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Decisione

15.2012.130

Presupposti per il gratuito patrocinio. Pignoramento di redditi impignorabili risparmiati. Spese per l'auto. Creditori privilegiati

11 gennaio 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

delle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ promosse dalla PI

2 e dallo PI 1 contro RI 1, il 17 ottobre 2012 l’CO 1

ha pignorato la somma di fr. 2'843.46 depositata presso un conto del debitore

presso la __________, __________, in quanto ritenuta un risparmio pignorabile

sulla rendita AVS e sulla prestazione complementare. L’Ufficio non ha invece

pignorato gli ulteriori fr. 4'000.- esistenti sul conto, perché considerati

necessari a coprire il minimo esistenziale del debitore per i mesi di settembre

e di ottobre 2012.

B. Con ricorso 30

novembre 2012 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità del pignoramento

argomentando che egli è al beneficio di una rendita AVS di fr. 2'320.- mensili

e di una prestazione complementare di fr. 158.- mensili per complessivi fr.

2'478.-. Queste rendite gli venivano versate sul conto corrente presso la __________

di __________, ora estinto. Quanto pignorato sarebbe impignorabile perché non

costituirebbe un risparmio. A mente del ricorrente il suo fabbisogno minimo

sarebbe stato determinato erroneamente. Infatti gli dovrebbero essere

riconosciute altre spese. La spesa di fr. 50.- mensili per il mezzo di

trasporto sarebbe insufficiente in quanto egli paga fr. 663.10 annui per

l’assicurazione RC dell’auto e fr. 371.- per l’imposta di circolazione, il che

corrisponde a complessivi fr. 86.20 al mese. Inoltre egli pagherebbe

annualmente fr. 962.- per l’assicurazione sulla vita e fr. 224.- per

l’assicurazione di protezione giuridica, con spese per ulteriori fr. 98.85

mensili. La somma che l’Ufficio ha considerato pignorabile come risparmio

sarebbe dovuta servire a pagare le assicurazioni e l’imposta di circolazione

che vengono a scadere alla fine dell’anno. Inoltre al momento del pignoramento

il ricorrente “non aveva coperto” le spese dei precedenti mesi. Infatti

egli era debitore di fr. 2'000.- nei confronti di __________, che gli presta

regolarmente del denaro per evitargli di recarsi in banca troppo sovente, e di

fr. 815.65 nei confronti della __________, società che gestisce la carta di

credito con la quale egli ha acquistato il cibo e la benzina per il periodo dal

23 settembre al 23 ottobre 2012. Entrambi questi importi andavano dedotti da

quanto pignorato in quanto riferiti a spese per settembre e ottobre 2012 e

andavano aggiunti al conteggio del minimo esistenziale di questi due mesi.

Dagli

estratti conto emerge che il 1° luglio 2012 il ricorrente aveva sul conto soli

fr. 145.96. Se nei mesi successivi si è accumulato del denaro sarebbe stato

solo perché egli invece di recarsi in banca avrebbe preferito farselo prestare

da ____________________ per poi restituirglielo. L’Ufficio avrebbe omesso di

considerare che con la somma pignorata andava rimborsato __________ e pagata la

fattura della carta di credito. Diversamente da quanto ritenuto dall’Ufficio __________

non andrebbe rimborsato con l’importo di fr. 2'000.- riconosciuto quale minimo

vitale per settembre 2012, perché l’importo da quest’ultimo anticipato sarebbe

riferito al mese di agosto 2012 (doc. O) e sarebbe servito a pagare il saldo

della carta di credito del mese precedente.

RI

1 ha chiesto di essere posto al beneficio

del gratuito patrocinio perché non avrebbe più alcuna sostanza e la sua

assicurazione giuridica non coprirebbe questo caso.

C. Delle

osservazioni 18 dicembre 2012 dell’CO 1, con cui chiede la reiezione del

gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Nel

procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità

di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al

momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del

debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche

della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del

pignoramento (DTF 108 III 13). Anche

la questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio. Redditi impignorabili (giusta

gli art. 92 o 93 LEF) che sono stati risparmiati (ovvero che l’escusso non ha

utilizzato per far fronte alle spese necessarie per il pagamento delle quali

tali redditi gli erano stati lasciati) sono illimitatamente pignorabili (DTF

115.

III 48, cons. 1b; 59 III 116; CEF 29 agosto 2008, inc. 15.08.64, c. 7,

massimata in RtiD I-2009, 730 seg.; Ochsner,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 17 ad art. 93).

2.

Nell’esecuzione

del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce

il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.

3.

Per

il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza

concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente

al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile

tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

4.

RI 1 ha chiesto di considerare nella determinazione

del suo minino di esistenza l’intero costo legato all’utilizzo

dell’autovettura.

4.1

E’

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92.

n. 3 LEF, ossia di principio se il veicolo è necessario al debitore per

l’esercizio della sua professione (cfr. DTF

117.

III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/

Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna

2008, n. § 23 n. 27, p. 201; Fritzsche/Walder,

Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §

24.

n. 60; Guidicelli/Piccirilli,

Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,

n. 171 e segg.).

Nel

caso in esame il debitore è pensionato e non esercita alcuna attività lucrativa

motivo per il quale non gli possono essere riconosciute le spese connesse

all’uso dell’autovettura.

5.

Per

quanto riguarda il prospettato conteggio nella determinazione del minimo vitale

di fr. 98.85 mensili per il pagamento dell’assicurazione sulla vita e

dell’assicurazione di protezione giuridica, va evidenziato che perché si diano

privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di

legge in tale senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il

rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono

privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di

redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie

obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il

venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla

sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di

locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).

