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Decisione

15.2012.27

Proroga del termine per chiudere il fallimento

7 marzo 2012Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.27-1

Lugano

7 marzo 2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo

sull’istanza 10 gennaio 2012 di

IS

1

tendente

alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta

contro

PI 1 già in __________

letti

ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

che la procedura di

liquidazione fallimentare dell’eredità giacente è aperta dal 10 agosto 2010;

che il 17 settembre 2010,

l’Ufficio ha pubblicato l’apertura del falli­men­to in procedura sommaria;

che la graduatoria e

l’inventario sono stati depositati il 3 novembre 2010;

che i fondi del defunto

sono stati realizzati il 7 aprile 2011

a trattative private;

che l’Ufficio è ora in

attesa dell’allestimento del contratto di compravendita da parte del legale

dell’acquirente;

che in virtù dell’art. 270

LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla

dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso

di bisogno, prorogare tale termine;

che per il trapasso di

fondi realizzati nell’ambito di un fallimento, anche se la realizzazione è

avvenuta a trattative private (art. 256 cpv. 1 e 259 LEF), è sufficiente quale

titolo di legittimazione il verbale di aggiudicazione (“certificato” secondo la

terminologia dell’art. 65 cpv. 1 lett. d ORF) firmato da un rappresentante

dell’uf­­fi­cio d’esecuzione e dall’acquirente, che contenga le con­di­zioni di

aggiudicazione o un rinvio alle stesse (DTF 128 III 108-9, cons. 3c; Bettschart, Commentaire romand de la LP,

Basilea/ Gi­ne­vra/Mo­na­­co 2005, n. 4 ad art. 130);

che non è (più) richiesta

la forma dell’atto pubblico (DTF 128 III 109, cons. 3c);

che in queste condizioni,

occorre che l’Ufficio inoltri subito la richiesta di trapasso all’Ufficio del

registro fondiario competente senza aspettare l’allestimento di un contratto di

compravendita da parte del legale dell’aggiudicatario;

che occorre pertanto

concedere la proroga richiesta, così da consentire all’Ufficio di procedere a

tale atto nonché alle con­secutive operazioni di riparto e di chiusura della

procedura;

per

questi motivi,

visto

l’art. 270 LEF,

decreta:

1. L’istanza è accolta.

1.1. Il termine di cui

all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2012.

Considerandi

2.

Notificazione all’IS

1.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario