15.2012.24
Contestazione dell'elenco oneri. Realizzazione di fondi agricoli. Seconda stima. Valore di stima. Assenza del requisito del prezzo non esorbitante. Prescrizione di crediti fiscali garantiti da un'ipot
7 marzo 2012Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2012.24
Lugano
7 marzo 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo
sul ricorso 9 febbraio 2012 di
RI
1
patrocinato
dall’avv. dott. PA 1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro l’elenco
oneri allestito il 25 gennaio 2012 nelle esecuzioni avviate nei confronti del
ricorrente da:
1. PI 2
2. PI 3
3. PI 5
1-3 rappr. dall’RA 1
4. PI 10
rappr. dall’PI 1, per
le es. n. , , , , e , dalla RA 3 , per l’es. n. , e dal RA 4 per l’es. n.
5. PI 4
6. PI 6
7. PI 7
8. PI 8
9. PI 9
rappr. dall’RA 2
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 16 dicembre 2011,
l’CO 1 ha pubblicato l’asta dei fondi part. n. __________ (quota di 1/5), __________
e __________ RFD di __________, __________, __________, __________, __________
e __________ RFD di __________, __________ e __________ RFD di __________,
nonché __________ RFD di __________, tutti di proprietà dell’escusso RI 1,
indicando che l’asta avrebbe avuto luogo il 28 marzo 2012 e che i fondi, per
l’acquisto di (una parte) dei quali è necessaria un’autorizzazione da parte
della Sezione dell’agricoltura giusta l’art. 67 LDFR (cfr. scritto 8 febbraio
2012 della Sezione dell’agricoltura), sarebbero stati realizzati in blocco. Il
15 febbraio 2012, l’Ufficio ha poi pubblicato una rettifica, precisando che i
fondi sarebbero potuti essere realizzati anche singolarmente o in lotti.
B. Il 25 gennaio 2012,
l’CO 1 ha comunicato ai creditori menzionati in ingresso l’elenco oneri
relativo ai menzionati fondi.
C. Il 9 febbraio 2012, RI
1 ha impugnato l’elenco oneri, contestando:
– i
valori di stima peritali esposti, in quanto sarebbero determinanti, in base
alla legislazione in materia agricola, i valori di reddito agricolo;
– l’importo
di fr. 7'286,10 esposto alla cifra 4 quali interessi dell’ipoteca
convenzionale, siccome sarebbero già stati soluti;
– le
imposte immobiliari per il periodo fiscale 1993-1994, indicata nella cifra 1,
poiché sarebbero prescritte;
– la
carente indicazione del contratto di affitto agricolo 1° gennaio 2003 relativo
segnatamente ai fondi n. __________, __________ e __________ RFD di __________
nonché __________, __________ e __________ RFD di __________.
D. Con osservazioni 17
febbraio 2012, il PI 5 si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre l’PI 1
si è limitato ad osservare come le direttive imposte dal diritto rurale
fondiario e della Circolare CEF n. 19/2011 sembrerebbero rispettate.
E. Nelle sue
osservazioni del 27 febbraio 2012, l’Ufficio ha rilevato che la stima peritale
non soggiace a restrizioni particolari per quanto riguarda i fondi agricoli,
che la pretesa per interessi ipotecari di fr. 7'286,10 è stata stralciata
dall’elenco oneri in seguito alla comunicazione della creditrice ipotecaria
che, con scritto 14 febbraio 2012, ha confermato il pagamento degli stessi, che
l’Ufficio non è competente per rifiutare o modificare le insinuazioni dei
crediti fiscali e che il contratto di affitto agricolo menzionato dal
ricorrente non risulta annotato a registro fondiario.
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta l’art. 97
cpv. 1 LEF, il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove
occorra, da periti. Una seconda stima deve eventualmente essere eseguita prima
del deposito dell’elenco oneri (art. 140 cpv. 3 LEF e 44 RFF), qualora
l’Ufficio abbia elementi per ritenere che la stima non sia più idonea (nuovi
oneri o eliminazione di oneri, lungo tempo trascorso dalla precedente stima,
ecc., cfr. Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 176 ad art. 140) oppure, in caso di pignoramento
immobiliare, se non è ancora stata eseguita una perizia: in tal caso il nuovo
valore di stima va indicato nell’elenco oneri (art. 44 e 9 RFF; CEF 18 giugno
2009, inc. 15.09.61). Il valore di stima determinante è quello riferito al
prezzo che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all'asta eseguita nei
termini di legge, ossia a breve termine (CEF 2 giugno 2005, inc. 15.05.47,
cons. 3; Foëx, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 10 ad art. 97,
con rif.). La legge non prescrive eccezioni per i fondi agricoli né è
necessario prevederne una: infatti, la legge federale sul diritto fondiario
rurale (LDFR, RS 211. 412.11) non limita (più)
il prezzo per il quale un fondo agricolo può essere venduto nell’ambito di una
procedura di realizzazione forzata, da quando il motivo di rifiuto
dell’autorizzazione fondato sull’offerta di un prezzo esorbitante è stato
escluso in tale materia (cfr. art. 63 cpv. 2 LDFR). Il ricorso va di
conseguenza respinto su questo punto.
