15.2012.16
Pagamento dell'intero credito posto in esecuzione in capitale e interessi. Rinuncia tacita all'opposizione. Proseguimento dell'esecuzione per l'incasso delle spese esecutive senza formale rigetto dell
28 febbraio 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2012.16
Data decisione, Autorità:
28.02.2012, CEF
Titolo:
Pagamento dell'intero credito posto in esecuzione in capitale e interessi. Rinuncia tacita all'opposizione. Proseguimento dell'esecuzione per l'incasso delle spese esecutive senza formale rigetto dell'opposizione
PROSECUZIONE DELL'ESECUZIONE
art. 68 LEF
art. 74 LEF
art. 88 LEF
Incarto n.
15.2012.16
Lugano
28 febbraio
2012
CJ/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 27 gennaio 2012 di
RI 1
rappr. dall’RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la reiezione
della domanda di proseguire l’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente
nei confronti di
PI 1
viste le
osservazioni 14 febbraio 2012 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che lo RI
1 procede in via esecutiva contro PI 1 per l’incasso di fr. 30.-- oltre spese
esecutive;
che il 23
settembre 2011, l’escutente ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dall’escussa;
che il 22
novembre 2011, il Giudice di pace del Circolo del Ticino ha stralciato la causa
dai ruoli e posto a carico della parte convenuta la tassa di giustizia di fr.
40.--, dopo aver preso atto di una comunicazione del 16 novembre 2011 della
parte attrice, con la quale veniva confermato l’avvenuto pagamento dell’esecuzione;
che il 31
dicembre 2011, l’escutente ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione per la
tassa di giustizia (fr. 40.--) e per le spese di notifica del precetto
esecutivo a mezzo di usciere (fr. 22.--);
che il 18
gennaio 2012, l’CO 1 ha rifiutato di dare seguito alla domanda di proseguimento,
in quanto l’opposizione interposta dall’escussa non era stata rigettata;
che con il
ricorso in esame, l’escutente contesta la decisione dell’Ufficio, facendo
valere che la tacitazione integrale del credito (capitale) in esecuzione, senza
condizioni né riserve, avrebbe valenza d’acquiescenza tacita che,
indipendentemente dall’imputazione del pagamento, equivarrebbe al ritiro
incondizionato dell’opposizione;
che tale
censura può richiamarsi alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui
il pagamento dell’intero credito in capitale ed interessi all’ufficio
d’esecuzione (e non direttamente nelle mani o sul conto dell’escutente) va
interpretato come rinuncia alla contestazione del credito e del diritto
dell’escutente di farlo valere in via esecutiva, ovvero quale ritiro tacito
dell’opposizione;
che
siccome l’escusso non è abilitato a contestare, con opposizione, l’obbligo legale
di pagare le spese esecutive relative ad esecuzioni legittime (art. 68 cpv. 1
LEF) – ma semmai può solo, per quanto riguarda le spese stabilite dall’ufficio,
contestarne il prelevamento o l’importo con un ricorso giusta l’art. 17 LEF
(cfr. DTF 85 III 128) –, l’esecuzione può essere proseguita limitatamente alle
spese esecutive quand’anche l’opposizione – che appunto non concerne le spese –
non sia formalmente stata rigettata (DTF 77 III 6 segg.; 85 III 128; cfr. pure Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
Losanna 1999, n. 85 ad art. 82; Ruedin,
n. 19 ad art. 74);
che
siffatta interpretazione va condivisa, poiché tiene in debita considerazione la
natura dell’opposizione e il carattere amministrativo delle spese esecutive;
che se,
per chiarezza, può apparire opportuno che in simili ipotesi il giudice rigetti
esplicitamente l’opposizione per l’importo delle spese esecutive (cfr. CEF 18 dicembre
2003, inc. 15.03. 179; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 67 e 72
ad art. 84), l’ufficio d’esecuzione non può comunque legittimamente rifiutare
di continuare l’esecuzione qualora ciò non sia avvenuto;
che nel
caso concreto, l’escussa, dopo aver interposto opposizione, ha pagato direttamente
all’Ufficio l’integrale importo del credito posto in esecuzione(fr. 30.--) e
le spese di emissione e di prima notifica del precetto esecutivo (fr. 20.--);
che sono
quindi dati i presupposti giurisprudenziali perché l’esecuzione possa proseguire
per l’incasso delle altre spese, ovvero le spese di notifica del precetto esecutivo
a mezzo di usciere (fr. 22.--) e la tassa di giustizia (fr. 40.--);
che il
ricorso va pertanto accolto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 68, 74, 88 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è accolto.
1.1. Di
conseguenza, è fatto ordine all’CO 1 di proseguire l’esecuzione n. __________ limitatamente
all’importo di fr. 62.--.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RA 1, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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