15.2012.17
Realizzazione fondi. Assenza d'obbligo d'indicare i rimedi di diritto nelle decisione degli UEF. Stima. Fissazione dell'importo dell'anticipo delle spese di perizia
30 maggio 2012Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2012.17
15.2012.40
Lugano
30 maggio 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo
sui ricorsi 16 febbraio e 14 marzo 2012 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, Acquarossa, e meglio
contro l’avviso d’incanto 2 febbraio, rispettivamente contro la richiesta 29
febbraio 2012 di anticipo delle spese di perizia di diversi fondi, emessi nelle
procedure esecutive n. __________, __________, __________ e __________ promosse
nei confronti della madre dei ricorrenti da
1.
PI 4,
2.
PI 5,
3.
PI 6
4.
PI 2, 1-4 patr. dall’avv. PA 1,
5. PI 1,
6. PI 3,
rappr. da PI 3,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Con domanda 11
dicembre 2007, PI 3, nelle esecuzioni n. __________ e __________ in
realizzazione di pegno dirette contro PI 7, ha chiesto la realizzazione dei
fondi gravati da pegno, ossia i mapp. n. __________ RFD di __________,
rispettivamente n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa.
B. Con domanda 22
gennaio 2008, PI 1, nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno
diretta contro PI 7, ha chiesto la realizzazione dei fondi gravati da pegno,
ossia i mapp. n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________
RFD di __________, n. __________ RFD di __________-__________ __________, n. __________
RFD di __________, n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________,
di proprietà dell’escussa.
C. Con domanda 18
febbraio 2008, i cessionari del credito che __________ G__________ aveva fatto
valere con l’esecuzione n. __________ nei confronti di PI 7, ovvero la PI 4, lo
PI 5, gli PI 6 e l’avv. PI 2, hanno chiesto la realizzazione di parte dei beni
pignorati il 20 dicembre 2005 e il 13 ottobre 2007, ossia il fondo mapp. n. __________
RFD di __________ e il mapp. n. __________ RFD di __________, entrambi di proprietà
dell’escussa.
D. Il 27 marzo 2009, l’UEF
di Blenio ha pubblicato l’asta dei fondi mapp. n. __________ e __________ RFD __________,
n. __________ RFD __________ e n. __________ RFD di __________. Un primo
ricorso dell’escussa è stato respinto dalla Camera con decisione 4 maggio 2009
(inc. 15.09.39). In seguito alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso
al Tribunale federale che PI 7 aveva interposto il 25 maggio 2009 contro la
sentenza cantonale, l’Ufficio ha annullato le aste in questione il 5 giugno
2009. Il 2 febbraio 2010, dando seguito alla decisione 18 giugno 2009 di questa
Camera (inc. 15.09.61), l’Ufficio ha incaricato l’arch. __________ B__________,
dandone comunicazione anche all’escussa, di procedere all’aggiornamento delle
perizie estimative eseguite nel febbraio 2006
in merito alle particelle n. __________ RFD di __________, n. __________ e __________
RFD di __________, n. __________ RFD di __________, n. __________ e __________
RFD di __________, e all’allestimento di nuove perizie circa le particelle n. __________,
__________, __________, __________ e __________ RFD di __________, e n. __________
RFD di __________. Il 16 marzo 2010 (inc. 15.10.31), la Camera ha respinto un ulteriore
ricorso di PI 7 contro tale decisione, precisando che se l’escussa avesse
dissentito dalle risultanze dei referti peritali, per l'art. 9 cpv. 2 RFF essa
avrebbe potuto chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di
altro perito, previo deposito delle spese occorrenti. Il 26 luglio 2010, il
Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato
dall’escussa contro la sentenza cantonale (STF 5A_282/2010). Il costo delle
nuove perizie, pari a fr. 7'326.--, è stato pagato il 2 febbraio 2011 con
l’anticipo di fr. 10'000.-- versato il 31 ottobre 2008 dalla procedente PI 1.
E. PI 7 è deceduta il 31
gennaio 2011. Il 27 gennaio 2012, i titolari del credito di cui all’esecuzione
n. __________ hanno chiesto la sua continuazione contro la successione, ovvero
contro i figli RI 1 e RI 2 (cfr. certificato ereditario dell’11 maggio 2011).
F. Il 17
febbraio 2012, l’Ufficio ha provveduto a nuovamente pubblicare l’asta dei
fondi.
G. Con ricorso 16
febbraio 2012, RI 1 e RI 2 impugnano detta pubblicazione, facendo valere che
l’avviso d’incanto da loro ricevuto non contiene “istruzione di diritto” e che
non hanno avuto modo di prendere visione delle stime peritali, con cui non concordano.
Chiedono pertanto l’allestimento di una nuova perizia, segnalando di essere in
procinto di concludere la vendita di due fondi per il doppio dell’importo della
stima peritale e che già nel 2008 un altro fondo è stato venduto per il doppio
dell’importo stimato dal perito.
