15.2012.130
Presupposti per il gratuito patrocinio. Pignoramento di redditi impignorabili risparmiati. Spese per l'auto. Creditori privilegiati
11 gennaio 2013Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2012.130
Lugano
11 gennaio 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 novembre 2012 di
RI
1
patrocinato
da PA 1
contro
l’operato
dell’CO 1 e meglio contro il verbale di
pignoramento nelle esecuzioni n. __________, n. __________1 e n. __________ promosse
contro il ricorrente da
1. PI 1
2. PI 2
tutti rappr. daRA 1
viste le
osservazioni 18 dicembre 2012 dell’CO 1, Lugano;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
delle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ promosse dalla PI
2 e dallo PI 1 contro RI 1, il 17 ottobre 2012 l’CO 1
ha pignorato la somma di fr. 2'843.46 depositata presso un conto del debitore
presso la __________, __________, in quanto ritenuta un risparmio pignorabile
sulla rendita AVS e sulla prestazione complementare. L’Ufficio non ha invece
pignorato gli ulteriori fr. 4'000.- esistenti sul conto, perché considerati
necessari a coprire il minimo esistenziale del debitore per i mesi di settembre
e di ottobre 2012.
B. Con ricorso 30
novembre 2012 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità del pignoramento
argomentando che egli è al beneficio di una rendita AVS di fr. 2'320.- mensili
e di una prestazione complementare di fr. 158.- mensili per complessivi fr.
2'478.-. Queste rendite gli venivano versate sul conto corrente presso la __________
di __________, ora estinto. Quanto pignorato sarebbe impignorabile perché non
costituirebbe un risparmio. A mente del ricorrente il suo fabbisogno minimo
sarebbe stato determinato erroneamente. Infatti gli dovrebbero essere
riconosciute altre spese. La spesa di fr. 50.- mensili per il mezzo di
trasporto sarebbe insufficiente in quanto egli paga fr. 663.10 annui per
l’assicurazione RC dell’auto e fr. 371.- per l’imposta di circolazione, il che
corrisponde a complessivi fr. 86.20 al mese. Inoltre egli pagherebbe
annualmente fr. 962.- per l’assicurazione sulla vita e fr. 224.- per
l’assicurazione di protezione giuridica, con spese per ulteriori fr. 98.85
mensili. La somma che l’Ufficio ha considerato pignorabile come risparmio
sarebbe dovuta servire a pagare le assicurazioni e l’imposta di circolazione
che vengono a scadere alla fine dell’anno. Inoltre al momento del pignoramento
il ricorrente “non aveva coperto” le spese dei precedenti mesi. Infatti
egli era debitore di fr. 2'000.- nei confronti di __________, che gli presta
regolarmente del denaro per evitargli di recarsi in banca troppo sovente, e di
fr. 815.65 nei confronti della __________, società che gestisce la carta di
credito con la quale egli ha acquistato il cibo e la benzina per il periodo dal
23 settembre al 23 ottobre 2012. Entrambi questi importi andavano dedotti da
quanto pignorato in quanto riferiti a spese per settembre e ottobre 2012 e
andavano aggiunti al conteggio del minimo esistenziale di questi due mesi.
Dagli
estratti conto emerge che il 1° luglio 2012 il ricorrente aveva sul conto soli
fr. 145.96. Se nei mesi successivi si è accumulato del denaro sarebbe stato
solo perché egli invece di recarsi in banca avrebbe preferito farselo prestare
da ____________________ per poi restituirglielo. L’Ufficio avrebbe omesso di
considerare che con la somma pignorata andava rimborsato __________ e pagata la
fattura della carta di credito. Diversamente da quanto ritenuto dall’Ufficio __________
non andrebbe rimborsato con l’importo di fr. 2'000.- riconosciuto quale minimo
vitale per settembre 2012, perché l’importo da quest’ultimo anticipato sarebbe
riferito al mese di agosto 2012 (doc. O) e sarebbe servito a pagare il saldo
della carta di credito del mese precedente.
RI
1 ha chiesto di essere posto al beneficio
del gratuito patrocinio perché non avrebbe più alcuna sostanza e la sua
assicurazione giuridica non coprirebbe questo caso.
C. Delle
osservazioni 18 dicembre 2012 dell’CO 1, con cui chiede la reiezione del
gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità
di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche
della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del
pignoramento (DTF 108 III 13). Anche
la questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio. Redditi impignorabili (giusta
gli art. 92 o 93 LEF) che sono stati risparmiati (ovvero che l’escusso non ha
utilizzato per far fronte alle spese necessarie per il pagamento delle quali
tali redditi gli erano stati lasciati) sono illimitatamente pignorabili (DTF
115.
III 48, cons. 1b; 59 III 116; CEF 29 agosto 2008, inc. 15.08.64, c. 7,
massimata in RtiD I-2009, 730 seg.; Ochsner,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 17 ad art. 93).
2.
Nell’esecuzione
del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce
il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.
3.
Per
il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza
concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente
al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile
tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
4.
RI 1 ha chiesto di considerare nella determinazione
del suo minino di esistenza l’intero costo legato all’utilizzo
dell’autovettura.
4.1
E’
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92.
n. 3 LEF, ossia di principio se il veicolo è necessario al debitore per
l’esercizio della sua professione (cfr. DTF
117.
III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna
2008, n. § 23 n. 27, p. 201; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §
24.
n. 60; Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,
n. 171 e segg.).
Nel
caso in esame il debitore è pensionato e non esercita alcuna attività lucrativa
motivo per il quale non gli possono essere riconosciute le spese connesse
all’uso dell’autovettura.
5.
