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Decisione

15.2012.135

Pignoramento complementare ex art. 115 e ex art. 145 LEF

30 gennaio 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

1° settembre 2010 l’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano ha effettuato

contro RI 1 un pignoramento a favore dell’esecuzione n. __________ promossa da PI

1 per un credito di fr. 1'900'848.-.

Sono

stati pignorati:

1.

n. 100 azioni nominative della società __________ in liquidazione, __________,

di nominali fr. 1'000.- cadauna,

Considerandi

2.

n. 100 azioni al portatore della società __________, __________, di nominali

fr. 1'000.- cadauna,

3.

n. 100 azioni al portatore della società __________, __________, di nominali

fr. 1'000.- cadauna,

4.

la somma di fr. 106'410.- relativa alla vendita delle azioni della società __________,

__________,

5.

la somma di fr. 2’028'000.- relativa alla vendita del bene immobile part. n. __________

RFD di __________,

6.

la quota di comproprietà di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________

(__________), gravata da cartelle ipotecarie per complessivi fr. 1'200'000.-,

7.

la particella n. __________ RFD di __________ (__________),

8.

la particella n. __________ RFD __________ (__________), gravata da cartelle

ipotecarie per complessivi fr. 1'135'000.-,

9.

la particella n. __________ RFD di __________ (__________),

10.

n. 349 azioni nominative su 700 (valore nominale fr. 1'000.- cadauna) della

società __________, __________.

Tutti

i beni pignorati erano oggetto di sequestro penale.

B. Il

4.

ottobre 2010, l’Ufficio ha comunicato alle parti la partecipazione al

pignoramento per fr. 1'647'484.20 di PI 2, moglie dell’escusso, che il 29

settembre 2010 aveva depositato la domanda di proseguimento dell’esecuzione n. __________.

C. Il

3.

maggio 2012, l’Ufficio ha realizzato i fondi part. n. __________ e __________

RFD __________ per fr. 1'200'000.-, che in parte sono serviti a pagare i

crediti ipotecari e le spese, mentre la rimanenza di fr. 427'749.40 è stata

tenuta a disposizione del Ministero pubblico in quanto oggetto di sequestro

penale.

D. Il

23.

agosto 2012, l’Ufficio ha completato il verbale di pignoramento con

l’indicazione ch’esso “vale quale attestato provvisorio di carenza di beni ai

sensi dell’art. 115 LEF”.

E. Il

4.

dicembre 2012 PI 1 ha chiesto il pignoramento complementare di alcuni beni e

crediti che il debitore avrebbe trasferito alla moglie nell’ambito di una

convenzione matrimoniale stipulata nel 2004.

F. Con

avviso di pignoramento 6 dicembre 2012 e susseguente scritto del 12 dicembre

2012.

l’ufficio ha fissato per il 14 dicembre 2012 il completamento del

pignoramento.

G. Con

ricorso 13 dicembre 2012 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità

dell’avviso di pignoramento, perché il pignoramento complementare dell’art. 145

LEF presupporrebbe che la realizzazione dei beni pignorati sia avvenuta,

condizione che nella fattispecie non si sarebbe realizzata.

Il

ricorrente assevera che anche il pignoramento complementare di beni nuovamente

scoperti giusta l’art. 115 cpv. 3 LEF non sarebbe possibile, atteso che il

creditore sarebbe in possesso di un attestato provvisorio di carenza beni dal 4

ottobre 2010 e quindi il termine perentorio di un anno per procedere in tal

senso sarebbe decaduto.

H. Con

osservazioni 27 dicembre 2012 PI 1 si è opposta al gravame argomentando che con

sentenza del 14 dicembre 2012 (doc. 2) la Corte delle assise criminali ha

condannato il ricorrente al pagamento in favore dello Stato di un risarcimento

compensatorio di fr. 7'000'000.- e ha confiscato sino a concorrenza di tale

importo anche i beni oggetto del pignoramento. A mente dell’osservante

l’Ufficio dovrebbe eseguire d’ufficio un pignoramento complementare quando sui

beni pignorati è stata pronunciata una confisca penale o una misura analoga che

rende impossibile procedere alla loro realizzazione, e ciò anche se esiste la

possibilità che la confisca sia successivamente annullata.