Tale

indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare

all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile in base

agli articoli 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

E’

di tutta evidenza che la deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento dell’assicurazione

sulla vita e dell’assicurazione di protezione giuridica, importo che l’escusso neppure

pretende essere dovuto a creditori privilegiati, non può entrare in linea di

conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi

giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore

pretende sia concesso a questi istituti assicurativi.

Abbondanzialmente

si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si

chiede la deduzione vengano effettivamente versati alle creditrici.

6.

Nel

caso di specie, non è contestato, e comunque risulta chiaramente dalla legge

(art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), che la rendita mensile di fr. 2'478.- (composta

della rendita dell’assicurazione invalidità [AI] e delle prestazioni

complementari [PC]) è assolutamente impignorabile. Procedendo al pignoramento

però l’Ufficio ha pignorato la somma di fr. 2'843.46 depositata su un conto

intestato all’escusso presso la __________, __________, in quanto ritenuta un

risparmio pignorabile sulla rendita AVS e sulla prestazione complementare,

ritenuto che lo stesso Ufficio non ha pignorato gli ulteriori fr. 4'000.-

esistenti sul conto, considerati necessari a coprire il minimo esistenziale del

debitore per i mesi di settembre e di ottobre 2012.

6.1

Considerato

come l’Ufficio ha riconosciuto a RI 1 l’importo di fr. 4'000.- depositato

presso la __________ per la copertura del proprio minimo vitale per i mesi di

settembre e di ottobre 2012, l’importo di fr. 2'843.46 potrebbe essere

considerato risparmiato – e quindi illimitatamente pignorabile – solo se le

spese indispensabili, riferite ai mesi precedenti il mese di settembre, che la

rendita è destinata a coprire risultassero già pagate.

6.2

L’escusso

pretende innanzitutto che l’importo pignorato, presente sul suo conto al

momento del pignoramento del 17 ottobre 2012, avrebbe dovuto servire a pagare

l’assicurazione RC dell’auto, l’imposta di circolazione, l’assicurazione sulla

vita e l’assicurazione giuridica per il 2013. Considerato che questi oneri,

come visto in precedenza, non possono essere conteggiati nella determinazione

del minimo vitale, gli stessi non possono neppure essere pagati con l’importo

pignorato.

6.3

RI

1.

pretende ancora che quanto pignorato debba servire a pagare la __________,

società che gestisce la carta di credito con la quale egli acquista il cibo e

la benzina, per il periodo dal 23 settembre al 23 ottobre 2012 (fr. 815.65) e a

rimborsare l’importo di fr. 2'000.- a __________, che a fine agosto gli avrebbe

prestato del denaro. L’importo di fr. 815.65 è dovuto alla __________ per

l’utilizzo della carta di credito nei mesi di settembre e di ottobre 2012,

ossia per il periodo per il quale l’Ufficio ha riconosciuto all’escusso

l’importo di fr. 4'000.- per la copertura del proprio minimo vitale. Ne

consegue che tali spese sono incluse nella somma riconosciutagli di fr. 4'000.-

e non possono essere ulteriormente saldate con parte dell’importo pignorato.

Come visto in precedenza perché si diano privilegi in diritto di determinati

creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso oppure che i creditori

abbiano fornito all’escusso generi alimentari, beni indispensabili alla

sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore, i locali indispensabili

per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18). Il riconoscimento dell’importo di fr.

2'000.- a favore di Pierangelo __________ non può entrare in linea di conto per

il calcolo del minimo vitale e ciò anche se quest’ultimo avesse effettivamente

prestato all’escusso questo importo e se RI 1 lo avesse usato per l’acquisto di

beni assolutamente necessari, perché __________ in quanto normale mutuante non

fa parte della ristretta cerchia dei creditori privilegiati. Il pignoramento va

quindi confermato.

7.

Da

quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va

respinto.

Non

si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

8.

RI

1.

chiede l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

8.1

La legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio (LAG, RL 3.1.17) si applica a tutti i procedimenti davanti ad

autorità giudiziarie e amministrative cantonali (art. 1 cpv. 1 LAG), compresa

l’autorità di vigilanza (in seguito all’abrogazione dell’art. 15a LPR). Dal

primo gennaio 2011, i presupposti per la concessione dell’assistenza

giudiziaria sono definiti dal Codice di procedura civile (art. 13 LAG). Giusta l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia

sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità

di successo. Di regola, il gratuito patrocinio non può essere concesso con

effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC), ma si estende anche agli atti

processuali eseguiti contestualmente alla presentazione della relativa istanza

(DTF 122 I 322 cons. 3b; Trezzini,

Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 485 ad C). In sede di ricorso, l’istanza di

gratuito patrocinio può essere riproposta (art. 119 cpv. 5 CPC). Essa è decisa

in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC).

8.2

Nel

caso di specie il ricorso presentato dall’escusso appariva d’acchito privo di possibilità di successo. Questo perchè il ricorrente si è

opposto al pignoramento senza però far valere di dover far fronte con la somma

risparmiata a delle spese indispensabili antecedenti il mese di settembre 2012,

mese a decorrere dal quale l’Ufficio gli ha riconosciuto l’importo di fr.

2'000.- mensili a copertura del proprio minimo vitale. L’istanza di concessione

del beneficio dell’assistenza giudiziaria (gratuito patrocinio) proposta

dall’escusso va perciò disattesa.

Per questi

motivi,

richiamati gli art. 17, 92,

93.

LEF; 117 CPC; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

L’istanza di ammissione al gratuito

patrocinio è respinta.

3.

Notificazione

a:

-

-

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

5.

(cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione

impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.