15.2012.135
Pignoramento complementare ex art. 115 e ex art. 145 LEF
30 gennaio 2013Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2012.135
Lugano
30 gennaio 2013
EC/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina
statuendo
sul ricorso 13 dicembre 2012 di
RI
1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e meglio contro l’emissione
dell’avviso di pignoramento del 6 dicembre 2012 nell’esecuzione n. __________
promossa contro il ricorrente da
PI
1
patrocinata
dallo PA 1
viste le osservazioni:
- 27 dicembre 2012 di PI
1, __________;
- 7 gennaio 2013 dell’Ufficio
di esecuzione del Distretto di Lugano, Lugano;
richiamata l’ordinanza
presidenziale 13 dicembre 2012 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il
1° settembre 2010 l’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano ha effettuato
contro RI 1 un pignoramento a favore dell’esecuzione n. __________ promossa da PI
1 per un credito di fr. 1'900'848.-.
Sono
stati pignorati:
1.
n. 100 azioni nominative della società __________ in liquidazione, __________,
di nominali fr. 1'000.- cadauna,
Considerandi
2.
n. 100 azioni al portatore della società __________, __________, di nominali
fr. 1'000.- cadauna,
3.
n. 100 azioni al portatore della società __________, __________, di nominali
fr. 1'000.- cadauna,
4.
la somma di fr. 106'410.- relativa alla vendita delle azioni della società __________,
__________,
5.
la somma di fr. 2’028'000.- relativa alla vendita del bene immobile part. n. __________
RFD di __________,
6.
la quota di comproprietà di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________
(__________), gravata da cartelle ipotecarie per complessivi fr. 1'200'000.-,
7.
la particella n. __________ RFD di __________ (__________),
8.
la particella n. __________ RFD __________ (__________), gravata da cartelle
ipotecarie per complessivi fr. 1'135'000.-,
9.
la particella n. __________ RFD di __________ (__________),
10.
n. 349 azioni nominative su 700 (valore nominale fr. 1'000.- cadauna) della
società __________, __________.
Tutti
i beni pignorati erano oggetto di sequestro penale.
B. Il
4.
ottobre 2010, l’Ufficio ha comunicato alle parti la partecipazione al
pignoramento per fr. 1'647'484.20 di PI 2, moglie dell’escusso, che il 29
settembre 2010 aveva depositato la domanda di proseguimento dell’esecuzione n. __________.
C. Il
3.
maggio 2012, l’Ufficio ha realizzato i fondi part. n. __________ e __________
RFD __________ per fr. 1'200'000.-, che in parte sono serviti a pagare i
crediti ipotecari e le spese, mentre la rimanenza di fr. 427'749.40 è stata
tenuta a disposizione del Ministero pubblico in quanto oggetto di sequestro
penale.
D. Il
23.
agosto 2012, l’Ufficio ha completato il verbale di pignoramento con
l’indicazione ch’esso “vale quale attestato provvisorio di carenza di beni ai
sensi dell’art. 115 LEF”.
E. Il
4.
dicembre 2012 PI 1 ha chiesto il pignoramento complementare di alcuni beni e
crediti che il debitore avrebbe trasferito alla moglie nell’ambito di una
convenzione matrimoniale stipulata nel 2004.
F. Con
avviso di pignoramento 6 dicembre 2012 e susseguente scritto del 12 dicembre
2012.
l’ufficio ha fissato per il 14 dicembre 2012 il completamento del
pignoramento.
G. Con
ricorso 13 dicembre 2012 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità
dell’avviso di pignoramento, perché il pignoramento complementare dell’art. 145
LEF presupporrebbe che la realizzazione dei beni pignorati sia avvenuta,
condizione che nella fattispecie non si sarebbe realizzata.
Il
ricorrente assevera che anche il pignoramento complementare di beni nuovamente
scoperti giusta l’art. 115 cpv. 3 LEF non sarebbe possibile, atteso che il
creditore sarebbe in possesso di un attestato provvisorio di carenza beni dal 4
ottobre 2010 e quindi il termine perentorio di un anno per procedere in tal
senso sarebbe decaduto.