2.
Per quanto riguarda
la censura riferita agli interessi ipotecari, il ricorso è diventato privo di
oggetto con il loro stralcio dall’elenco oneri (cfr. supra ad E).
3.
L’ufficio d’esecuzione
non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del
registro fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli,
né contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il
potere di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto
limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente notificata
può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un onere
reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da ipoteca
legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li
ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF). Dubbi
sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio a
respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n.
45.
i.f. ad art. 140). Rimane riservata la facoltà per i creditori di contestare
l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF,
ossia il giudice civile, ancorché si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA 9
settembre 1998 citata sopra, cons. 2; STF 30 giugno 1999 [2P.356-358/1998]).
3.1
Nel caso concreto, il
ricorrente contesta le ipoteche legali gravanti i fondi di __________ relative
alle imposte immobiliari per gli anni 1993 e 1994, pari, complessivamente, a
fr. 1'669,20, siccome esse sarebbero prescritte in base ad un rapporto della
Divisione inchieste fiscali speciali 14 febbraio 2006 dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni.
3.2
Per l’art.
193.
cpv. 1 LT, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del
periodo fiscale a cui si riferisce e giusta l’art. 194 cpv. 1 LT i crediti
fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione;
sospensioni ed interruzioni sono possibili in virtù dell’art. 193 cpv. 3 e 4
LT, per entrambi i termini (art. 194 cpv. 2 LT). Il termine di prescrizione
assoluto del diritto di tassare è di 15 anni (art. 193 cpv. 5 LT) e quello del
diritto di riscossione di 10 anni (art. 194 cpv. 3 LT). Tenuto conto del tempo che
può trascorrere tra la tassazione e la sua crescita in giudicato, è quindi
possibile che il diritto di riscossione non sia ancora prescritto anche se sono
trascorsi più di 25 anni dalla fine del periodo fiscale determinante. In queste
condizioni, eventuali indizi di prescrizione non giustificano una deroga al
principio secondo cui in caso di dubbi sull’esistenza del credito, l’Ufficio deve
comunque iscrivere l’importo notificato, riservata la facoltà per le
parti di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente (cfr. CEF 30
aprile 2010, inc. 15.10.43, cons. 6.1). Non ne va diversamente nel caso in
esame, perché l’affermazione del ricorrente non è supportata da alcun indizio
oggettivo, dal momento ch’egli non ha prodotto il rapporto a cui allude (appare
del resto inverosimile che un’autorità investigativa federale si sia determinata
su un’imposta cantonale).
4.
Nell’elenco oneri
vanno iscritti solo gli oneri che hanno carattere reale. I contratti non possono
figurarvi, a meno che siano annotati a registro fondiario (Piotet, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 9-10 ad art. 140), ciò che non è il caso del contratto di affitto
agricolo 1° gennaio 2003 menzionato dal ricorrente. Del resto, i contratti
d’affitto passano all’acquirente con la proprietà della cosa per il solo
effetto della legge (art. 290 lett. a CO, 14 LAAgr [RS 221.213.2] e 50 RFF),
senza necessità di menzione nell’elenco oneri (Piotet,
op. cit., n. 7 ad art. 140). Per contro, il contratto d’affitto va menzionato
nelle condizioni d’asta, così da permettere ai creditori ipotecari il cui
diritto è stato iscritto prima della conclusione del contratto d’affitto di eventualmente
chiedere il doppio turno d’asta (art. 142 LEF per analogia; DTF 125 III 123; 126
III 290; 128 III 82; Piotet, op.
cit., n. 7 ad art. 140 e n. 17 segg. ad art. 142).
5.
Il ricorso va quindi
integralmente respinto.
Non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
richiamati gli art. 17,
20a, 97 cpv. 1, 140, 142 LEF, 36, 50 RFF, 290 lett. a CO, 63 cpv. 2 LDFR, 14 LAAgr,
193, 194 LT, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto
2.
Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a:
– avv.
–
–
–
–
–
– (AG);
– (AG);
–
Comunicazione all’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.