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Decisione

15.2012.20

Pignoramento di mobili e fondi. Contestazione della stima dei mobili e del pignoramento dei fondi. Asserita transazione nell'azione di disconoscimento di debito. Richiesta di pignorare una cartella ip

7 marzo 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. A

domanda di PI 3 e di PI 2, che procedono per l’incasso di fr. 92'467,71

(esecuzione n. __________), rispettivamente di fr. 106'210,35 (esecuzione n. __________),

oltre interessi e spese, l’CO 1, il 23 marzo 2011, ha proceduto al pignoramento provvisorio di tutto il mobilio di arredamento dell’abitazio­ne

dell’escussa, RE 1, stimato in fr. 36'681.--, oltre ai fondi part. n. __________,

__________ e __________ RFD di __________, stimati in fr. 679'971.-- 313'635.--

e 162'000.-- e gravati collettivamente da ipoteche al portatore di fr.

3'000'000.-- in primo grado e di fr. 320'000.-- in secondo grado. Il verbale di

pignoramento è stato intimato alle parti solo il 20 giugno 2011 in quanto l’Ufficio aveva invano atteso la produzione da parte dell’escussa dei documenti

relativi ai suoi redditi e alla stima di alcuni dei beni mobili pignorati.

B. Con

ricorso 1° luglio 2011, RE 1 ha chiesto l’annullamento del verbale di pignoramento

limitatamente ai suoi beni immobiliari, l’incarico a un esperto esterno per la

stima dei beni mobili e la presa in considerazione della transazione

giudiziaria proposta dalla Pretura di Locarno nella causa di disconoscimento di

debito promossa nei confronti di PI 3, nonché di un’asserita rendita mensile

che l’escussa percepirebbe dalla successione P__________.

C. Come

richiesto dall’escussa (email del 13 luglio 2011, doc. E allegato alle osservazioni

dell’CO 1), l’Ufficio ha sospeso la procedura di ricorso in considerazione del

fatto che in entrambe le esecuzioni era pendente un’azione di disconoscimento

di debito e in attesa di un pagamento di fr. 225'000.-- promesso da un amico

della ricorrente, ing. __________, ma mai pervenuto sul conto dell’Ufficio

(cfr. i doc. E-F).

D. Il

15 novembre 2011, a domanda di PI 1, che procede con l’esecuzione n. __________

per l’incasso di fr. 223'658.-- oltre interessi e spese, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento definitivo dei beni già pignorati in precedenza (doc. H).

E. Con

decisione 2 dicembre 2011, l’Ufficio ha riattivato la procedura ricorsuale e il

20 dicembre ha impartito alla ricorrente un termine per depositare fr. 3'000.--

a copertura delle spese di perizia dei beni mobili, termine poi invano prorogato

fino al 20 gennaio 2012 (doc. I e L).

F. Il

26 gennaio 2012, l’Ufficio ha spedito a PI 1 un nuovo verbale di pignoramento,

che sostituisce quello del 15 novembre 2011, dal quale sono state estromessi i

beni mobili, dal momento che il valore degli stessi manifestamente non copre i

crediti di PI 2 e PI 3.

G. Con

nuovo ricorso del 6 febbraio 2012, RE 1 chiede l’annullamento anche di

quest’ultimo verbale di pignoramento, sostenendo che, in virtù dell’art. 95

LEF, i beni mobili dovrebbero essere pignorati in primo luogo. Al riguardo, richiama

l’incarto relativo all’azione di disconoscimento di debito promossa contro PI 3

e chiede all’Ufficio di pignorare la rendita mensile ch’essa percepirebbe dalla

successione P__________ così come la “cedola ipotecaria” che garantirebbe il credito

di PI 1.

H. Con

osservazioni 17 febbraio 2012, quest’ultimo si è opposto al ricorso, precisando

di non essere “disposto ad attendere ancora qualche mese”. Ritiene poi tardiva

la richiesta di pignoramento della cartella ipotecaria, che sarebbe dovuta

essere formulata con un ricorso contro l’ese­cu­zione avviata in procedura

ordinaria.

I. Anche

l’Ufficio, nelle sue osservazioni 20 febbraio 2012, propone la reiezione del

ricorso, per motivi che andranno esposti, per quanto necessario ai fini del

giudizio, nei seguenti considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

I

ricorsi 1° luglio 2011 e 6 febbraio 2012 sono diretti contro atti esecutivi

incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti e possono quindi

essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm. Va

comunque ricordato all’CO 1, a futura memoria, che una copia del ricorso va in

ogni caso immediatamente comunicata per conoscenza all’autorità di vigilanza

(art. 9 cpv. 1 LPR), la quale è esclusivamente competente per eventualmente

sospendere la procedura ricorsuale, ciò che del resto nel caso concreto non era

del tutto evidente, siccome il pagamento di fr. 225'000.-- promesso dall’ing. __________

apparentemente avrebbe servito a disinteressare solo il creditore PI 1 e non i

creditori PI 2 e PI 3 (cfr. e-mail 25 luglio 2011 dell’avv. PA 2 e 13 agosto

2011.

dell’ing. __________, doc. E). Visto l’esito del presente giudizio, non si

ritiene necessario dare l’occasione ai creditori PI 2 e PI 3 di esprimersi sul

ricorso del 1° luglio 2011 (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).

