15.2012.28
Proroga del termine per terminare la liquidazione fallimentare
22 marzo 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2012.28
Data decisione, Autorità:
22.03.2012, CEF
Titolo:
Proroga del termine per terminare la liquidazione fallimentare
TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
art. 270 LEF
Incarto n.
15.2012.28
Lugano
22 marzo 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 17 febbraio 2012 di
IS 1
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF
nella procedura fallimentare diretta contro
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
1. Il fallimento è
aperto dal 19 gennaio 2007. IS 1 è stato designato quale amministratore
speciale del fallimento con circolare del 30 marzo 2007 e una delegazione dei
creditori di tre membri gli è poi stata affiancata con circolare 28 giugno 2007.
IS 1 è stato d’altronde nominato amministratore speciale delle altre due
società sorelle T__________ e C__________.
Considerandi
2.
Il termine per
ultimare la procedura fallimentare è stato prorogato, per la quarta volta, con
decisione 11 aprile 2011 (inc. 15.2011.29) fino al 31 gennaio
2012.
3.
Con l’istanza in
esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2013, allegando un
rapporto intermedio al 14 febbraio 2012, da cui risulta che dall’ultima
decisione di proroga egli, segnatamente (cfr. pto 2 del rapporto):
– ha
diretto la quarta riunione della delegazione dei creditori il 27 aprile 2011;
– ha
realizzato all’incanto pubblico 21 giugno 2011 le pretese della massa contro
gli organi della fallita per fr. 350.--;
– ha
accertato lo stato di procedura raggiunto dai cessionari delle altre pretese della
massa (fissazione dell’udienza preliminare per il 16 gennaio 2012 nella causa
promossa contro le – ora due – banche C__________ e U__________, mentre le procedure
giudiziarie dirette contro gli altri debitori sono state sospese in attesa
dell’esito di quella causa, cfr. doc. 4.2.1);
– ha
tentato, con la delegazione dei creditori, una mediazione con U__________ per
trovare una soluzione extragiudiziaria alla causa promossa dall’istituto bancario
nei confronti della massa in merito agli importi incassati durante la moratoria
concordataria e la procedura di fallimento, purtroppo senza esito.
L’istante ipotizza
ora di rinunciare al diritto della massa di difendersi nella causa avviata da U__________
e di cederlo ai creditori giusta l’art. 260 LEF. Rileva come il valore della
causa, pari a fr. 182’102,80, superi le liquidità depositate sul conto della massa
(di fr. 170'491,59 al 31 dicembre 2011, cfr. doc. 8 rettificato, allegato allo scritto
16.
marzo 2012), di modo che in caso di soccombenza l’intero attivo ancora
disponibile dovrebbe essere versato alla banca. D’altronde, il valore delle
cause promosse dai cessionari è inferiore ai crediti insinuati da questi ultimi.
4.
In virtù dell’art.
270.
LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla
dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso
di bisogno, prorogare tale termine.
4.1
In concreto, si evince
dall’istanza e dalla documentazione allegata che l’amministrazione speciale,
dall’ultima proroga, ha effettuato tutto quanto poteva fare, in particolare per
quanto concerne le decisioni sulla realizzazione delle pretese cedute ai
creditori, a cui gli stessi hanno poi rinunciato, e la continuazione della causa
promossa da U__________ (inc. OA.2009.7 della Pretura di Leventina), giacché ha
consultato la delegazione dei creditori come indicato nella summenzionata decisione
di proroga dell’11 aprile 2011 di questa Camera (cfr. doc. 3.1, punti 5 e 6) e
ha provato, pur senza successo, una mediazione. Non vi sono poi più attivi da
realizzare.
4.2
In ogni caso, la
chiusura della liquidazione rimane per ora esclusa, nella misura in cui, come
detto, è tuttora pendente la causa avviata da U__________
nei confronti della massa (inc. OA.2009.7) per il recupero degli importi –
determinati in fr. 182'102,80 (e non in fr. 483'396,22 come indicato in modo
errato nella decisione di proroga 11 aprile 2011, cfr. CEF 26 marzo 2010, inc.
15.10
, cons. 4.3) – incassati durante la moratoria concordataria e durante
il fallimento. Infatti, se la massa dovesse soccombere, le sue liquidità
dovrebbero essere integralmente versate alla banca (anziché ai creditori di prima
classe). La situazione non muterebbe in caso di cessione ai creditori del
diritto della massa di difendersi, tranne in caso di soccombenza della banca
(in tale ipotesi, il suddetto importo andrebbe versato in priorità ai
cessionari, e soltanto un’eventuale eccedenza potrebbe essere ripartita tra gli
altri creditori di terza classe in virtù dell’art. 260 cpv. 2 LEF). Non si può
nemmeno del tutto escludere, a questo stadio della procedura, la necessità di
dover eventualmente avviare un’azione di responsabilità contro
l’ex-commissario qualora la banca ottenesse il versamento, a titolo di debito
della massa (giusta l’art. 310 cpv. 2 LEF), d’importi incassati da quest’ultimo
e non riversati alla massa fallimentare (cioè che superano fr. 25'082,15),
ancorché si possa anche sostenere che la banca avrebbe dovuto far valere i
propri diritti già nella procedura concordataria onde ridurre il danno a carico
della massa fallimentare giusta l’art. 44 cpv. 1 CO.
4.3
L’impossibilità
attuale di chiudere il fallimento dipende inoltre dalla causa promossa dai
cessionari della pretesa della massa nei confronti di tre (ora due) banche, tendente
a far accertare l’inefficacia, rispettivamente la scadenza o i limiti di
garanzia della cessione dei crediti della fallita fatta in loro favore e a
condannarle a restituire eventuali importi ricevuti a questo titolo (inc.
OA.2009. 403 della Pretura di Lugano, Sez. 1; cfr. CEF 1° aprile 2010, inc.
15.10
, cons. 4.2), nonché delle altre quattro azioni
inoltrate contro ex-clienti della fallita. Qualora la causa di U__________
dovesse terminare prima di quelle avviate dai cessionari, si dovrebbe
verificare la possibilità di chiudere la procedura giusta l’art. 95 RUF, riconosciuta
nell’ipotesi in cui dall’esito delle cause promosse dai cessionari non v’è da
aspettare alcuna eccedenza a favore della massa (ciò che appare sin d’ora
escluso nella fattispecie, siccome a fronte di un valore litigioso di fr.
232'738.--, i crediti dei cessionari ammontano complessivamente a fr.
1'467'628,50).
4.4
L’amministrazione
speciale dovrebbe infine informarsi presso i cessionari delle pretese della fallita
da far valere nella procedura penale di cui all’inc. 2006.11200/TT a quale
punto si trova il procedimento e se è ipotizzabile un’eccedenza a favore della
massa.
4.5
Di conseguenza,
l’istanza va accolta, non senza invitare l’istante a minimizzare i propri costi
e a chiedere anticipi ai creditori o la sospensione del fallimento per mancanza
di attivo qualora il saldo attivo netto del fallimento non dovesse più bastare
a coprire almeno l’importo totale dei crediti verso terzi incassati durante la
moratoria concordataria (limitatamente a quanto riversato dall’ex-commissario)
e fallimentare, ovvero fr 139'325,30.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto
l’art. 270 LEF,
decreta:
1. L’istanza è accolta.
1.1. Il termine di cui
all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al
31 gennaio 2013.
2. Intimazione a IS 1, __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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