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Decisione

15.2012.24

Contestazione dell'elenco oneri. Realizzazione di fondi agricoli. Seconda stima. Valore di stima. Assenza del requisito del prezzo non esorbitante. Prescrizione di crediti fiscali garantiti da un'ipot

7 marzo 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 16 dicembre 2011,

l’CO 1 ha pubblicato l’asta dei fondi part. n. __________ (quota di 1/5), __________

e __________ RFD di __________, __________, __________, __________, __________

e __________ RFD di __________, __________ e __________ RFD di __________,

nonché __________ RFD di __________, tutti di proprietà dell’escusso RI 1,

indicando che l’asta avrebbe avuto luogo il 28 marzo 2012 e che i fondi, per

l’acquisto di (una parte) dei quali è necessaria un’autorizzazione da parte

della Sezione dell’agricoltura giusta l’art. 67 LDFR (cfr. scritto 8 febbraio

2012 della Sezione dell’agricoltura), sarebbero stati realizzati in blocco. Il

15 febbraio 2012, l’Ufficio ha poi pubblicato una rettifica, precisando che i

fondi sarebbero potuti essere realizzati anche singolarmente o in lotti.

B. Il 25 gennaio 2012,

l’CO 1 ha comunicato ai creditori menzionati in ingresso l’elenco oneri

relativo ai menzionati fondi.

C. Il 9 febbraio 2012, RI

1 ha impugnato l’elen­co oneri, contestando:

– i

valori di stima peritali esposti, in quanto sarebbero determinanti, in base

alla legislazione in materia agricola, i valori di reddito agricolo;

– l’importo

di fr. 7'286,10 esposto alla cifra 4 quali interessi dell’i­po­teca

convenzionale, siccome sarebbero già stati soluti;

– le

imposte immobiliari per il periodo fiscale 1993-1994, indicata nella cifra 1,

poiché sarebbero prescritte;

– la

carente indicazione del contratto di affitto agricolo 1° gennaio 2003 relativo

segnatamente ai fondi n. __________, __________ e __________ RFD di __________

nonché __________, __________ e __________ RFD di __________.

D. Con osservazioni 17

febbraio 2012, il PI 5 si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre l’PI 1

si è limitato ad osservare come le direttive imposte dal diritto rurale

fondiario e della Circolare CEF n. 19/2011 sembrerebbero rispettate.

E. Nelle sue

osservazioni del 27 febbraio 2012, l’Ufficio ha rilevato che la stima peritale

non soggiace a restrizioni particolari per quanto riguarda i fondi agricoli,

che la pretesa per interessi ipotecari di fr. 7'286,10 è stata stralciata

dall’elenco oneri in seguito alla comunicazione della creditrice ipotecaria

che, con scritto 14 febbraio 2012, ha confermato il pagamento degli stessi, che

l’Uf­ficio non è competente per rifiutare o modificare le insinuazioni dei

crediti fiscali e che il contratto di affitto agricolo menzionato dal

ricorrente non risulta annotato a registro fondiario.

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta l’art. 97

cpv. 1 LEF, il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove

occorra, da periti. Una seconda stima deve eventualmente essere eseguita prima

del deposito dell’elenco oneri (art. 140 cpv. 3 LEF e 44 RFF), qualora

l’Ufficio abbia elementi per ritenere che la stima non sia più idonea (nuovi

oneri o eliminazione di oneri, lungo tempo trascorso dalla precedente stima,

ecc., cfr. Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 176 ad art. 140) oppure, in caso di pignoramento

immobiliare, se non è ancora stata eseguita una perizia: in tal caso il nuovo

valore di stima va indicato nell’elenco oneri (art. 44 e 9 RFF; CEF 18 giugno

2009, inc. 15.09.61). Il valore di stima determinante è quello riferito al

prezzo che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all'asta eseguita nei

termini di legge, ossia a breve termine (CEF 2 giugno 2005, inc. 15.05.47,

cons. 3; Foëx, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 10 ad art. 97,

con rif.). La legge non prescrive eccezioni per i fondi agricoli né è

necessario prevederne una: infatti, la legge federale sul diritto fondiario

rurale (LDFR, RS 211. 412.11) non limita (più)

il prezzo per il quale un fondo agricolo può essere venduto nell’ambito di una

procedura di realizzazione forzata, da quando il motivo di rifiuto

dell’autorizzazione fondato sull’offerta di un prezzo esorbitante è stato

escluso in tale materia (cfr. art. 63 cpv. 2 LDFR). Il ricorso va di

conseguenza respinto su questo punto.

2.

Per quanto riguarda

la censura riferita agli interessi ipotecari, il ricorso è diventato privo di

oggetto con il loro stralcio dall’elenco oneri (cfr. supra ad E).

3.

L’ufficio d’esecuzione

non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del

registro fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli,

né contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il

potere di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto

limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente notificata

può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assen­za di un onere

reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da ipoteca

legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li

ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF). Dubbi

sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio a

respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n.

45.

i.f. ad art. 140). Rimane riservata la facoltà per i creditori di contestare

l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF,

ossia il giudice civile, ancorché si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA 9

settembre 1998 citata sopra, cons. 2; STF 30 giugno 1999 [2P.356-358/1998]).

3.1

Nel caso concreto, il

ricorrente contesta le ipoteche legali gravanti i fondi di __________ relative

alle imposte immobiliari per gli anni 1993 e 1994, pari, complessivamente, a

fr. 1'669,20, siccome esse sarebbero prescritte in base ad un rapporto della

Divisione inchieste fiscali speciali 14 febbraio 2006 dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni.

3.2

Per l’art.

193.

cpv. 1 LT, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del

periodo fiscale a cui si riferisce e giusta l’art. 194 cpv. 1 LT i crediti

fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione;

sospensioni ed interruzioni sono possibili in virtù dell’art. 193 cpv. 3 e 4

LT, per entrambi i termini (art. 194 cpv. 2 LT). Il termine di prescrizione

assoluto del diritto di tassare è di 15 anni (art. 193 cpv. 5 LT) e quello del

diritto di riscossione di 10 anni (art. 194 cpv. 3 LT). Tenuto conto del tempo che

può trascorrere tra la tassazione e la sua crescita in giudicato, è quindi

possibile che il diritto di riscossione non sia ancora prescritto anche se sono

trascorsi più di 25 anni dalla fine del periodo fiscale determinante. In queste

condizioni, eventuali indizi di prescrizione non giustificano una deroga al

principio secondo cui in caso di dubbi sull’esistenza del credito, l’Ufficio deve

comunque iscrivere l’importo notificato, riservata la facoltà per le

parti di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente (cfr. CEF 30

aprile 2010, inc. 15.10.43, cons. 6.1). Non ne va diversamente nel caso in

esame, perché l’affermazione del ricorrente non è supportata da alcun indizio

oggettivo, dal momento ch’egli non ha prodotto il rapporto a cui allude (appare

del resto inverosimile che un’autorità investigativa federale si sia determinata

su un’imposta cantonale).

4.

Nell’elenco oneri

vanno iscritti solo gli oneri che hanno carattere reale. I contratti non possono

figurarvi, a meno che siano annotati a registro fondiario (Piotet, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 9-10 ad art. 140), ciò che non è il caso del contratto di affitto

agricolo 1° gennaio 2003 menzionato dal ricorrente. Del resto, i contratti

d’affitto passano all’ac­qui­rente con la proprietà della cosa per il solo

effetto della legge (art. 290 lett. a CO, 14 LAAgr [RS 221.213.2] e 50 RFF),

senza necessità di menzione nell’elenco oneri (Piotet,

op. cit., n. 7 ad art. 140). Per contro, il contratto d’affitto va menzionato

nelle condizioni d’asta, così da permettere ai creditori ipotecari il cui

diritto è stato iscritto prima della conclusione del contratto d’affit­to di eventualmente

chiedere il doppio turno d’asta (art. 142 LEF per analogia; DTF 125 III 123; 126

III 290; 128 III 82; Piotet, op.

cit., n. 7 ad art. 140 e n. 17 segg. ad art. 142).

5.

Il ricorso va quindi

integralmente respinto.

Non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

richiamati gli art. 17,

20a, 97 cpv. 1, 140, 142 LEF, 36, 50 RFF, 290 lett. a CO, 63 cpv. 2 LDFR, 14 LAAgr,

193, 194 LT, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto

2.

Non si prelevano

spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a:

– avv.

– (AG);

– (AG);

Comunicazione all’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.