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Decisione

15.2012.19

Comminatoria di fallimento. Ricorso respinto in quanto fondato esclusivamente su motivi di merito

23 febbraio 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetto esecutivo nr. __________ del 2/4.5.2011 dell’CO 1, __________ SA ha

escusso RI 1 per l’incasso della somma di fr. 39'618.65 oltre interessi e spese.

B. Interposta

tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 21 ottobre 2011

la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore __________, il

quale con decisione 6 dicembre 2011 (SO.2011.1134) ha accolto la domanda.

C. Fondandosi su tale sentenza, in data 6 febbraio 2012 __________ SA ha

chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, di modo che il 7 febbraio 2012 CO 1 ha emesso a carico dell’escussa la comminatoria di fallimento, che è stata notificata

all’interessata il giorno successivo.

D. Con ricorso 14 febbraio 2012 RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento,

asserendo che per svista non aveva provveduto a inoltrare le proprie

osservazioni all’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione proposta nei

suoi confronti dall’escutente il 21 ottobre 2011, motivo per cui essa ritiene ora

di poter addurre le proprie ragioni nell’ambito della presente procedura

esecutiva, segnatamente eccependo il ritardo con il quale la ditta istante

avrebbe fornito la propria prestazione e proponendosi, per finire, di concludere

un accordo di pagamento con la controparte.

Nelle

rispettive osservazioni, sia __________ SA che l’CO 1 chiedono la reiezione del

reclamo.

Considerandi

in diritto:

1.

Contro

la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso

all’autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. jaeger/walder/kull/kottmann,

Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997/99, n. 3 ad

art. 160; ottomann/markus, Basler

Kommentar zum SchGK, vol II, Basilea 2010, n 6 ad art. 150; gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

- l’escusso reputa di non

essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento ( art. 39 e 40 LEF);

- l’esecuzione è riferita

a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

- è pendente azione di

disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio

dell’opposizione;

- la decisione (sommaria o

di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva;

- l’escusso sostiene che

la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione

incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 93 II 33 consid. 2);

Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

2.

Nella

fattispecie la reclamante non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si

propone per contro di contestare la pretesa posta in esecuzione per mere

ragioni di merito, ragioni che essa avrebbe però dovuto con ogni evidenza fare

valere – come da essa indirettamente riconosciuto – davanti al giudice del rigetto.

3.

Emanando la comminatoria di fallimento sulla base della decisione di

rigetto provvisorio dell’opposizione - passata in giudicato - annessa alla

domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’CO 1 ha quindi agito correttamente. Ne consegue pertanto la reiezione del ricorso.

4.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

61.

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17,

39, 40, 43 LEF, 61 cpv. 1 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

-

RI 1 ;

-

__________ .

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La

segretaria

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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