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Decisione

15.2012.28

Proroga del termine per terminare la liquidazione fallimentare

22 marzo 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.28

Data decisione, Autorità:

22.03.2012, CEF

Titolo:

Proroga del termine per terminare la liquidazione fallimentare

TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO

art. 270 LEF

Incarto n.

15.2012.28

Lugano

22 marzo 2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 17 febbraio 2012 di

IS 1

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF

nella procedura fallimentare diretta contro

PI 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

1. Il fallimento è

aperto dal 19 gennaio 2007. IS 1 è stato designato quale amministratore

speciale del fallimento con circo­lare del 30 marzo 2007 e una delegazione dei

creditori di tre membri gli è poi stata affiancata con circolare 28 giugno 2007.

IS 1 è stato d’altronde nominato amministratore speciale delle altre due

società sorelle T__________ e C__________.

Considerandi

2.

Il termine per

ultimare la procedura fallimentare è stato proroga­to, per la quarta volta, con

decisione 11 aprile 2011 (inc. 15.2011.29) fino al 31 gennaio

2012.

3.

Con l’istanza in

esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2013, allegando un

rapporto intermedio al 14 febbraio 2012, da cui risulta che dall’ultima

decisione di proroga egli, segnatamente (cfr. pto 2 del rapporto):

– ha

diretto la quarta riunione della delegazione dei creditori il 27 aprile 2011;

– ha

realizzato all’incanto pubblico 21 giugno 2011 le pretese della massa contro

gli organi della fallita per fr. 350.--;

– ha

accertato lo stato di procedura raggiunto dai cessionari delle altre pretese della

massa (fissazione dell’udienza preliminare per il 16 gennaio 2012 nella causa

promossa contro le – ora due – banche C__________ e U__________, mentre le procedure

giudiziarie dirette contro gli altri debitori sono state sospese in attesa

dell’esito di quella causa, cfr. doc. 4.2.1);

– ha

tentato, con la delegazione dei creditori, una mediazione con U__________ per

trovare una soluzione extragiudiziaria alla causa promossa dall’istituto bancario

nei confronti della massa in merito agli importi incassati durante la moratoria

concordataria e la procedura di fallimento, purtroppo senza esito.

L’istante ipotizza

ora di rinunciare al diritto della massa di difendersi nella causa avviata da U__________

e di cederlo ai creditori giusta l’art. 260 LEF. Rileva come il valore della

causa, pari a fr. 182’102,80, superi le liquidità depositate sul conto della massa

(di fr. 170'491,59 al 31 dicembre 2011, cfr. doc. 8 rettificato, allegato allo scritto

16.

marzo 2012), di modo che in caso di soccombenza l’intero attivo ancora

disponibile dovrebbe essere versato alla banca. D’altronde, il valore delle

cause promosse dai cessionari è inferiore ai crediti insinuati da questi ultimi.

4.

In virtù dell’art.

270.

LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla

dichiarazione del medesimo, l’auto­rità di vigilanza cantonale potendo, in caso

di bisogno, prorogare tale termine.

4.1

In concreto, si evince

dall’istanza e dalla documentazione allegata che l’amministrazione speciale,

dall’ultima proroga, ha effettuato tutto quanto poteva fare, in particolare per

quanto concerne le decisioni sulla realizzazione delle pretese cedute ai

creditori, a cui gli stessi hanno poi rinunciato, e la continuazione della causa

promossa da U__________ (inc. OA.2009.7 della Pretura di Leventina), giacché ha

consultato la delegazione dei creditori come indicato nella summenzionata decisione

di proroga dell’11 aprile 2011 di questa Camera (cfr. doc. 3.1, punti 5 e 6) e

ha provato, pur senza successo, una mediazione. Non vi sono poi più attivi da

realizzare.

4.2

In ogni caso, la

chiusura della liquidazione rimane per ora esclusa, nella misura in cui, come

detto, è tuttora pendente la causa avviata da U__________

nei confronti della massa (inc. OA.2009.7) per il recupero degli importi –

determinati in fr. 182'102,80 (e non in fr. 483'396,22 come indicato in modo

errato nella decisione di proroga 11 aprile 2011, cfr. CEF 26 marzo 2010, inc.

15.10

, cons. 4.3) – incassati durante la moratoria concordataria e durante

il fallimento. Infatti, se la massa dovesse soccombere, le sue liquidità

dovrebbero essere integralmente versate alla banca (anziché ai creditori di prima

classe). La situazione non muterebbe in caso di cessione ai creditori del

diritto della massa di difendersi, tranne in caso di soccombenza della banca

(in tale ipotesi, il suddetto importo andrebbe versato in priorità ai

cessionari, e soltanto un’eventuale eccedenza potrebbe essere ripartita tra gli

altri creditori di terza classe in virtù dell’art. 260 cpv. 2 LEF). Non si può

nemmeno del tutto escludere, a questo stadio della procedura, la necessità di

dover eventualmente avviare un’azio­ne di responsabilità contro

l’ex-commissario qualora la banca ottenesse il versamento, a titolo di debito

della massa (giusta l’art. 310 cpv. 2 LEF), d’importi incassati da quest’ultimo

e non riversati alla massa fallimentare (cioè che superano fr. 25'082,15),

ancorché si possa anche sostenere che la banca avrebbe dovuto far valere i

propri diritti già nella procedura concordataria onde ridurre il danno a carico

della massa fallimentare giusta l’art. 44 cpv. 1 CO.

4.3

L’impossibilità

attuale di chiudere il fallimento dipende inoltre dalla causa promossa dai

cessionari della pretesa della massa nei confronti di tre (ora due) banche, tendente

a far accertare l’ineffi­cacia, rispettivamente la scadenza o i limiti di

garanzia della cessione dei crediti della fallita fatta in loro favore e a

condannarle a restituire eventuali importi ricevuti a questo titolo (inc.

OA.2009. 403 della Pretura di Lugano, Sez. 1; cfr. CEF 1° aprile 2010, inc.

15.10

, cons. 4.2), nonché delle altre quattro azioni

inoltrate contro ex-clienti della fallita. Qualora la causa di U__________

dovesse terminare prima di quelle avviate dai cessionari, si dovrebbe

verificare la possibilità di chiudere la procedura giusta l’art. 95 RUF, riconosciuta

nell’ipo­te­si in cui dall’esito delle cause promosse dai cessionari non v’è da

aspettare alcuna eccedenza a favore della massa (ciò che appare sin d’ora

escluso nella fattispecie, siccome a fronte di un valore litigioso di fr.

232'738.--, i crediti dei cessionari ammontano complessivamente a fr.

1'467'628,50).

4.4

L’amministrazione

speciale dovrebbe infine informarsi presso i cessionari delle pretese della fallita

da far valere nella procedura penale di cui all’inc. 2006.11200/TT a quale

punto si trova il procedimento e se è ipotizzabile un’eccedenza a favore della

massa.

4.5

Di conseguenza,

l’istanza va accolta, non senza invitare l’istante a minimizzare i propri costi

e a chiedere anticipi ai creditori o la sospensione del fallimento per mancanza

di attivo qualora il saldo attivo netto del fallimento non dovesse più bastare

a coprire almeno l’importo totale dei crediti verso terzi incassati durante la

moratoria concordataria (limitatamente a quanto riversato dall’ex-commis­sa­rio)

e fallimentare, ovvero fr 139'325,30.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto

l’art. 270 LEF,

decreta:

1. L’istanza è accolta.

1.1. Il termine di cui

all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al

31 gennaio 2013.

2. Intimazione a IS 1, __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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