H. Con decisione 29
febbraio 2012, l’Ufficio ha impartito ai ricorrenti un termine di 10 giorni per
anticipare le spese di una nuova perizia, determinate in fr. 10'000.--.
I. Con un secondo
ricorso del 14 marzo 2012 (presentato in lingua tedesca e poi tradotta in
lingua italiana), RI 1 e RI 2 impugnano anche la decisione del 29 febbraio
2012, contestando l’ammontare dell’anticipo richiesto, siccome l’ultima fattura
per una stima richiesta dalla defunta madre era inferiore a fr. 5'000.--.
D’altronde, essi sostengono che quest’ultima aveva comunque già prestato un
anticipo spese di fr. 10'000.-- nel 2008, contestando l’uso fattone
dall’Ufficio, che con parte di tale importo ha pagato i premi
dell’assicurazione immobili per i fondi pignorati, mentre con l’assicurazione
conclusa dalla madre con l’AXA per tutti i suoi fondi i premi sarebbero potuti
essere dimezzati.
L. Il 20 marzo 2012, è
stato concesso effetto sospensivo al secondo ricorso.
M. Sulle osservazioni
delle parti e dell’Ufficio in merito ad entrambi i ricorsi si dirà, per quanto
necessario ai fini del giudizio, nei prossimi considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Più
ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un
solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo
d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il
medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti,
possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm
non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo
tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.
1.1
Il giudizio di
congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola
sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF
16.
febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211],
cons. 1a; cfr. pure Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n.
2.1.1
a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).
1.2
Nel
caso concreto, i due ricorsi vertono sulle stesse esecuzioni e sono interdipendenti,
siccome il secondo provvedimento impugnato evade in parte il primo ricorso. Le
due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia
processuale ed evase con una sola sentenza.
2.
Con il primo
ricorso, gli escussi si lamentano che l’avviso d’incanto da loro ricevuto non
conteneva “istruzione di diritto”, ovvero, da quanto è dato di capire, era
privo di menzione dei rimedi giuridici. Ora, se l’art. 20a cpv. 2 n. 4 LEF
prescrive l’indicazione dei rimedi di diritto nelle decisioni delle autorità
di vigilanza, nessuna norma impone invece una simile indicazione nelle
decisioni degli uffici d’esecuzione e fallimenti (DTF 123 II 238; 98 Ib 338;
CEF 13 settembre 2010, inc. 15.10.105). Del resto, la possibilità d’impugnare
ogni provvedimento degli uffici d’esecuzione con un ricorso ai sensi dell’art.
17.
LEF appare ben nota ai ricorrenti – come lo era alla defunta madre –, come
dimostrano i ricorsi in esame.
3.
Giusta l’art. 97
cpv. 1 LEF, il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove
occorra, da periti. Il valore di stima determinante è quello riferito al prezzo
che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all'asta eseguita nei
termini di legge, ossia a breve termine (CEF 2 giugno 2005, inc. 15.05.47,
cons. 3; Foëx, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 10 ad art. 97,
con rif.). A prescindere dal fatto che i ricorrenti non hanno portato
alcuna prova delle proprie affermazioni, è quindi irrilevante in questa sede
ch’essi siano, a loro dire, in procinto di concludere la vendita di due fondi
per il doppio dell’importo della stima peritale o che già nel 2008 un altro
fondo sia stato venduto per il doppio dell’importo stimato dal perito. La stima
ai sensi dell’art. 97 cpv. 1 LEF tiene infatti conto delle peculiarità connesse
ad una vendita forzata, e in particolare del fatto che l’ufficio d’esecuzione
non può, senza l’accordo delle parti, differire l’asta oltre le scadenze esigue
stabilite dalla legge (cfr. art. 133 e 156 cpv. 1 LEF) ad un momento ritenuto
più favorevole per l’ottenimento di un ricavato più elevato. Del resto, la
stima ha un valore meramente indicativo e la legge tiene conto degli interessi
legittimi del debitore, consentendo all’ufficio, se del caso, di vendere i beni
a trattative private, a precise condizioni la cui realizzazione però non
dipende da semplici affermazioni dell’escusso (cfr. art. 143b e 156 cpv. 1
LEF).
4.
Ai ricorrenti va
invece data ragione, laddove sostengono di aver un diritto a chiedere una nuova
stima, ciò che deriva dall’art. 9 cpv. 2 RFF ed è peraltro stato esplicitamente
ricordato dalla Camera nella sentenza del 16 marzo 2010 (inc. 15.10.31, cfr. supra
ad D). Non risulta infatti dall’incarto che le nuove stime dell’arch. B__________
siano state comunicate ai ricorrenti – né alla defunta madre – prima della
pubblicazione tempestivamente impugnata. L’Ufficio non ha del resto
misconosciuto tale facoltà, poiché ha impartito loro un termine per anticipare
le spese delle seconde perizie. La censura risulta quindi priva di oggetto.
