15.2012.22
Comminatoria di fallimento. Ricorso respinto in quanto fondato esclusivamente su motivi di merito
29 febbraio 2012Italiano4 min
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AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2012.22
Data decisione, Autorità:
29.02.2012, CEF
Titolo:
Comminatoria di fallimento. Ricorso respinto in quanto fondato esclusivamente su motivi di merito
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 160 LEF
Incarto n.
15.2012.22
Lugano
29 febbraio
2012
FP/sl/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 febbraio 2012 di
RI 1
contro l’operato
dell’Ufficio di esecuzione __________ e meglio contro la comminatoria di
fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della
ricorrente da
PI 1
- viste le osservazioni 27 febbraio 2012 dell’Ufficio
di esecuzione __________;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________ del
2/19.1.2012 PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso della somma di fr. 4'230.--
oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito “Fatture impagate.
Estratto conto del 20.12.11”.
Al precetto esecutivo
l’escussa non ha sollevato opposizione.
B. In data 10 febbraio 2012 la procedente ha
chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, di modo che il 14 febbraio 2012
l’Ufficio di esecuzione __________ ha emesso a carico dell’escussa la
comminatoria di fallimento, che è stata notificata all’interessata il giorno
successivo.
C. Con ricorso 20 febbraio 2012 RI 1 contesta
la comminatoria di fallimento, asserendo – in estrema sintesi – che il credito
all’origine della procedura esecutiva non è stato determinato correttamente e
che l’opposizione è stata fatta per errore alla creditrice, ancorché
riconoscendo di avere un debito nei suoi confronti;
D. Con osservazioni 27 febbraio 2012 l’Ufficio
di esecuzione __________ ha chiesto la reiezione del ricorso, rilevando che la
contestazione dell’insorgente riguarda il merito della fattispecie, ossia una
questione sottratta al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.
Considerandi
in diritto:
1.
Contro la notifica della comminatoria di
fallimento può essere formulato ricorso all’autorità di vigilanza unicamente
per ragioni formali (cfr. jaeger/walder/kull/kottmann,Bundesgesetz betreffend
Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; ottomann/markus, Basler Kommentar zum
SchkG,vol II, Basel 201, n. 6 ad art 1160; gilliéron,
Commentarie de la LP, vol. III, Losanna 2011, n. 18 ad art. 160 LEF), ad
esempio quando:
-
l’escusso reputa di non
essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
-
l’esecuzione è riferita
a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è pendente azione di
disconoscimento di debito conseguente a una decisione di rigetto provvisorio
dell’opposizione;
-
la decisione (sommaria
o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva;
-
l’escusso sostiene che
la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione
incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 93 III 33 consid. 2).
2.
Per questioni di merito la via del ricorso
è invece preclusa.
3.
Nella fattispecie la ricorrente non si
avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per contro di contestare
la pretesa posta in esecuzione per ragioni di merito, ragioni che – come
correttamente sottolineato dall’Ufficio di esecuzione __________ – sfuggono però
al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza.
4.
Emanando la comminatoria d fallimento sulla
base del precetto esecutivo al quale l’escussa non ha sollevato opposizione
(art. 88 cpv. 1, 39 cpv. 1 n. 9 e 159 LEF), l’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Lugano ha quindi agito correttamente. Ne consegue pertanto la
reiezione del ricorso.
5.
Non si preleva la tassa di giustizia e non
si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF,
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese
e non si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
RI 1;
PI 1 .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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