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Decisione

15.2012.17

Realizzazione fondi. Assenza d'obbligo d'indicare i rimedi di diritto nelle decisione degli UEF. Stima. Fissazione dell'importo dell'anticipo delle spese di perizia

30 maggio 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con domanda 11

dicembre 2007, PI 3, nelle esecu­zioni n. __________ e __________ in

realizzazione di pegno dirette contro PI 7, ha chiesto la realizzazione dei

fondi gravati da pegno, ossia i mapp. n. __________ RFD di __________,

rispettivamente n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escus­sa.

B. Con domanda 22

gennaio 2008, PI 1, nell’esecu­zione n. __________ in realizzazione di pegno

diretta contro PI 7, ha chiesto la realizzazione dei fondi gravati da pegno,

ossia i mapp. n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________

RFD di __________, n. __________ RFD di __________-__________ __________, n. __________

RFD di __________, n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________,

di proprietà dell’escus­sa.

C. Con domanda 18

febbraio 2008, i cessionari del credito che __________ G__________ aveva fatto

valere con l’esecuzione n. __________ nei confronti di PI 7, ovvero la PI 4, lo

PI 5, gli PI 6 e l’avv. PI 2, hanno chiesto la realizzazione di parte dei beni

pignorati il 20 dicembre 2005 e il 13 ottobre 2007, ossia il fondo mapp. n. __________

RFD di __________ e il mapp. n. __________ RFD di __________, entrambi di proprietà

dell’escus­sa.

D. Il 27 marzo 2009, l’UEF

di Blenio ha pubblicato l’asta dei fondi mapp. n. __________ e __________ RFD __________,

n. __________ RFD __________ e n. __________ RFD di __________. Un primo

ricorso dell’escussa è stato respinto dalla Camera con decisione 4 maggio 2009

(inc. 15.09.39). In seguito alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso

al Tribunale federale che PI 7 aveva interposto il 25 maggio 2009 contro la

sentenza cantonale, l’Ufficio ha annullato le aste in questione il 5 giugno

2009. Il 2 febbraio 2010, dando seguito alla decisione 18 giugno 2009 di questa

Camera (inc. 15.09.61), l’Ufficio ha incaricato l’arch. __________ B__________,

dandone comunicazione anche all’e­scus­sa, di procedere all’aggiornamento delle

perizie estimative eseguite nel febbraio 2006

in merito alle particelle n. __________ RFD di __________, n. __________ e __________

RFD di __________, n. __________ RFD di __________, n. __________ e __________

RFD di __________, e all’allestimento di nuove perizie circa le particelle n. __________,

__________, __________, __________ e __________ RFD di __________, e n. __________

RFD di __________. Il 16 marzo 2010 (inc. 15.10.31), la Camera ha respinto un ulteriore

ricorso di PI 7 contro tale decisione, precisando che se l’escussa avesse

dissentito dalle risultanze dei referti peritali, per l'art. 9 cpv. 2 RFF essa

avrebbe potuto chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di

altro perito, previo deposito delle spese occorrenti. Il 26 luglio 2010, il

Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato

dall’escussa contro la sentenza cantonale (STF 5A_282/2010). Il costo delle

nuove perizie, pari a fr. 7'326.--, è stato pagato il 2 febbraio 2011 con

l’anticipo di fr. 10'000.-- versato il 31 ottobre 2008 dalla procedente PI 1.

E. PI 7 è deceduta il 31

gennaio 2011. Il 27 gennaio 2012, i titolari del credito di cui all’esecuzione

n. __________ hanno chiesto la sua continuazione contro la successione, ovvero

contro i figli RI 1 e RI 2 (cfr. certificato ereditario dell’11 maggio 2011).

F. Il 17

febbraio 2012, l’Ufficio ha provveduto a nuovamente pubblicare l’asta dei

fondi.

G. Con ricorso 16

febbraio 2012, RI 1 e RI 2 impugnano detta pubblicazione, facendo valere che

l’avviso d’incanto da loro ricevuto non contiene “istruzione di diritto” e che

non hanno avuto modo di prendere visione delle stime peritali, con cui non concordano.

Chiedono pertanto l’allestimento di una nuova perizia, segnalando di essere in

procinto di concludere la vendita di due fondi per il doppio dell’importo della

stima peritale e che già nel 2008 un altro fondo è stato venduto per il doppio

dell’importo stimato dal perito.

H. Con decisione 29

febbraio 2012, l’Ufficio ha impartito ai ricorrenti un termine di 10 giorni per

anticipare le spese di una nuova perizia, determinate in fr. 10'000.--.