Per
quanto riguarda il prospettato conteggio nella determinazione del minimo vitale
di fr. 98.85 mensili per il pagamento dell’assicurazione sulla vita e
dell’assicurazione di protezione giuridica, va evidenziato che perché si diano
privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di
legge in tale senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il
rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono
privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di
redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie
obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il
venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla
sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di
locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).
Tale
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile in base
agli articoli 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’
di tutta evidenza che la deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento dell’assicurazione
sulla vita e dell’assicurazione di protezione giuridica, importo che l’escusso neppure
pretende essere dovuto a creditori privilegiati, non può entrare in linea di
conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi
giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore
pretende sia concesso a questi istituti assicurativi.
Abbondanzialmente
si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si
chiede la deduzione vengano effettivamente versati alle creditrici.
6.
Nel
caso di specie, non è contestato, e comunque risulta chiaramente dalla legge
(art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), che la rendita mensile di fr. 2'478.- (composta
della rendita dell’assicurazione invalidità [AI] e delle prestazioni
complementari [PC]) è assolutamente impignorabile. Procedendo al pignoramento
però l’Ufficio ha pignorato la somma di fr. 2'843.46 depositata su un conto
intestato all’escusso presso la __________, __________, in quanto ritenuta un
risparmio pignorabile sulla rendita AVS e sulla prestazione complementare,
ritenuto che lo stesso Ufficio non ha pignorato gli ulteriori fr. 4'000.-
esistenti sul conto, considerati necessari a coprire il minimo esistenziale del
debitore per i mesi di settembre e di ottobre 2012.
6.1
Considerato
come l’Ufficio ha riconosciuto a RI 1 l’importo di fr. 4'000.- depositato
presso la __________ per la copertura del proprio minimo vitale per i mesi di
settembre e di ottobre 2012, l’importo di fr. 2'843.46 potrebbe essere
considerato risparmiato – e quindi illimitatamente pignorabile – solo se le
spese indispensabili, riferite ai mesi precedenti il mese di settembre, che la
rendita è destinata a coprire risultassero già pagate.
6.2
L’escusso
pretende innanzitutto che l’importo pignorato, presente sul suo conto al
momento del pignoramento del 17 ottobre 2012, avrebbe dovuto servire a pagare
l’assicurazione RC dell’auto, l’imposta di circolazione, l’assicurazione sulla
vita e l’assicurazione giuridica per il 2013. Considerato che questi oneri,
come visto in precedenza, non possono essere conteggiati nella determinazione
del minimo vitale, gli stessi non possono neppure essere pagati con l’importo
pignorato.
6.3
RI
1.
pretende ancora che quanto pignorato debba servire a pagare la __________,
società che gestisce la carta di credito con la quale egli acquista il cibo e
la benzina, per il periodo dal 23 settembre al 23 ottobre 2012 (fr. 815.65) e a
rimborsare l’importo di fr. 2'000.- a __________, che a fine agosto gli avrebbe
prestato del denaro. L’importo di fr. 815.65 è dovuto alla __________ per
l’utilizzo della carta di credito nei mesi di settembre e di ottobre 2012,
ossia per il periodo per il quale l’Ufficio ha riconosciuto all’escusso
l’importo di fr. 4'000.- per la copertura del proprio minimo vitale. Ne
consegue che tali spese sono incluse nella somma riconosciutagli di fr. 4'000.-
e non possono essere ulteriormente saldate con parte dell’importo pignorato.
Come visto in precedenza perché si diano privilegi in diritto di determinati
creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso oppure che i creditori
abbiano fornito all’escusso generi alimentari, beni indispensabili alla
sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore, i locali indispensabili
per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18). Il riconoscimento dell’importo di fr.
2'000.- a favore di Pierangelo __________ non può entrare in linea di conto per
il calcolo del minimo vitale e ciò anche se quest’ultimo avesse effettivamente
prestato all’escusso questo importo e se RI 1 lo avesse usato per l’acquisto di
beni assolutamente necessari, perché __________ in quanto normale mutuante non
fa parte della ristretta cerchia dei creditori privilegiati. Il pignoramento va
quindi confermato.
7.
Da
quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va
respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
8.
RI
1.
chiede l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
8.1
La legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio (LAG, RL 3.1.17) si applica a tutti i procedimenti davanti ad
autorità giudiziarie e amministrative cantonali (art. 1 cpv. 1 LAG), compresa
l’autorità di vigilanza (in seguito all’abrogazione dell’art. 15a LPR). Dal
primo gennaio 2011, i presupposti per la concessione dell’assistenza
giudiziaria sono definiti dal Codice di procedura civile (art. 13 LAG). Giusta l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia
sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità
di successo. Di regola, il gratuito patrocinio non può essere concesso con
effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC), ma si estende anche agli atti
processuali eseguiti contestualmente alla presentazione della relativa istanza
(DTF 122 I 322 cons. 3b; Trezzini,
Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 485 ad C). In sede di ricorso, l’istanza di
gratuito patrocinio può essere riproposta (art. 119 cpv. 5 CPC). Essa è decisa
in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC).
8.2
Nel
caso di specie il ricorso presentato dall’escusso appariva d’acchito privo di possibilità di successo. Questo perchè il ricorrente si è
opposto al pignoramento senza però far valere di dover far fronte con la somma
risparmiata a delle spese indispensabili antecedenti il mese di settembre 2012,
mese a decorrere dal quale l’Ufficio gli ha riconosciuto l’importo di fr.
2'000.- mensili a copertura del proprio minimo vitale. L’istanza di concessione
del beneficio dell’assistenza giudiziaria (gratuito patrocinio) proposta
dall’escusso va perciò disattesa.
Per questi
motivi,
richiamati gli art. 17, 92,
93.
LEF; 117 CPC; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
L’istanza di ammissione al gratuito
patrocinio è respinta.
3.
Notificazione
a:
-
-
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
5.
(cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione
impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.