi possano
coprire il credito vantato dalla sequestrante (motivo per cui sono stati
indicati nel verbale di sequestro 27 ottobre 2011 dell’CO 1 per il valore pro memoria
di fr. 1.--). La scelta dell’Ufficio – e non di PI 1 – va quindi confermata.
D’altronde, come risulta dall’art. 97 cpv. 2 LEF, non è possibile sequestrare
beni per un importo superiore a quello determinato da questa norma alfine di
premunire il sequestrante contro i rischi in caso di eventuale e futura
esecuzione di sequestri o pignoramenti a favore di altri creditori.
3.
Ciò posto, dal punto di vista formale,
l’CO 1 non era competente per dichiarare “nullo” il
sequestro “emesso dalla Pretura __________”, trattandosi di un atto giudiziario
(cfr. CEF 26 gennaio 2010, inc. 15.09.112, cons. 2; 30 marzo 2011, inc.
15.11
, cons. 4.1 e 1.2). L’Ufficio avrebbe dovuto limitarsi, come peraltro
chiestogli da PI 1, a dissequestrare – ovvero liberare dal vincolo del
sequestro – i crediti della debitrice sequestrata nei confronti del Comune __________,
dandone comunicazione a quest’ultimo e alle parti. La competenza degli uffici
d’esecuzione è infatti limitata all’esecuzione del sequestro (art. 274 e 275
LEF), ciò che significa che devono dare effetto al sequestro, adottando le
misure conservative previste dagli art. 98 segg. LEF, e, viceversa, “revocare”
tali effetti (secondo la terminologia italiana dell’art. 280 LEF) quando
constatano che i presupposti di legge per il suo mantenimento sono venuti a
mancare (in merito a tale competenza nell’ambito dell’art. 280 LEF, cfr. DTF
106.
III 92). La revoca, che pone fine alle misure conservative, comprese le
restrizioni di cui all’art. 99 LEF, va comunicata al terzo debitore. D’altronde,
l’CO 1 non poteva differire gli effetti del suo provvedimento al momento della
crescita in giudicato dello stesso. In effetti, la concessione dell’effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso compete esclusivamente all’autorità di
vigilanza (art. 36 LEF). Conformemente alla prassi ordinaria (STF 9 ottobre 2001, n.7B.225/ 2001, cons. 5b; CEF 24 febbraio 2000, inc. 14.99.130, Rep. 2000, n. 45, cons. 4),
il dissequestro andava posticipato alla scadenza del termine di ricorso, così
da garantire il diritto di essere sentito del creditore e limitare i rischi di
una responsabilità dello Stato giusta l’art. 5 LEF, fermo restando la facoltà
per il creditore di bloccare il dissequestro appunto ricorrendo contro la
decisione e chiedendo la concessione dell’effetto sospensivo.
4.
Occorre
per contro confermare totalmente il provvedimento impugnato per quanto attiene
all’annullamento dell’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro,
siccome con la revoca del sequestro è venuto a mancare un foro esecutivo in Svizzera
(cfr. art. 46 e 52 LEF).
5.
Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto, ancorché per motivi unicamente di
terminologia. Dal punto di vista dei suoi effetti concreti – materiali –, il
ricorso è invece manifestamente infondato, se non defatigatorio, motivo per cui
può essere evaso senza ulteriori atti istruttori e senza dare la facoltà alla
controparte di presentare osservazioni, la quale del resto, in considerazione
dell’esito del giudizio, non ne trae pregiudizio (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).
Con
la presente decisione, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo diventa
priva di oggetto. Onde non vanificare la possibilità di ottenere l’effetto
sospensivo dal Tribunale federale (art. 103 cpv. 3 LTF), la comunicazione della
revoca del sequestro va riportata dopo la scadenza del termine di ricorso
contro la presente sentenza.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 95, 97, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza, i dispositivi 1-3 del provvedimento 24 gennaio 2012 dell’CO 1 sono
così riformati:
1)
Gli effetti del
sequestro n. __________ verranno revocati dopo la scadenza del termine di
ricorso contro la presente decisione.
2)
La revoca di cui al
Dispositivo
dispositivo n. 1 verrà comunicata al Comune __________ dopo la stessa scadenza.
3)
Sempre dopo la stessa
scadenza, verrà annullata l’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro
n. __________.
1.2. È
fatto ordine all’CO 1 di notificare al Comune __________ la revoca degli effetti
del sequestro n. __________ dopo la scadenza
del termine di ricorso di 10 giorni contro la presente sentenza.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
a: – avv. PA 1, __________;
– avv.
PA 2, __________, unitamente all’allegato di ricorso.
Comunicazione
all’CO 1 e all’Ufficio esecuzione e fallimenti __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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