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Decisione

15.2012.3

Ricorso irricevibile in quanto non motivato

19 gennaio 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.3

Data decisione, Autorità:

19.01.2012, CEF

Titolo:

Ricorso irricevibile in quanto non motivato

PROCEDURA DI RICORSO

art. 7 LPR

Incarto n.

15.2012.3

Lugano

19 gennaio

2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Bozzini e Epiney-Colombo

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 21 dicembre 2011 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria

di fallimento emessa il 7 dicembre 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa

nei confronti della ricorrente da

PI 1

rappr. da RA 1

viste le

osservazioni 16 gennaio 2012 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che PI 1 procede in via esecutiva nei confronti di RI 1 per

l’incasso di fr. 5'250.-- oltre interessi e spese;

che il 7

dicembre 2011, l’CO 1 ha emesso la comminatoria di fallimento, che è stata

notificata il 16 dicembre alla socia gerente dell’escussa, __________;

che il 21

dicembre, quest’ultima ha fatto pervenire all’Ufficio uno scritto incomprensibile,

apparentemente rivolto contro la comminatoria di fallimento, che era allegata

allo scritto;

che il

giorno successivo, l’Ufficio ha impartito all’escussa un termine di 10 giorni affinché

provvedesse a motivare la sua contestazione, avvertendola che se non avesse

dato tempestivamente seguito all’ingiunzione, il ricorso sarebbe stato

dichiarato irricevibile;

che la

socia gerente ha ritirato l’ingiunzione il 23 dicembre 2011 e nel termine impartito

(che tenuto conto delle ferie natalizie è scaduto il 12 gennaio 2012) non ha

prodotto la motivazione richiesta;

che il

ricorso, privo di motivazione, è quindi irricevibile (art. 7 cpv. 3 lett. b

LPR);

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a LEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– RA

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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