15.2012.20
Pignoramento di mobili e fondi. Contestazione della stima dei mobili e del pignoramento dei fondi. Asserita transazione nell'azione di disconoscimento di debito. Richiesta di pignorare una cartella ip
7 marzo 2012Italiano9 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2012.20
Data decisione, Autorità:
07.03.2012, CEF
Ricorso:
TF,5A_225/2012, 26.9.2012
Titolo:
Pignoramento di mobili e fondi. Contestazione della stima dei mobili e del pignoramento dei fondi. Asserita transazione nell'azione di disconoscimento di debito. Richiesta di pignorare una cartella ipotecaria anziché i fondi
ENTITÀ DEL PIGNORAMENTO
art. 83 cpv. 1 LEF
art. 95 LEF
art. 97 LEF
art. 9 cpv. 1 LPR
art. 13 RFF
art. 35 cpv. 2 RFF
Incarto n.
15.2012.20
Lugano
7 marzo 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sui ricorsi 1° luglio 2011 e 6 febbraio 2012
di
RE 1
patr. dall’avv. __________, __________
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di
pignoramento eseguito il 23 marzo 2011 nei confronti della ricorrente nelle
esecuzioni n. __________ e __________ (gruppo n. __________) promosse da
PI 2, __________
patrocinata dall’avv. PA 3, __________
PI 3, __________
patrocinata dall’avv. PA 4, __________
rispettivamente contro il verbale di pignoramento eseguito
il 15 novembre 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa da
PI 1
patrocinato dall’ PA 1
viste le
osservazioni 17 febbraio di PI 1 e 20 febbraio 2012 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. A
domanda di PI 3 e di PI 2, che procedono per l’incasso di fr. 92'467,71
(esecuzione n. __________), rispettivamente di fr. 106'210,35 (esecuzione n. __________),
oltre interessi e spese, l’CO 1, il 23 marzo 2011, ha proceduto al pignoramento provvisorio di tutto il mobilio di arredamento dell’abitazione
dell’escussa, RE 1, stimato in fr. 36'681.--, oltre ai fondi part. n. __________,
__________ e __________ RFD di __________, stimati in fr. 679'971.-- 313'635.--
e 162'000.-- e gravati collettivamente da ipoteche al portatore di fr.
3'000'000.-- in primo grado e di fr. 320'000.-- in secondo grado. Il verbale di
pignoramento è stato intimato alle parti solo il 20 giugno 2011 in quanto l’Ufficio aveva invano atteso la produzione da parte dell’escussa dei documenti
relativi ai suoi redditi e alla stima di alcuni dei beni mobili pignorati.
B. Con
ricorso 1° luglio 2011, RE 1 ha chiesto l’annullamento del verbale di pignoramento
limitatamente ai suoi beni immobiliari, l’incarico a un esperto esterno per la
stima dei beni mobili e la presa in considerazione della transazione
giudiziaria proposta dalla Pretura di Locarno nella causa di disconoscimento di
debito promossa nei confronti di PI 3, nonché di un’asserita rendita mensile
che l’escussa percepirebbe dalla successione P__________.
C. Come
richiesto dall’escussa (email del 13 luglio 2011, doc. E allegato alle osservazioni
dell’CO 1), l’Ufficio ha sospeso la procedura di ricorso in considerazione del
fatto che in entrambe le esecuzioni era pendente un’azione di disconoscimento
di debito e in attesa di un pagamento di fr. 225'000.-- promesso da un amico
della ricorrente, ing. __________, ma mai pervenuto sul conto dell’Ufficio
(cfr. i doc. E-F).
D. Il
15 novembre 2011, a domanda di PI 1, che procede con l’esecuzione n. __________
per l’incasso di fr. 223'658.-- oltre interessi e spese, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento definitivo dei beni già pignorati in precedenza (doc. H).
E. Con
decisione 2 dicembre 2011, l’Ufficio ha riattivato la procedura ricorsuale e il
20 dicembre ha impartito alla ricorrente un termine per depositare fr. 3'000.--
a copertura delle spese di perizia dei beni mobili, termine poi invano prorogato
fino al 20 gennaio 2012 (doc. I e L).
F. Il
26 gennaio 2012, l’Ufficio ha spedito a PI 1 un nuovo verbale di pignoramento,
che sostituisce quello del 15 novembre 2011, dal quale sono state estromessi i
beni mobili, dal momento che il valore degli stessi manifestamente non copre i
crediti di PI 2 e PI 3.
G. Con
nuovo ricorso del 6 febbraio 2012, RE 1 chiede l’annullamento anche di
quest’ultimo verbale di pignoramento, sostenendo che, in virtù dell’art. 95
LEF, i beni mobili dovrebbero essere pignorati in primo luogo. Al riguardo, richiama
l’incarto relativo all’azione di disconoscimento di debito promossa contro PI 3
e chiede all’Ufficio di pignorare la rendita mensile ch’essa percepirebbe dalla
successione P__________ così come la “cedola ipotecaria” che garantirebbe il credito
di PI 1.
H. Con
osservazioni 17 febbraio 2012, quest’ultimo si è opposto al ricorso, precisando
di non essere “disposto ad attendere ancora qualche mese”. Ritiene poi tardiva
la richiesta di pignoramento della cartella ipotecaria, che sarebbe dovuta
essere formulata con un ricorso contro l’esecuzione avviata in procedura
ordinaria.