I. Con un secondo

ricorso del 14 marzo 2012 (presentato in lingua tedesca e poi tradotta in

lingua italiana), RI 1 e RI 2 impugnano anche la decisione del 29 febbraio

2012, contestando l’ammontare dell’anticipo richiesto, siccome l’ultima fattura

per una stima richiesta dalla defunta madre era inferiore a fr. 5'000.--.

D’altronde, essi sostengono che quest’ultima aveva comunque già prestato un

anticipo spese di fr. 10'000.-- nel 2008, contestando l’uso fattone

dall’Ufficio, che con parte di tale importo ha pagato i premi

dell’assicurazione immobili per i fondi pignorati, mentre con l’assicurazione

conclusa dalla madre con l’AXA per tutti i suoi fondi i premi sarebbero potuti

essere dimezzati.

L. Il 20 marzo 2012, è

stato concesso effetto sospensivo al secondo ricorso.

M. Sulle osservazioni

delle parti e dell’Ufficio in merito ad entrambi i ricorsi si dirà, per quanto

necessario ai fini del giudizio, nei prossimi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Più

ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un

solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo

d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il

medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti,

possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm

non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo

tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.

1.1

Il giudizio di

congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola

sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha

natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte

conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano

separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF

16.

febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211],

cons. 1a; cfr. pure Cometta,

Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n.

2.1.1

a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).

1.2

Nel

caso concreto, i due ricorsi vertono sulle stesse esecuzioni e sono interdipendenti,

siccome il secondo provvedimento impugnato evade in parte il primo ricorso. Le

due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia

processuale ed evase con una sola sentenza.

2.

Con il primo

ricorso, gli escussi si lamentano che l’avviso d’in­canto da loro ricevuto non

conteneva “istruzione di diritto”, ovvero, da quanto è dato di capire, era

privo di menzione dei rimedi giuridici. Ora, se l’art. 20a cpv. 2 n. 4 LEF

prescrive l’indica­zione dei rimedi di diritto nelle decisioni delle autorità

di vigilanza, nessuna norma impone invece una simile indicazione nelle

decisioni degli uffici d’esecuzione e fallimenti (DTF 123 II 238; 98 Ib 338;

CEF 13 settembre 2010, inc. 15.10.105). Del resto, la possibilità d’impugnare

ogni provvedimento degli uffici d’esecuzi­one con un ricorso ai sensi dell’art.

17.

LEF appare ben nota ai ricorrenti – come lo era alla defunta madre –, come

dimostrano i ricorsi in esame.

3.

Giusta l’art. 97

cpv. 1 LEF, il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove

occorra, da periti. Il valore di stima determinante è quello riferito al prezzo

che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all'asta eseguita nei

termini di legge, ossia a breve termine (CEF 2 giugno 2005, inc. 15.05.47,

cons. 3; Foëx, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 10 ad art. 97,

con rif.). A prescindere dal fatto che i ricorrenti non hanno portato

alcuna prova delle proprie affermazioni, è quindi irrilevante in questa sede

ch’essi siano, a loro dire, in procinto di concludere la vendita di due fondi

per il doppio dell’im­porto della stima peritale o che già nel 2008 un altro

fondo sia stato venduto per il doppio dell’importo stimato dal perito. La stima

ai sensi dell’art. 97 cpv. 1 LEF tiene infatti conto delle peculiarità connesse

ad una vendita forzata, e in particolare del fatto che l’ufficio d’esecuzione

non può, senza l’accordo delle parti, differire l’asta oltre le scadenze esigue

stabilite dalla legge (cfr. art. 133 e 156 cpv. 1 LEF) ad un momento ritenuto

più favorevole per l’otteni­mento di un ricavato più elevato. Del resto, la

stima ha un valore meramente indicativo e la legge tiene conto degli interessi

legittimi del debitore, consentendo all’ufficio, se del caso, di vendere i beni

a trattative private, a precise condizioni la cui realizzazione però non

dipende da semplici affermazioni dell’e­scusso (cfr. art. 143b e 156 cpv. 1

LEF).

4.

Ai ricorrenti va

invece data ragione, laddove sostengono di aver un diritto a chiedere una nuova

stima, ciò che deriva dall’art. 9 cpv. 2 RFF ed è peraltro stato esplicitamente

ricordato dalla Camera nella sentenza del 16 marzo 2010 (inc. 15.10.31, cfr. supra

ad D). Non risulta infatti dall’incarto che le nuove stime dell’arch. B__________

siano state comunicate ai ricorrenti – né alla defunta madre – prima della

pubblicazione tempestivamente impugnata. L’Ufficio non ha del resto

misconosciuto tale facoltà, poiché ha impartito loro un termine per anticipare

le spese delle seconde perizie. La censura risulta quindi priva di oggetto.

5.

