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Decisione

15.2012.22

Comminatoria di fallimento. Ricorso respinto in quanto fondato esclusivamente su motivi di merito

29 febbraio 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________ del

2/19.1.2012 PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso della somma di fr. 4'230.--

oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito “Fatture impagate.

Estratto conto del 20.12.11”.

Al precetto esecutivo

l’escussa non ha sollevato opposizione.

B. In data 10 febbraio 2012 la procedente ha

chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, di modo che il 14 febbraio 2012

l’Ufficio di esecuzione __________ ha emesso a carico dell’escussa la

comminatoria di fallimento, che è stata notificata all’interessata il giorno

successivo.

C. Con ricorso 20 febbraio 2012 RI 1 contesta

la comminatoria di fallimento, asserendo – in estrema sintesi – che il credito

all’origine della procedura esecutiva non è stato determinato correttamente e

che l’opposizione è stata fatta per errore alla creditrice, ancorché

riconoscendo di avere un debito nei suoi confronti;

D. Con osservazioni 27 febbraio 2012 l’Ufficio

di esecuzione __________ ha chiesto la reiezione del ricorso, rilevando che la

contestazione dell’insorgente riguarda il merito della fattispecie, ossia una

questione sottratta al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.

Considerandi

in diritto:

1.

Contro la notifica della comminatoria di

fallimento può essere formulato ricorso all’autorità di vigilanza unicamente

per ragioni formali (cfr. jaeger/walder/kull/kottmann,Bundesgesetz betreffend

Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; ottomann/markus, Basler Kommentar zum

SchkG,vol II, Basel 201, n. 6 ad art 1160; gilliéron,

Commentarie de la LP, vol. III, Losanna 2011, n. 18 ad art. 160 LEF), ad

esempio quando:

-

l’escusso reputa di non

essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

-

l’esecuzione è riferita

a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

-

è pendente azione di

disconoscimento di debito conseguente a una decisione di rigetto provvisorio

dell’opposizione;

-

la decisione (sommaria

o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva;

-

l’escusso sostiene che

la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione

incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 93 III 33 consid. 2).

2.

Per questioni di merito la via del ricorso

è invece preclusa.

3.

Nella fattispecie la ricorrente non si

avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per contro di contestare

la pretesa posta in esecuzione per ragioni di merito, ragioni che – come

correttamente sottolineato dall’Ufficio di esecuzione __________ – sfuggono però

al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza.

4.

Emanando la comminatoria d fallimento sulla

base del precetto esecutivo al quale l’escussa non ha sollevato opposizione

(art. 88 cpv. 1, 39 cpv. 1 n. 9 e 159 LEF), l’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di Lugano ha quindi agito correttamente. Ne consegue pertanto la

reiezione del ricorso.

5.

Non si preleva la tassa di giustizia e non

si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF,

pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese

e non si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

RI 1;

PI 1 .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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