H. Con
osservazioni 27 dicembre 2012 PI 1 si è opposta al gravame argomentando che con
sentenza del 14 dicembre 2012 (doc. 2) la Corte delle assise criminali ha
condannato il ricorrente al pagamento in favore dello Stato di un risarcimento
compensatorio di fr. 7'000'000.- e ha confiscato sino a concorrenza di tale
importo anche i beni oggetto del pignoramento. A mente dell’osservante
l’Ufficio dovrebbe eseguire d’ufficio un pignoramento complementare quando sui
beni pignorati è stata pronunciata una confisca penale o una misura analoga che
rende impossibile procedere alla loro realizzazione, e ciò anche se esiste la
possibilità che la confisca sia successivamente annullata.
I. Delle
osservazioni 7 gennaio 2013 dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano
si dirà, per quanto necessario, in seguito.
L. In
replica il ricorrente ha evidenziato di aver presentato annuncio d’appello
contro la sentenza della Corte delle assise criminali (doc. M), motivo per il
quale la decisione di confisca non sarebbe passata in giudicato.
Considerato
in
diritto:
1.
Giusta
l’art. 115 cpv. 2 LEF, “il verbale di pignoramento vale come attestato
provvisorio di carenza di beni [...] quando in base alla stima ufficiale i beni
pignorabili non siano sufficienti”. Come risulta dallo stesso testo della
legge, l’effetto del verbale relativo ad un pignoramento chiaramente
insufficiente è indipendente da qualsiasi menzione espressa dell’ufficio
d’esecuzione al riguardo (cfr. DTF 55 III 34, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n.
29.
ad art. 115). Quest’ultimo è però tenuto a rilasciare la menzione (cfr., per
analogia, Jent-Sørensen, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 5 ad art.
115).
2.
Nel
caso concreto, come già espresso nella sentenza del 27 ottobre 2012 di questa
Camera nella procedura di cui all’inc. n. 15.2012.93 tra le medesime parti, è
evidente che il verbale di pignoramento spedito il 4 ottobre 2010 costituiva
già un attestato provvisorio di carenza di beni, dal momento che il valore di
stima complessivo dei beni pignorati – rimasto incontestato – ammontava a fr.
3'142'611,50 a fronte di due crediti il cui importo complessivo ascende a fr.
3'557'338,20 oltre accessori. Per questo motivo non è ipotizzabile un
pignoramento complementare di eventuali beni nuovamente scoperti giusta l’art.
115.
cpv. 3 LEF, siccome il termine di perenzione prescritto da questa norma è
manifestamente già trascorso.
3.
Per
l’art. 145 cpv. 1 LEF quando la somma ricavata dalla realizzazione dei beni
pignorati non basti a coprire l’ammontare del crediti l’ufficio procede senza
indugio a un pignoramento complementare (recte: successivo, “Nachpfändung”
nella terminologia tedesca) e realizza nel modo più rapido gli oggetti
pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l’ufficio
d’esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari. Al pignoramento
successivo tornano in sostanza applicabili le norme generali sul pignoramento
ex art. 90 ss. LEF (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo
1997, n. 15 ad art. 145 LEF).
L’ufficio
deve altresì procedere senza indugio ad un pignoramento complementare quando la
realizzazione dei beni pignorati è diventata impossibile e ciò
indipendentemente dalle cause che hanno condotto a tale situazione (DTF 120 III 86 e rif. ivi). In concreto la
realizzazione dei beni pignorati il 1° settembre 2010 non è però ancora
divenuta impossibile. Infatti come emerge dal doc. M, prodotto con l’allegato
di replica, in data 17 dicembre 2012 RI 1 ha presentato annuncio d’appello
contro la sentenza della Corte delle assise criminali, motivo per il quale la
decisione di confisca a favore dello Stato in essa contenuta non è ancora
passata in giudicato (cfr. art. 437 cpv. 1 lett. a CPP), avendo l’atto d’appello
effetto sospensivo per legge (art. 402 CPP). Per questo motivo, non essendoci ancora
confisca definitiva dei beni in precedenza pignorati, non si sono ancora
realizzate le condizioni per procedere ad un pignoramento complementare. Ne
discende che il ricorso deve essere accolto e l’avviso di pignoramento emesso
dall’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano conseguentemente annullato.
4.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 115, 145 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. Il
ricorso è accolto.
1.1. Di conseguenza
l’avviso di pignoramento del 6 dicembre 2012 emesso nell’esecuzione n. __________
è annullato.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità
3. Notificazione
a:
-
;
-
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione
impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.