I. Anche
l’Ufficio, nelle sue osservazioni 20 febbraio 2012, propone la reiezione del
ricorso, per motivi che andranno esposti, per quanto necessario ai fini del
giudizio, nei seguenti considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
I
ricorsi 1° luglio 2011 e 6 febbraio 2012 sono diretti contro atti esecutivi
incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti e possono quindi
essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm. Va
comunque ricordato all’CO 1, a futura memoria, che una copia del ricorso va in
ogni caso immediatamente comunicata per conoscenza all’autorità di vigilanza
(art. 9 cpv. 1 LPR), la quale è esclusivamente competente per eventualmente
sospendere la procedura ricorsuale, ciò che del resto nel caso concreto non era
del tutto evidente, siccome il pagamento di fr. 225'000.-- promesso dall’ing. __________
apparentemente avrebbe servito a disinteressare solo il creditore PI 1 e non i
creditori PI 2 e PI 3 (cfr. e-mail 25 luglio 2011 dell’avv. PA 2 e 13 agosto
2011.
dell’ing. __________, doc. E). Visto l’esito del presente giudizio, non si
ritiene necessario dare l’occasione ai creditori PI 2 e PI 3 di esprimersi sul
ricorso del 1° luglio 2011 (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).
2.
La
ricorrente non ha circostanziato la sua generica contestazione della stima dei
beni mobili pignorati né ha fatto uso della facoltà offertale di ottenere una
valutazione peritale, anticipandone le spese (cfr. supra ad E). Ai fini del
presente giudizio, è quindi vincolante la stima complessiva di fr. 36'681.--
determinata dall’Ufficio.
3.
La
ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno dell’asserita rendita
che percepirebbe dalla successione P__________ e, contrariamente a quanto
asserisce, il relativo “contratto” non figura negli atti dell’Ufficio, che del
resto afferma nelle proprie osservazioni di non aver ricevuto alcun documento
in merito, malgrado le abbia dato l’occasione di dimostrare le proprie
affermazioni. Non è pertanto possibile prenderle in considerazione.
4.
Un’eventuale
riduzione o annullamento del credito di PI 3 consecutiva all’asserita
transazione avvenuta in sede di disconoscimento di debito avrà effetti sul
piano esecutivo solo quando (e qualora) la decisione della Pretura che ne
prende atto sarà stata comunicata all’Ufficio o quando l’escutente avrà ritirato
l’esecuzione in toto o parzialmente (cfr. art. 8a cpv. 2 lett. a o c LEF). Nel
caso concreto, nessuna delle due ipotesi risulta essersi realizzata allo stadio
attuale della procedura. La circostanza è quindi irrilevante per il presente
giudizio.
5.
In
queste condizioni, è corretta la decisione dell’Ufficio di rinunciare a
pignorare i beni mobili a favore anche di PI 1, siccome il loro valore non
copre nemmeno i crediti di PI 2 e di PI 3 (cfr. art. 110 cpv. 3 LEF). Pure corretta
si rivela la decisione di pignorare anche i beni immobili dell’escussa, almeno
allo stadio attuale della procedura.
6.
Non
può essere dato seguito alla domanda della ricorrente tendente al pignoramento della
“cedola ipotecaria” anziché dei fondi stessi. Infatti, ciò presupporrebbe che
la stessa escussa sia titolare della cartella ipotecaria – ciò che non ha
dimostrato – e che il valore del titolo sia sufficiente a coprire i crediti
posti in esecuzione (cfr. art. 13 cpv. 1 RFF). Ora, se come sembra, la cartella
ipotecaria a cui si riferisce la ricorrente è quella di secondo grado, sulla
quale PI 1 pare vantare un diritto di pegno, il suo importo, pari a fr.
320'000.-- in capitale, non basta a coprire i crediti di tutti e tre creditori.
L’Ufficio era quindi tenuto a pignorare i fondi a favore almeno di PI 1, il quale
fa parte di un gruppo posteriore rispetto a quello formato dalle altre due creditrici
(cfr. art. 110 cpv. 2 LEF). Ma in tale circostanza, il pignoramento del fondo a
favore di PI 1 escludeva un pignoramento separato della cartella ipotecaria a
favore delle altre due creditrici (art. 13 cpv. 2 e 35 cpv. 2 RFF). D’altronde,
l’eventuale diritto di pegno (manuale) di PI 1 sulla cartella di secondo grado
non impedisce il pignoramento dei fondi, dal momento che l’escussa non ha
tempestivamente chiesto che PI 1 esercitasse il proprio diritto sull’oggetto
del pegno, mediante un ricorso contro il precetto esecutivo emesso in procedura
ordinaria (cfr. art. 41 cpv. 1bis LEF) ed è ora preclusa per far valere
tale eccezione (detta beneficium excussionis realis) (cfr. DTF 117 III
62.
cons. 2).
7.
Contrariamente
a quanto sostiene la ricorrente (e che è stato fatto proprio dall’Ufficio
quando ha sospeso la prima procedura di ricorso), il fatto che, nel primo
gruppo, siano pendenti le azioni di disconoscimento di debito non è di ostacolo
all’esecuzione del pignoramento provvisorio. Anzi, è proprio in considerazione
di siffatta ipotesi che il legislatore ha dato al creditore il diritto, incondizionato
(contrariamente al diritto all’erezione di un inventario conservativo di cui
all’art. 162 LEF), di ottenere il pignoramento provvisorio dei beni del
debitore (art. 83 cpv. 1 LEF), e ha nel contempo tenuto conto del contrapposto
interesse dell’escusso, negando al creditore la facoltà di chiederne la
realizzazione fintanto che il pignoramento rimane provvisorio (art. 118 LEF).
8.
Entrambi i ricorsi vanno pertanto
respinti.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 83 cpv. 1, 95, 110 LEF; 13, 35 RFF, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 1° luglio 2011 è respinto.
2.
Il
ricorso 6 febbraio 2011 è respinto.
3.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.
Intimazione
a: – avv. PA 2, __________;
– avv.
PA 3, __________;
–
avv. PA 4, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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