I. Delle

osservazioni 7 gennaio 2013 dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano

si dirà, per quanto necessario, in seguito.

L. In

replica il ricorrente ha evidenziato di aver presentato annuncio d’appello

contro la sentenza della Corte delle assise criminali (doc. M), motivo per il

quale la decisione di confisca non sarebbe passata in giudicato.

Considerato

in

diritto:

1.

Giusta

l’art. 115 cpv. 2 LEF, “il verbale di pignoramento vale come attestato

provvisorio di carenza di beni [...] quando in base alla stima ufficiale i beni

pignorabili non siano sufficienti”. Come risulta dallo stesso testo della

legge, l’effetto del verbale relativo ad un pignoramento chiaramente

insufficiente è indipendente da qualsiasi menzione espressa dell’ufficio

d’esecuzione al riguardo (cfr. DTF 55 III 34, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n.

29.

ad art. 115). Quest’ultimo è però tenuto a rilasciare la menzione (cfr., per

analogia, Jent-Sørensen, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 5 ad art.

115).

2.

Nel

caso concreto, come già espresso nella sentenza del 27 ottobre 2012 di questa

Camera nella procedura di cui all’inc. n. 15.2012.93 tra le medesime parti, è

evidente che il verbale di pignoramento spedito il 4 ottobre 2010 costituiva

già un attestato provvisorio di carenza di beni, dal momento che il valore di

stima complessivo dei beni pignorati – rimasto incontestato – ammontava a fr.

3'142'611,50 a fronte di due crediti il cui importo complessivo ascende a fr.

3'557'338,20 oltre accessori. Per questo motivo non è ipotizzabile un

pignoramento complementare di eventuali beni nuovamente scoperti giusta l’art.

115.

cpv. 3 LEF, siccome il termine di perenzione prescritto da questa norma è

manifestamente già trascorso.

3.

Per

l’art. 145 cpv. 1 LEF quando la somma ricavata dalla realizzazione dei beni

pignorati non basti a coprire l’ammontare del crediti l’ufficio procede senza

indugio a un pignoramento complementare (recte: successivo, “Nachpfändung”

nella terminologia tedesca) e realizza nel modo più rapido gli oggetti

pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l’ufficio

d’esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari. Al pignoramento

successivo tornano in sostanza applicabili le norme generali sul pignoramento

ex art. 90 ss. LEF (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo

1997, n. 15 ad art. 145 LEF).

L’ufficio

deve altresì procedere senza indugio ad un pignoramento complementare quando la

realizzazione dei beni pignorati è diventata impossibile e ciò

indipendentemente dalle cause che hanno condotto a tale situazione (DTF 120 III 86 e rif. ivi). In concreto la

realizzazione dei beni pignorati il 1° settembre 2010 non è però ancora

divenuta impossibile. Infatti come emerge dal doc. M, prodotto con l’allegato

di replica, in data 17 dicembre 2012 RI 1 ha presentato annuncio d’appello

contro la sentenza della Corte delle assise criminali, motivo per il quale la

decisione di confisca a favore dello Stato in essa contenuta non è ancora

passata in giudicato (cfr. art. 437 cpv. 1 lett. a CPP), avendo l’atto d’appello

effetto sospensivo per legge (art. 402 CPP). Per questo motivo, non essendoci ancora

confisca definitiva dei beni in precedenza pignorati, non si sono ancora

realizzate le condizioni per procedere ad un pignoramento complementare. Ne

discende che il ricorso deve essere accolto e l’avviso di pignoramento emesso

dall’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano conseguentemente annullato.

4.

Non

si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 17, 115, 145 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

1.1. Di conseguenza

l’avviso di pignoramento del 6 dicembre 2012 emesso nell’esecuzione n. __________

è annullato.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità

3. Notificazione

a:

-

;

-

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione

impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.