Lexipedia

Decisione

15.2012.136

Pignoramento di somma risparmiata

4 febbraio 2013Italiano5 min

pignoramento argomentando, per quanto di rilevanza in sede di ricorso, che egli,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2012.136

Lugano

4 febbraio 2013

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretario:

Cassina

statuendo

sul ricorso 21 dicembre 2012 di

RI

1

contro

l’operato

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Leventina e meglio contro il pignoramento di un credito nelle varie esecuzioni promosse

contro il ricorrente da

1.

PI 1

rappr. da RA 1

2. ,

3.

2 e 3 rappr. dall’

4.

rappr. dall’

5.

rappr.

viste le

osservazioni:

– 8

gennaio 2012 della PI 1, __________;

– 16

gennaio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Leventina, Faido;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito

delle varie esecuzioni promosse contro RI 1, il 17 dicembre 2012 l’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Leventina ha pignorato la somma di fr. 1’338.31

depositata sul conto del debitore presso la __________. L’Ufficio non ha invece

pignorato gli ulteriori fr. 1’200.- esistenti sul conto.

B. Con

ricorso 18 dicembre 2012 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità del

pignoramento argomentando, per quanto di rilevanza in sede di ricorso, che egli,

attivo professionalmente quale artigiano indipendente, dovrebbe pagare con

l’importo pignorato i propri fornitori.

C. Delle

osservazioni 8 gennaio 2013 di PI 1, 16 gennaio 2013 dell’CO 1 e della replica

18 gennaio 2013 di RI 1, si dirà per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Nel

procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità

di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al

momento dell’esecuzi­one del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del

debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche

della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento

(DTF 108 III 13). Anche la

questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio.

2.

Per

l’art. 93 cpv. 1 LEF ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro

prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di

qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa

derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità

che non sono impignorabili giusta l’art. 92, possono essere pignorati in

quanto, a giudizio dell’ufficiale, non siano assolutamente necessari al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, comprese le spese indispensabili

connesse all’esercizio della professione o del mestiere ch’egli effettivamente

sopporta (cfr. punto II/4 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza

agli effetti del diritto esecutivo, allegata alla Circolare CEF n. 35/2009 e

pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Per “provento

del lavoro” si intende ogni prestazione, in denaro o in natura, costituente

la retribuzione di un lavoro personale, svolto sia quale dipendente che quale

indipendente (cfr. Vonder Mühll, op.

cit., n. 3 ad art. 93; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 26 ad art. 93, con rif.).

3.

Tutti

i redditi che l’escusso ha risparmiato non facendoci capo per finanziare il

proprio minimo di esistenza corrente – finanche quelli assolutamente

impignorabili quali ad esempio le rendite AVS/AI/PC (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF)

– sono illimitatamente pignorabili (DTF 115 III 48, cons. 1b; 59 III 116; Ochsner, Commentaire romand de la LP,

Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 17 ad art. 93; Hunkeler,

Kurzkommentar SchKG, Basilea 2009, n. 70 ad art. 92 e rif. ivi; Vonder Mühll, op. cit., n. 59 ad art.

92). Avendo nel caso concreto l’escusso omesso di dimostrare, come gli

incombeva, quanto da lui asserito, ossia che l’importo pignorato avrebbe dovuto

servire a pagare dei fornitori, la somma di fr. 1'338.31 depositata presso la __________

è da considerare quale risparmio effettuato sui proventi da attività lavorativa

indipendente e come tale deve essere interamente pignorata, ritenuto che l’Ufficio,

correttamente, non ha pignorato gli ulteriori fr. 1'200.- esistenti sul conto in

quanto considerati necessari a coprire il minimo esistenziale del debitore per

il mese in corso. Il pignoramento va quindi confermato.

4.

Da

quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va

respinto.

Non

si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi

motivi,

richiamati gli art. 17, 92,

93.

LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano

indennità.

3.

Notificazione

a:

– ;

– ;

Comunicazione

all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Leventina per il tramite dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

5.

(cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione

impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.