15.2012.132
Pignoramento provvisorio
15 gennaio 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2012.132
Data decisione, Autorità:
15.01.2013, CEF
Titolo:
Pignoramento provvisorio
PIGNORAMENTO PROVVISORIO
art. 83 cpv. 1 LEF
art. 118 LEF
art. 162 LEF
Incarto n.
15.2012.132
Lugano
15 gennaio
2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretario:
Cassina
statuendo sul ricorso 7 dicembre 2012 di
RI 1
patrocinata da PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione dell’avviso
di pignoramento del 12 novembre 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa
contro la ricorrente da
PI 1
patrocinata da PA 2
viste
le osservazioni:
- 18
dicembre 2012 di PI 1, __________;
- 20
dicembre 2012 dell’CO 1, __________;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 11 dicembre 2012 di non concessione dell’effetto
sospensivo;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
Pretore del Distretto di Lugano con decreto 24 giugno 2011 ha sequestrato fino a concorrenza di un credito di complessivi fr. 14'555.75 oltre accessori la
part. n. 1125 RFD di __________ di proprietà di RI 1. Lo stesso giorno l’CO 1 ha eseguito il decreto di sequestro.
B. Il 2 gennaio 2012
RI 1 ha presentato opposizione contro il decreto di sequestro.
C. Con decisione 16 agosto 2012, passata in giudicato, il Pretore del
Distretto di __________ ha parzialmente ammesso l’opposizione, confermando il
sequestro limitatamente all’importo di fr. 2'397.10 oltre interessi al 5% dal
30 maggio 2011.
D. Con
precetto esecutivo a convalida del sequestro n. __________del 3/11 settembre
2012 dell’CO 1 PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di:
1) fr.
8'345.75 più interessi al 5% dal 30.05.2011;
2) fr.
4’590.85 più interessi al 5% dal 16.06.2011;
3) fr.
1'620.- più interessi al 5% dal 22.06.2011.
La
procedente ha indicato quale titolo di credito “fatture non pagate”.
L’escussa
ha interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo.
E. Con decisione 23 ottobre 2012 il Giudice di pace del Circolo di __________
ha respinto l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 2'397.10 oltre
interessi al 5% dal 30.05.2011 e fr. 73.- di spese esecutive.
F. Il
9 novembre 2012 la creditrice ha chiesto all'Ufficio il proseguimento
dell'esecuzione per un credito di fr. 2'397.10 oltre interessi al 5% dal 30
maggio 2011, allegando la decisione del giudice di pace.
G. Il
12 novembre 2012 l'Ufficio ha emesso l'avviso di pignoramento.
H. Con
ricorso 7 dicembre 2012 RI 1 ha postulato l’annullamento dell’avviso di
pignoramento del 12 novembre 2012. La debitrice, il 15 novembre 2012, avrebbe
infatti introdotto alla Giudicatura di pace di __________ l’azione di
disconoscimento di debito, dichiarata irricevibile per incompetenza
territoriale dal giudice di pace con sentenza 27 novembre 2012. Contro tale
decisione si sarebbe aggravata alla Camera civile dei reclami del Tribunale di
appello con atto 7 dicembre 2012, chiedendo la declaratoria di nullità della
decisione del primo giudice e la retrocessione dell’incarto allo stesso per una
nuova decisione.
A
mente della ricorrente l’introduzione dell’azione di disconoscimento di debito
avrebbe impedito che la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione
passasse in giudicato. Essendo ora pendente un reclamo contro la decisione del
giudice di pace, non vi sarebbe una decisione definitiva in merito alla vertenza.
Per questo motivo la procedura esecutiva sarebbe sospesa e per la continuazione
dell’esecuzione occorrerebbe attendere la decisione della Camera civile dei
reclami.
Fatti
I. Delle
osservazioni 18 dicembre 2012 di PI 1, chiedente che il ricorso venga respinto,
si dirà, per quanto necessario, in seguito.
L. Con
osservazioni 20 dicembre 2012 l’CO 1 ha pure chiesto la reiezione del gravame,
evidenziando come il 12 dicembre 2012 abbia eseguito il pignoramento provvisorio
della part. n. __________ RFD di __________.
Considerato
in diritto: 1. Per
l'art. 83 cpv.1 LEF il creditore che ha fatto rigettare l'opposizione può
chiedere, secondo la persona del debitore, il pignoramento provvisorio o la
formazione dell'inventario ex art. 162 LEF. Tale facoltà può essere esercitata
dal creditore già al momento della notifica della decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione e rimane impregiudicata anche nel caso in cui il
debitore insorge contro la medesima con il rimedio del reclamo - il solo
possibile - previsto dall’art 319 lett. a in combinazione con l’art. 309 lett.
b n. 3 del (nuovo) Codice di di diritto processuale svizzero del 19 dicembre
2012 (CPC), entrato in vigore con il 1° gennaio 2011, riservato il caso in cui l’autorità
di reclamo - in caso il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello (cfr. art. 48 lett. e n. 5 LOG) - abbia concesso effetto sospensivo
all’impugnativa ex art. 325 cpv. 2 CPC (Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, 2a edizione, Basilea 2010, n. 5 ad art. 83). Il
Considerandi
reclamo in base al nuovo diritto processuale è infatti un rimedio di diritto
straordinario, che non preclude l’efficacia né l’esecutività della decisione
impugnata (art. 325 cpv. 1 CPC; in: Commentario al CPC, Trezzini,
art. 325 ad 1, p. 1416). In considerazione di ciò il pignoramento provvisorio
può essere eseguito fintanto che l’autorità di ricorso non ha concesso effetto
sospensivo al reclamo o - dandosene il caso - al ricorso in materia civile
promosso contro la sentenza di rigetto.
2.
Nel caso in esame l’insorgente non ha nemmeno ricorso contro la
decisione di rigetto provvisorio. A giusta ragione l’Ufficio di esecuzione di
Lugano ha quindi emesso l’avviso di pignoramento in data 12 novembre 2012,
considerato che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che
sia pendente l’azione di disconoscimento di debito non è di ostacolo
all’esecuzione rispettivamente al mantenimento del pignoramento provvisorio,
ossia del provvedimento cautelare previsto dall’art 83 cpv. 1 LEF (cfr. Staehelin, op, cit. n.13 ad art. 83). Anzi,
è proprio in considerazione di siffatta ipotesi che il legislatore ha dato al
creditore il diritto, incondizionato (contrariamente al diritto all’erezione di
un inventario conservativo di cui all’art. 162 LEF), di ottenere il pignoramento
provvisorio dei beni del debitore (art. 83 cpv. 1 LEF), e ha nel contempo
tenuto conto del contrapposto interesse dell’escusso, negando al creditore la
facoltà di chiederne la realizzazione fintanto che il pignoramento rimane provvisorio
(art. 118 LEF) (CEF 7 marzo 2012, inc. 15.2012.20, consid. 7).
3.
Da
quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va
respinto.
Non si
prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 83 cpv. 1, 118, 162 LEF; 319, 325 CPC; 61 cpv. 2 lett. a, art. 62
cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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