15.2012.15
Comminatoria di fallimento. Ricorso irricevibile siccome non motivato
15 febbraio 2012Italiano3 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2012.15
Data decisione, Autorità:
15.02.2012, CEF
Titolo:
Comminatoria di fallimento. Ricorso irricevibile siccome non motivato
PROCEDURA DI RICORSO
art. 7 cpv. 3 let. b LPR
Incarto n.
15.2012.15
Lugano
15 febbraio
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 23 gennaio 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro le comminatorie
di fallimento emesse nelle esecuzioni n. __________ e __________ (ricorso n.
2/12), rispettivamente __________ (ricorso n. 3/12) e __________ (ricorso n.
4/12), promosse nei confronti della ricorrente da
1. PI 1 (es. n. __________
e __________)
rappr. da RA 1
2. PI 2 (es. n. __________)
rappr. da RA 2
3. PI 3 (es. n. __________)
viste le
osservazioni 13 febbraio 2012 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che siccome i quattro ricorsi sono formulati contro atti esecutivi
aventi il medesimo oggetto (comminatoria di fallimento) e incentrati
sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, essi possono essere congiunti
in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, le cause congiunte
conservando comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF
Fatti
16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a);
che le quattro comminatorie di fallimento in oggetto sono state notificate
alla socia gerente dell’escussa, __________, il 16 gennaio 2012;
che il 23
gennaio, quest’ultima ha inviato all’Ufficio, per ciascuna delle quattro esecuzioni,
uno scritto incomprensibile, di analogo contenuto, apparentemente rivolto
contro le comminatorie di fallimento, che erano allegate ai rispettivi scritti;
che il
giorno successivo, l’Ufficio ha impartito all’escussa, per ogni singolo
ricorso, un termine di 10 giorni affinché provvedesse a motivare le sue
contestazioni, avvertendola che se non avesse dato tempestivamente seguito
all’ingiunzione, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che la
socia gerente ha ritirato le ingiunzioni il 1° febbraio 2012 e nel termine impartito
non ha prodotto la motivazione richiesta;
che i
ricorsi, privi di motivazione, sono quindi irricevibili (art. 7 cpv. 3 lett. b
LPR);
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a LEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso contro la comminatoria di fallimento n. __________ è
irricevibile.
Considerandi
2.
Il ricorso contro la comminatoria di fallimento n. __________ è
irricevibile.
3.
Il ricorso contro la comminatoria di fallimento n. __________ è
irricevibile.
4.
Il ricorso contro la comminatoria di fallimento n. __________ è
irricevibile.
5.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
6.
Notificazione
a:
– RI
1, __________;
– RA 1, __________;
– RA
1, __________;
– PI
3, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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