5.
In merito al secondo
ricorso, l’Ufficio, nelle sue osservazioni del 20 aprile 2012, precisa che
l’anticipo di fr. 10'000.-- effettuato da PI 7 il 20 luglio 2006, riguardava
unicamente la perizia dei fondi part. n. __________ di __________, __________
RFD di __________, n. __________ e __________ RFD di __________, n. __________
RFD di __________ nonché n. __________ e __________ RFD di __________. Non
avendo l’escussa provveduto a comunicare i riferimenti del conto sul quale
riversare l’eccedenza di fr. 6'950.--, l’Ufficio, il 26 marzo 2007,
ha prelevato la somma di fr. 4'271,45 per pagare i premi dell’assicurazione
immobili conclusa con la Winterthur per l’anno 2007 e il 12 febbraio 2008
ha prelevato ulteriori fr. 413.30 per pagare i premi dell’assicurazione di
responsabilità civile nonché fr. 1'000.-- per tacitare le spese di giustizia
connesse alle cinque cause di sfratto promosse dall’amministratrice degli
stabili pignorati designata dall’Ufficio (la fiduciaria __________) nei confronti
dell’inquilino __________. Il saldo attuale dell’anticipo ammonta pertanto a
fr. 1'265,25 (10'000 ./. 3'050 ./. 4'271,45 ./. 413.30 ./. 1'000). Le altre
spese d’amministrazione, in particolare gli altri premi assicurativi, sono
state pagate con il provento della locazione di parte dei fondi pignorati
(subdelegata a RI 1 dalla fiduciaria __________ dall’ottobre 2008 al 30 aprile
2012) e con gli anticipi versati dai creditori. Da parte loro, i ricorrenti contestano
l’utilizzo dell’anticipo fatto dall’Ufficio, asseverando che se l’eccedenza
fosse stata retrocessa alla madre, essa avrebbe potuto pagare i premi convenuti
con l’__________ per tutti i suoi fondi, il cui importo sarebbe pari alla metà
dei premi pagati dall’Ufficio.
5.1
Risulta dagli atti che
l’Ufficio ha tentato di retrocedere all’escussa il saldo non utilizzato
dell’anticipo versato nel 2006. Ciò posto, si potrebbe effettivamente chiedersi
se l’Ufficio poteva legittimamente impiegare tale saldo per pagare altre spese
esecutive, che di regola devono essere anticipate dai creditori (art. 68 LEF).
La questione può però essere lasciata irrisolta, siccome l’Ufficio ha informato
l’escussa delle sue decisioni. Pur contestando la tempestività di siffatta
informazione, i ricorrenti ammettono che la madre ne ha avuto conoscenza. La
censura risulta pertanto tardiva e di conseguenza irricevibile.
5.2
I ricorrenti
contestano d’altronde l’importo, a loro modo di vedere eccessivo, dell’anticipo
di cui alla decisione impugnata. Ritengono ch’esso non dovrebbe superare fr.
5'000.--. L’Ufficio rileva a giusto titolo che l’importo richiesto deve servire
ad allestire una nuova perizia non solo dei fondi oggetto della prima perizia
dell’arch. __________ del 2006, costata fr. 3'050.--, ma pure dei fondi mapp.
n. __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________,
e n. __________ RFD di __________. A titolo comparativo, le nuove perizie del
2010.
sono costate fr. 7'326.--. Tenuto conto del fatto che queste ultime, in
parte, erano solo aggiornamenti delle perizie del 2006, l’importo di fr.
10'000.-- stabilito dall’Ufficio appare senz’altro adeguato, poiché il nuovo
perito dovrà ricominciare il lavoro daccapo. Il saldo attuale dell’anticipo
versato nel 2006, pari a fr. 1'265,25, è da considerare quale acconto
dell’anticipo oggetto del ricorso. Il ricorso va quindi accolto in questa
limitata misura.
6.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 97 LEF, 9 RFF, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Le procedure
dipendenti dai ricorsi 16 febbraio e 14 marzo 2012 di RI 1 e RI 2 sono
congiunte.
2.
Nella misura
in cui è ricevibile, il ricorso 16 febbraio 2012 è respinto.
3.
Il ricorso
14.
marzo 2012 è parzialmente accolto.
3.1
Di conseguenza, è
assegnato a RI 1 e a RI 2 un termine di 10 giorni a contare dalla
ricezione del presente giudizio per versare all’Ufficio esecuzione e fallimenti
di Blenio un importo di fr. 8'734,5 quale anticipo delle spese per
l’allestimento di nuove perizie dei fondi da realizzare, con l’avvertenza che
se tale versamento non sarà tempestivamente effettuato il loro diritto ad una
seconda perizia decadrà e i valori di stima già stabiliti saranno confermati.
4.
Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
5.
Notificazione
a:
–
–
–
–
– avv.
Comunicazione all’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Blenio, per il tramite dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.