15.2012.19
Comminatoria di fallimento. Ricorso respinto in quanto fondato esclusivamente su motivi di merito
23 febbraio 2012Italiano4 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2012.19
Data decisione, Autorità:
23.02.2012, CEF
Titolo:
Comminatoria di fallimento. Ricorso respinto in quanto fondato esclusivamente su motivi di merito
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 160 LEF
Incarto n.
15.2012.19
Lugano
23 febbraio
2012
FP/ls/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 febbraio 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della comminatoria
di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente
da
CO 1
patrocinata dall’ __________,
viste le osservazioni:
-
16 febbraio 2012 di __________ SA;
-
20 febbraio 2102 dell’CO 1;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con
precetto esecutivo nr. __________ del 2/4.5.2011 dell’CO 1, __________ SA ha
escusso RI 1 per l’incasso della somma di fr. 39'618.65 oltre interessi e spese.
B. Interposta
tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 21 ottobre 2011
la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore __________, il
quale con decisione 6 dicembre 2011 (SO.2011.1134) ha accolto la domanda.
C. Fondandosi su tale sentenza, in data 6 febbraio 2012 __________ SA ha
chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, di modo che il 7 febbraio 2012 CO 1 ha emesso a carico dell’escussa la comminatoria di fallimento, che è stata notificata
all’interessata il giorno successivo.
D. Con ricorso 14 febbraio 2012 RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento,
asserendo che per svista non aveva provveduto a inoltrare le proprie
osservazioni all’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione proposta nei
suoi confronti dall’escutente il 21 ottobre 2011, motivo per cui essa ritiene ora
di poter addurre le proprie ragioni nell’ambito della presente procedura
esecutiva, segnatamente eccependo il ritardo con il quale la ditta istante
avrebbe fornito la propria prestazione e proponendosi, per finire, di concludere
un accordo di pagamento con la controparte.
Nelle
rispettive osservazioni, sia __________ SA che l’CO 1 chiedono la reiezione del
reclamo.
Considerandi
in diritto:
1.
Contro
la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso
all’autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. jaeger/walder/kull/kottmann,
Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997/99, n. 3 ad
art. 160; ottomann/markus, Basler
Kommentar zum SchGK, vol II, Basilea 2010, n 6 ad art. 150; gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:
- l’escusso reputa di non
essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento ( art. 39 e 40 LEF);
- l’esecuzione è riferita
a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è pendente azione di
disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio
dell’opposizione;
- la decisione (sommaria o
di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva;
- l’escusso sostiene che
la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione
incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 93 II 33 consid. 2);
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
2.
Nella
fattispecie la reclamante non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si
propone per contro di contestare la pretesa posta in esecuzione per mere
ragioni di merito, ragioni che essa avrebbe però dovuto con ogni evidenza fare
valere – come da essa indirettamente riconosciuto – davanti al giudice del rigetto.
3.
Emanando la comminatoria di fallimento sulla base della decisione di
rigetto provvisorio dell’opposizione - passata in giudicato - annessa alla
domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’CO 1 ha quindi agito correttamente. Ne consegue pertanto la reiezione del ricorso.
4.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
61.
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17,
39, 40, 43 LEF, 61 cpv. 1 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
-
RI 1 ;
-
__________ .
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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