15.2012.27
Proroga del termine per chiudere il fallimento
7 marzo 2012Italiano2 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2012.27-1
Lugano
7 marzo 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo
sull’istanza 10 gennaio 2012 di
IS
1
tendente
alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta
contro
PI 1 già in __________
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
che la procedura di
liquidazione fallimentare dell’eredità giacente è aperta dal 10 agosto 2010;
che il 17 settembre 2010,
l’Ufficio ha pubblicato l’apertura del fallimento in procedura sommaria;
che la graduatoria e
l’inventario sono stati depositati il 3 novembre 2010;
che i fondi del defunto
sono stati realizzati il 7 aprile 2011
a trattative private;
che l’Ufficio è ora in
attesa dell’allestimento del contratto di compravendita da parte del legale
dell’acquirente;
che in virtù dell’art. 270
LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla
dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso
di bisogno, prorogare tale termine;
che per il trapasso di
fondi realizzati nell’ambito di un fallimento, anche se la realizzazione è
avvenuta a trattative private (art. 256 cpv. 1 e 259 LEF), è sufficiente quale
titolo di legittimazione il verbale di aggiudicazione (“certificato” secondo la
terminologia dell’art. 65 cpv. 1 lett. d ORF) firmato da un rappresentante
dell’ufficio d’esecuzione e dall’acquirente, che contenga le condizioni di
aggiudicazione o un rinvio alle stesse (DTF 128 III 108-9, cons. 3c; Bettschart, Commentaire romand de la LP,
Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 4 ad art. 130);
che non è (più) richiesta
la forma dell’atto pubblico (DTF 128 III 109, cons. 3c);
che in queste condizioni,
occorre che l’Ufficio inoltri subito la richiesta di trapasso all’Ufficio del
registro fondiario competente senza aspettare l’allestimento di un contratto di
compravendita da parte del legale dell’aggiudicatario;
che occorre pertanto
concedere la proroga richiesta, così da consentire all’Ufficio di procedere a
tale atto nonché alle consecutive operazioni di riparto e di chiusura della
procedura;
per
questi motivi,
visto
l’art. 270 LEF,
decreta:
1. L’istanza è accolta.
1.1. Il termine di cui
all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2012.
Considerandi
2.
Notificazione all’IS
1.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario