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Decisione

15.2012.132

Pignoramento provvisorio

15 gennaio 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I. Delle

osservazioni 18 dicembre 2012 di PI 1, chiedente che il ricorso venga respinto,

si dirà, per quanto necessario, in seguito.

L. Con

osservazioni 20 dicembre 2012 l’CO 1 ha pure chiesto la reiezione del gravame,

evidenziando come il 12 dicembre 2012 abbia eseguito il pignoramento provvisorio

della part. n. __________ RFD di __________.

Considerato

in diritto: 1. Per

l'art. 83 cpv.1 LEF il creditore che ha fatto rigettare l'opposizione può

chiedere, secondo la persona del debitore, il pignoramento provvisorio o la

formazione dell'inventario ex art. 162 LEF. Tale facoltà può essere esercitata

dal creditore già al momento della notifica della decisione di rigetto

provvisorio dell’opposizione e rimane impregiudicata anche nel caso in cui il

debitore insorge contro la medesima con il rimedio del reclamo - il solo

possibile - previsto dall’art 319 lett. a in combinazione con l’art. 309 lett.

b n. 3 del (nuovo) Codice di di diritto processuale svizzero del 19 dicembre

2012 (CPC), entrato in vigore con il 1° gennaio 2011, riservato il caso in cui l’autorità

di reclamo - in caso il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello (cfr. art. 48 lett. e n. 5 LOG) - abbia concesso effetto sospensivo

all’impugnativa ex art. 325 cpv. 2 CPC (Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, 2a edizione, Basilea 2010, n. 5 ad art. 83). Il

Considerandi

reclamo in base al nuovo diritto processuale è infatti un rimedio di diritto

straordinario, che non preclude l’efficacia né l’esecutività della decisione

impugnata (art. 325 cpv. 1 CPC; in: Commentario al CPC, Trezzini,

art. 325 ad 1, p. 1416). In considerazione di ciò il pignoramento provvisorio

può essere eseguito fintanto che l’autorità di ricorso non ha concesso effetto

sospensivo al reclamo o - dandosene il caso - al ricorso in materia civile

promosso contro la sentenza di rigetto.

2.

Nel caso in esame l’insorgente non ha nemmeno ricorso contro la

decisione di rigetto provvisorio. A giusta ragione l’Ufficio di esecuzione di

Lugano ha quindi emesso l’avviso di pignoramento in data 12 novembre 2012,

considerato che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che

sia pendente l’azione di disconoscimento di debito non è di ostacolo

all’esecuzione rispettivamente al mantenimento del pignoramento provvisorio,

ossia del provvedimento cautelare previsto dall’art 83 cpv. 1 LEF (cfr. Staehelin, op, cit. n.13 ad art. 83). Anzi,

è proprio in considerazione di siffatta ipotesi che il legislatore ha dato al

creditore il diritto, incondizionato (contrariamente al diritto all’erezione di

un inventario conservativo di cui all’art. 162 LEF), di ottenere il pignoramento

provvisorio dei beni del debitore (art. 83 cpv. 1 LEF), e ha nel contempo

tenuto conto del contrapposto interesse dell’escusso, negando al creditore la

facoltà di chiederne la realizzazione fintanto che il pignoramento rimane provvisorio

(art. 118 LEF) (CEF 7 marzo 2012, inc. 15.2012.20, consid. 7).

3.

Da

quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va

respinto.

Non si

prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 17, 83 cpv. 1, 118, 162 LEF; 319, 325 CPC; 61 cpv. 2 lett. a, art. 62

cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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