15.2012.2
Avviso di pignoramento. Ricorso fondato sul fatto che sarebbe intenzione dell'escusso adire il Tribunale federale. Ricorso respinto
19 gennaio 2012Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2012.2
Lugano
19 gennaio 2012
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Bozzini
e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuend
viste le
osservazioni presentate il 13 gennaio 2012 dall’Ufficio di esecuzione e
fallimenti del Distretto di Riviera, per il tramite dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti del Distretto di Bellinzona, chiedenti la reiezione del gravame,
esaminati atti e
documenti,
ritenuto in
fatto e considerato in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ del 15/18.3.2011 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera PI 1 ha escusso RI 1 per
l’incasso di fr. 3'269.15 oltre interessi e spese esecutive, indicando quali
titolo del credito le sentenze emanate il 20 agosto e il 12 novembre 2009 dalla
Pretura di Biasca nella vertenza __________;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 2 giugno
2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace del
circolo della Riviera;
che
con decisione del 21 settembre 2011 – notificata alle parti nei suoi dispositivi
in applicazione dell’ 239 cpv. 1 lett. b CPC – il Giudice di pace ha accolto
l’istanza, rigettando pertanto in via provvisoria l’opposizione al precetto
esecutivo in rassegna per la somma richiesta, con l’avvertenza (v. dispositivo
n. 3) che la motivazione scritta del proprio giudizio sarà fatta pervenire solo
se una delle parti lo chiede entro 10 giorni dalla comunicazione della
decisione, ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia
all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e ne
comporta la crescita in giudicato;
che
nel contempo (v. dispositivo n. 4) il primo giudice ha avvertito le parti che
Considerandi
l’escusso, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, può domandare con
la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo
dell’esecuzione, ritenuto che se l’escusso omette di fare tale domanda o se
questa è respinta, il rigetto dell’opposizione diventa definitivo (art. 83 cpv.
2.
e 3 LEF);
che
il convenuto non si è avvalso però di nessuna delle citate facoltà, di modo che
in data 9 ottobre 2011 il Giudice di pace ha certificato la crescita in
giudicato della propria decisione;
che
sulla base della domanda di prosecuzione dell’esecuzione presentata dal
procedente il 2 dicembre 2011, il 5 dicembre successivo l’Ufficio di esecuzione
e fallimenti del Distretto di Riviera ha trasmesso all’escusso l’avviso di
pignoramento previsto per il giorno 8 febbraio 2012, pomeriggio, al suo
domicilio;
che
contro tale atto insorge RI 1 con ricorso del 13 dicembre 2011 - seguito da un
complemento 24/27 dicembre 2011 - asserendo in estrema sintesi che è sua
intenzione ricorrere al Tribunale federale per far stabilire la validità della
disdetta (del contratto di locazione) del 6 aprile 2009, compo-nente essenziale
della procedura esecutiva, di modo che l’atto di pignoramento è da considerare
prematuro e va quindi respinto “a volta di corriere” al mittente, che non ha
rispettato i tempi e i modi nella sua domanda;
che
con osservazioni del 13 gennaio 2012 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti ha
chiesto la reiezione del ricorso, ricordando che in data 2 dicembre 2011
l’escutente ha inoltrato domanda di prosecuzione dell’esecuzione allegando alla
medesima la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione del 21 settembre
2011.
del Giudice di pace del circolo della Riviera, sulla quale figura apposta
l’attestazione di crescita in giudicato;
che,
nella fattispecie, l’ufficio ha agito correttamente;
che
l’opposizione al precetto esecutivo sospende l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF);
che
il creditore procedente può perciò chiedere la continuazione dell’esecuzione
(art. 88 LEF) solo in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga
l’opposizione, ritenuto che gli organi di esecuzione che continuano un’esecuzione
senza che sia stata validamente tolta l’opposizione ad un precetto esecutivo
violano la LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 consid. 3.3.1);
che
già si è visto che, confrontato con la decisione con la quale il Giudice di
pace del circolo del Ticino ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del
Distretto di Riviera, l’escusso è rimasto passivo, ovvero non ha chiesto la
motivazione della relativa decisione notificatagli solo nei suoi dispositivi (ciò
che ne ha comportato la sua crescita in giudicato; cfr. art. 239 cpv. 2 CPC), e
nemmeno ha inoltrato un’azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2
LEF, il che ha fatto sì che il rigetto dell’opposizione diventasse definitivo
(art. 83 cpv. 3 LEF);
che
ne discende pertanto la reiezione del ricorso, al quale l’escusso ha peraltro annesso
atti riferiti alla procedura esecutiva da lui promossa contro PI 1 e __________
M__________, sfociata nella decisione - a lui sfavorevole - del Giudice di pace
del circolo di Riviera del 14 ottobre 2011 (inc. 145 n. S), la quale è stata in
seguito confermata da questa Camera con sentenza del 31 ottobre 2011 (inc.
14.2011
);
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2.
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a.
-
-
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera per il tramite
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.