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Decisione

15.2012.16

Pagamento dell'intero credito posto in esecuzione in capitale e interessi. Rinuncia tacita all'opposizione. Proseguimento dell'esecuzione per l'incasso delle spese esecutive senza formale rigetto dell

28 febbraio 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.16

Data decisione, Autorità:

28.02.2012, CEF

Titolo:

Pagamento dell'intero credito posto in esecuzione in capitale e interessi. Rinuncia tacita all'opposizione. Proseguimento dell'esecuzione per l'incasso delle spese esecutive senza formale rigetto dell'opposizione

PROSECUZIONE DELL'ESECUZIONE

art. 68 LEF

art. 74 LEF

art. 88 LEF

Incarto n.

15.2012.16

Lugano

28 febbraio

2012

CJ/fp/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 27 gennaio 2012 di

RI 1

rappr. dall’RA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la reiezione

della domanda di proseguire l’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente

nei confronti di

PI 1

viste le

osservazioni 14 febbraio 2012 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che lo RI

1 procede in via esecutiva contro PI 1 per l’incasso di fr. 30.-- oltre spese

esecutive;

che il 23

settembre 2011, l’escutente ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione

interposta dall’escussa;

che il 22

novembre 2011, il Giudice di pace del Circolo del Ticino ha stralciato la causa

dai ruoli e posto a carico della parte convenuta la tassa di giustizia di fr.

40.--, dopo aver preso atto di una comunicazione del 16 novembre 2011 della

parte attrice, con la quale veniva confermato l’avvenuto pagamento dell’ese­cuzione;

che il 31

dicembre 2011, l’escutente ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione per la

tassa di giustizia (fr. 40.--) e per le spese di notifica del precetto

esecutivo a mezzo di usciere (fr. 22.--);

che il 18

gennaio 2012, l’CO 1 ha rifiutato di dare seguito alla domanda di proseguimento,

in quanto l’opposizione interposta dall’escussa non era stata rigettata;

che con il

ricorso in esame, l’escutente contesta la decisione dell’Uf­ficio, facendo

valere che la tacitazione integrale del credito (capitale) in esecuzione, senza

condizioni né riserve, avrebbe valenza d’acquiescenza tacita che,

indipendentemente dall’impu­ta­zione del pagamento, equivarrebbe al ritiro

incondizionato dell’op­posizione;

che tale

censura può richiamarsi alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui

il pagamento dell’intero credito in capitale ed interessi all’ufficio

d’esecuzione (e non direttamente nelle mani o sul conto dell’escutente) va

interpretato come rinuncia alla contestazione del credito e del diritto

dell’escutente di farlo valere in via esecutiva, ovvero quale ritiro tacito

dell’op­po­sizione;

che

siccome l’escusso non è abilitato a contestare, con opposizione, l’obbligo legale

di pagare le spese esecutive relative ad esecuzioni legittime (art. 68 cpv. 1

LEF) – ma semmai può solo, per quanto riguarda le spese stabilite dall’ufficio,

contestarne il prelevamento o l’im­por­to con un ricorso giusta l’art. 17 LEF

(cfr. DTF 85 III 128) –, l’esecuzione può essere proseguita limitatamente alle

spese esecutive quand’anche l’opposizione – che appunto non concerne le spese –

non sia formalmente stata rigettata (DTF 77 III 6 segg.; 85 III 128; cfr. pure Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

Losanna 1999, n. 85 ad art. 82; Ruedin,

n. 19 ad art. 74);

che

siffatta interpretazione va condivisa, poiché tiene in debita considerazione la

natura dell’opposizione e il carattere amministrativo delle spese esecutive;

che se,

per chiarezza, può apparire opportuno che in simili ipotesi il giudice rigetti

esplicitamente l’opposizione per l’importo delle spese esecutive (cfr. CEF 18 dicembre

2003, inc. 15.03. 179; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 67 e 72

ad art. 84), l’ufficio d’esecuzione non può comunque legittimamente rifiutare

di continuare l’ese­cu­zione qualora ciò non sia avvenuto;

che nel

caso concreto, l’escussa, dopo aver interposto opposizione, ha pagato direttamente

all’Uffi­cio l’integrale importo del credito posto in esecuzione(fr. 30.--) e

le spese di emissione e di prima notifica del precetto esecutivo (fr. 20.--);

che sono

quindi dati i presupposti giurisprudenziali perché l’ese­cuzione possa proseguire

per l’incasso delle altre spese, ovvero le spese di notifica del precetto esecutivo

a mezzo di usciere (fr. 22.--) e la tassa di giustizia (fr. 40.--);

che il

ricorso va pertanto accolto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 68, 74, 88 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

1.1. Di

conseguenza, è fatto ordine all’CO 1 di proseguire l’esecuzione n. __________ limitatamente

all’importo di fr. 62.--.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RA 1, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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