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Decisione

15.2012.2

Avviso di pignoramento. Ricorso fondato sul fatto che sarebbe intenzione dell'escusso adire il Tribunale federale. Ricorso respinto

19 gennaio 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.2

Lugano

19 gennaio 2012

FP/ec/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta

dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Bozzini

e Epiney-Colombo

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuend

viste le

osservazioni presentate il 13 gennaio 2012 dall’Ufficio di esecuzione e

fallimenti del Distretto di Riviera, per il tramite dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti del Distretto di Bellinzona, chiedenti la reiezione del gravame,

esaminati atti e

documenti,

ritenuto in

fatto e considerato in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ del 15/18.3.2011 dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera PI 1 ha escusso RI 1 per

l’incasso di fr. 3'269.15 oltre interessi e spese esecutive, indicando quali

titolo del credito le sentenze emanate il 20 agosto e il 12 novembre 2009 dalla

Pretura di Biasca nella vertenza __________;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 2 giugno

2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace del

circolo della Riviera;

che

con decisione del 21 settembre 2011 – notificata alle parti nei suoi dispositivi

in applicazione dell’ 239 cpv. 1 lett. b CPC – il Giudice di pace ha accolto

l’istanza, rigettando pertanto in via provvisoria l’opposizione al precetto

esecutivo in rassegna per la somma richiesta, con l’avvertenza (v. dispositivo

n. 3) che la motivazione scritta del proprio giudizio sarà fatta pervenire solo

se una delle parti lo chiede entro 10 giorni dalla comunicazione della

decisione, ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia

all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e ne

comporta la crescita in giudicato;

che

nel contempo (v. dispositivo n. 4) il primo giudice ha avvertito le parti che

Considerandi

l’escusso, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, può domandare con

la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo

dell’esecuzione, ritenuto che se l’escusso omette di fare tale domanda o se

questa è respinta, il rigetto dell’opposizione diventa definitivo (art. 83 cpv.

2.

e 3 LEF);

che

il convenuto non si è avvalso però di nessuna delle citate facoltà, di modo che

in data 9 ottobre 2011 il Giudice di pace ha certificato la crescita in

giudicato della propria decisione;

che

sulla base della domanda di prosecuzione dell’esecuzione presentata dal

procedente il 2 dicembre 2011, il 5 dicembre successivo l’Ufficio di esecuzione

e fallimenti del Distretto di Riviera ha trasmesso all’escusso l’avviso di

pignoramento previsto per il giorno 8 febbraio 2012, pomeriggio, al suo

domicilio;

che

contro tale atto insorge RI 1 con ricorso del 13 dicembre 2011 - seguito da un

complemento 24/27 dicembre 2011 - asserendo in estrema sintesi che è sua

intenzione ricorrere al Tribunale federale per far stabilire la validità della

disdetta (del contratto di locazione) del 6 aprile 2009, compo-nente essenziale

della procedura esecutiva, di modo che l’atto di pignoramento è da considerare

prematuro e va quindi respinto “a volta di corriere” al mittente, che non ha

rispettato i tempi e i modi nella sua domanda;

che

con osservazioni del 13 gennaio 2012 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti ha

chiesto la reiezione del ricorso, ricordando che in data 2 dicembre 2011

l’escutente ha inoltrato domanda di prosecuzione dell’esecuzione allegando alla

medesima la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione del 21 settembre

2011.

del Giudice di pace del circolo della Riviera, sulla quale figura apposta

l’attestazione di crescita in giudicato;

che,

nella fattispecie, l’ufficio ha agito correttamente;

che

l’opposizione al precetto esecutivo sospende l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF);

che

il creditore procedente può perciò chiedere la continuazione dell’esecuzione

(art. 88 LEF) solo in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga

l’opposizione, ritenuto che gli organi di esecuzione che continuano un’esecuzione

senza che sia stata validamente tolta l’opposizione ad un precetto esecutivo

violano la LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 consid. 3.3.1);

che

già si è visto che, confrontato con la decisione con la quale il Giudice di

pace del circolo del Ticino ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del

Distretto di Riviera, l’escusso è rimasto passivo, ovvero non ha chiesto la

motivazione della relativa decisione notificatagli solo nei suoi dispositivi (ciò

che ne ha comportato la sua crescita in giudicato; cfr. art. 239 cpv. 2 CPC), e

nemmeno ha inoltrato un’azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2

LEF, il che ha fatto sì che il rigetto dell’opposizione diventasse definitivo

(art. 83 cpv. 3 LEF);

che

ne discende pertanto la reiezione del ricorso, al quale l’escusso ha peraltro annesso

atti riferiti alla procedura esecutiva da lui promossa contro PI 1 e __________

M__________, sfociata nella decisione - a lui sfavorevole - del Giudice di pace

del circolo di Riviera del 14 ottobre 2011 (inc. 145 n. S), la quale è stata in

seguito confermata da questa Camera con sentenza del 31 ottobre 2011 (inc.

14.2011

);

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2.

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a.

-

-

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera per il tramite

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.