2.

La

ricorrente non ha circostanziato la sua generica contestazione della stima dei

beni mobili pignorati né ha fatto uso della facoltà offertale di ottenere una

valutazione peritale, anticipandone le spese (cfr. supra ad E). Ai fini del

presente giudizio, è quindi vincolante la stima complessiva di fr. 36'681.--

determinata dall’Uf­ficio.

3.

La

ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno dell’asserita rendita

che percepirebbe dalla successione P__________ e, contrariamente a quanto

asserisce, il relativo “contratto” non figura negli atti dell’Ufficio, che del

resto afferma nelle proprie osservazioni di non aver ricevuto alcun documento

in merito, malgrado le abbia dato l’occasione di dimostrare le proprie

affermazioni. Non è pertanto possibile prenderle in considerazione.

4.

Un’eventuale

riduzione o annullamento del credito di PI 3 consecutiva all’asserita

transazione avvenuta in sede di disconoscimento di debito avrà effetti sul

piano esecutivo solo quando (e qualora) la decisione della Pretura che ne

prende atto sarà stata comunicata all’Ufficio o quando l’escutente avrà ritirato

l’esecuzione in toto o parzialmente (cfr. art. 8a cpv. 2 lett. a o c LEF). Nel

caso concreto, nessuna delle due ipotesi risulta essersi realizzata allo stadio

attuale della procedura. La circostanza è quindi irrilevante per il presente

giudizio.

5.

In

queste condizioni, è corretta la decisione dell’Ufficio di rinunciare a

pignorare i beni mobili a favore anche di PI 1, siccome il loro valore non

copre nemmeno i crediti di PI 2 e di PI 3 (cfr. art. 110 cpv. 3 LEF). Pure corretta

si rivela la decisione di pignorare anche i beni immobili dell’e­scussa, almeno

allo stadio attuale della procedura.

6.

Non

può essere dato seguito alla domanda della ricorrente tendente al pignoramento della

“cedola ipotecaria” anziché dei fondi stessi. Infatti, ciò presupporrebbe che

la stessa escussa sia titolare della cartella ipotecaria – ciò che non ha

dimostrato – e che il valore del titolo sia sufficiente a coprire i crediti

posti in esecuzione (cfr. art. 13 cpv. 1 RFF). Ora, se come sembra, la cartella

ipotecaria a cui si riferisce la ricorrente è quella di secondo grado, sulla

quale PI 1 pare vantare un diritto di pegno, il suo importo, pari a fr.

320'000.-- in capitale, non basta a coprire i crediti di tutti e tre creditori.

L’Ufficio era quindi tenuto a pignorare i fondi a favore almeno di PI 1, il quale

fa parte di un gruppo posteriore rispetto a quello formato dalle altre due creditrici

(cfr. art. 110 cpv. 2 LEF). Ma in tale circostanza, il pignoramento del fondo a

favore di PI 1 escludeva un pignoramento separato della cartella ipotecaria a

favore delle altre due creditrici (art. 13 cpv. 2 e 35 cpv. 2 RFF). D’altronde,

l’eventuale diritto di pegno (manuale) di PI 1 sulla cartella di secondo grado

non impedisce il pignoramento dei fondi, dal momento che l’escussa non ha

tempestivamente chiesto che PI 1 esercitasse il proprio diritto sull’oggetto

del pegno, mediante un ricorso contro il precetto esecutivo emesso in procedura

ordinaria (cfr. art. 41 cpv. 1bis LEF) ed è ora preclusa per far valere

tale eccezione (detta beneficium excussionis realis) (cfr. DTF 117 III

62.

cons. 2).

7.

Contrariamente

a quanto sostiene la ricorrente (e che è stato fatto proprio dall’Ufficio

quando ha sospeso la prima procedura di ricorso), il fatto che, nel primo

gruppo, siano pendenti le azioni di disconoscimento di debito non è di ostacolo

all’esecuzione del pignoramento provvisorio. Anzi, è proprio in considerazione

di siffatta ipotesi che il legislatore ha dato al creditore il diritto, incondizionato

(contrariamente al diritto all’erezione di un inventario conservativo di cui

all’art. 162 LEF), di ottenere il pignoramento provvisorio dei beni del

debitore (art. 83 cpv. 1 LEF), e ha nel contempo tenuto conto del contrapposto

interesse dell’escus­so, negando al creditore la facoltà di chiederne la

realizzazione fintanto che il pignoramento rimane provvisorio (art. 118 LEF).

8.

Entrambi i ricorsi vanno pertanto

respinti.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 83 cpv. 1, 95, 110 LEF; 13, 35 RFF, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 1° luglio 2011 è respinto.

2.

Il

ricorso 6 febbraio 2011 è respinto.

3.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.

Intimazione

a: – avv. PA 2, __________;

– avv.

PA 3, __________;

avv. PA 4, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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