In merito al secondo

ricorso, l’Ufficio, nelle sue osservazioni del 20 aprile 2012, precisa che

l’anticipo di fr. 10'000.-- effettuato da PI 7 il 20 luglio 2006, riguardava

unicamente la perizia dei fondi part. n. __________ di __________, __________

RFD di __________, n. __________ e __________ RFD di __________, n. __________

RFD di __________ nonché n. __________ e __________ RFD di __________. Non

avendo l’escussa provveduto a comunicare i riferimenti del conto sul quale

riversare l’eccedenza di fr. 6'950.--, l’Ufficio, il 26 marzo 2007,

ha prelevato la somma di fr. 4'271,45 per pagare i premi dell’assicurazione

immobili conclusa con la Winterthur per l’anno 2007 e il 12 febbraio 2008

ha prelevato ulteriori fr. 413.30 per pagare i premi dell’assicurazione di

responsabilità civile nonché fr. 1'000.-- per tacitare le spese di giustizia

connesse alle cinque cause di sfratto promosse dall’amministratrice degli

stabili pignorati designata dall’Ufficio (la fiduciaria __________) nei confronti

dell’inquilino __________. Il saldo attuale dell’anticipo ammonta pertanto a

fr. 1'265,25 (10'000 ./. 3'050 ./. 4'271,45 ./. 413.30 ./. 1'000). Le altre

spese d’amministrazione, in particolare gli altri premi assicurativi, sono

state pagate con il provento della locazione di parte dei fondi pignorati

(subdelegata a RI 1 dalla fiduciaria __________ dall’ottobre 2008 al 30 aprile

2012) e con gli anticipi versati dai creditori. Da parte loro, i ricorrenti contestano

l’utilizzo dell’anticipo fatto dall’Ufficio, asseverando che se l’eccedenza

fosse stata retrocessa alla madre, essa avrebbe potuto pagare i premi convenuti

con l’__________ per tutti i suoi fondi, il cui importo sarebbe pari alla metà

dei premi pagati dall’Ufficio.

5.1

Risulta dagli atti che

l’Ufficio ha tentato di retrocedere all’escussa il saldo non utilizzato

dell’anticipo versato nel 2006. Ciò posto, si potrebbe effettivamente chiedersi

se l’Ufficio poteva legittimamente impiegare tale saldo per pagare altre spese

esecutive, che di regola devono essere anticipate dai creditori (art. 68 LEF).

La questione può però essere lasciata irrisolta, siccome l’Ufficio ha informato

l’escussa delle sue decisioni. Pur contestando la tempestività di siffatta

informazione, i ricorrenti ammettono che la madre ne ha avuto conoscenza. La

censura risulta pertanto tardiva e di conseguenza irricevibile.

5.2

I ricorrenti

contestano d’altronde l’importo, a loro modo di vedere eccessivo, dell’anticipo

di cui alla decisione impugnata. Ritengono ch’esso non dovrebbe superare fr.

5'000.--. L’Ufficio rileva a giusto titolo che l’importo richiesto deve servire

ad allestire una nuova perizia non solo dei fondi oggetto della prima perizia

dell’arch. __________ del 2006, costata fr. 3'050.--, ma pure dei fondi mapp.

n. __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________,

e n. __________ RFD di __________. A titolo comparativo, le nuove perizie del

2010.

sono costate fr. 7'326.--. Tenuto conto del fatto che queste ultime, in

parte, erano solo aggiornamenti delle perizie del 2006, l’importo di fr.

10'000.-- stabilito dall’Ufficio appare senz’altro adeguato, poiché il nuovo

perito dovrà ricominciare il lavoro daccapo. Il saldo attuale dell’anticipo

versato nel 2006, pari a fr. 1'265,25, è da considerare quale acconto

dell’anticipo oggetto del ricorso. Il ricorso va quindi accolto in questa

limitata misura.

6.

Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 97 LEF, 9 RFF, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Le procedure

dipendenti dai ricorsi 16 febbraio e 14 marzo 2012 di RI 1 e RI 2 sono

congiunte.

2.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso 16 febbraio 2012 è respinto.

3.

Il ricorso

14.

marzo 2012 è parzialmente accolto.

3.1

Di conseguenza, è

assegnato a RI 1 e a RI 2 un termine di 10 giorni a contare dalla

ricezione del presente giudizio per versare all’Ufficio esecuzione e fallimenti

di Blenio un importo di fr. 8'734,5 quale anticipo delle spese per

l’allestimento di nuove perizie dei fondi da realizzare, con l’avvertenza che

se tale versamento non sarà tempestivamente effettuato il loro diritto ad una

seconda perizia decadrà e i valori di stima già stabiliti saranno confermati.

4.

Non si prelevano

spese né si assegnano indennità.

5.

Notificazione

a:

– avv.

Comunicazione all’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Blenio, per il tramite dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Bellinzona.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.