15.2012.30
Proroga del termine per terminare la liquidazione fallimentare
22 marzo 2012Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2012.30
Lugano
22 marzo 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo
sull’istanza 17 febbraio 2012 di
IS
1
tendente
alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta
contro
PI
1
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
1. Il
fallimento è aperto dal 22 gennaio 2007. Il 30 marzo 2007, la prima assemblea
dei creditori ha designato IS 1 quale amministratore speciale del fallimento nonché
una delegazione dei creditori di tre membri. IS 1 è stato d’altronde nominato
amministratore speciale delle altre due società sorelle T__________ e P__________.
Considerandi
2.
Il
termine per ultimare la procedura fallimentare è stato prorogato, per la
quarta volta, con decisione 11 aprile 2011 (inc. 15.2011.28) fino al 31
gennaio 2012.
3.
Con
l’istanza in esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2013,
allegando un rapporto intermedio al 14 febbraio 2012, da cui risulta che
dall’ultima decisione di proroga egli, segnatamente (cfr. pto 2 del rapporto):
– ha
diretto la quarta riunione della delegazione dei creditori il 27 aprile 2011;
– ha
realizzato all’incanto pubblico 21 giugno 2011 le pretese della massa contro
gli organi della fallita per fr. 300.--;
– ha
accertato lo stato di procedura raggiunto dai cessionari delle altre pretese
della massa (fissazione dell’udienza preliminare per il 16 gennaio 2012 nella
causa promossa contro le – ora due – banche C__________ e __________, mentre le
cause contro gli altri debitori della fallita sono state sospese in attesa
dell’esito di quella causa, cfr. doc. 4.2.1);
– ha
tentato, con la delegazione dei creditori, una mediazione con C__________ per
trovare una soluzione extragiudiziaria alla causa promossa dall’istituto
bancario nei confronti della massa in merito agli importi incassati durante la
moratoria concordataria e la procedura di fallimento, purtroppo senza esito.
L’istante ipotizza ora di rinunciare al diritto della massa di difendersi
nella causa avviata da C__________ e di cederlo ai creditori giusta l’art. 260
LEF. Rileva come il valore della causa, pari a fr. 234'579,80, superi le
liquidità depositate sul conto della massa (di fr. 148'170,56 al 31 dicembre
2011, cfr. doc. 8), di modo che in caso di soccombenza l’intero attivo dovrebbe
essere versato alla banca. D’altronde, il valore delle cause giudiziarie promosse
dai cessionari (di circa fr. 730'000.--) è inferiore ai crediti insinuati da
questi ultimi (pari a fr. 70'569,05).
4.
In
virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un
anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale
potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.
4.1
In
concreto, si evince dall’istanza e dalla documentazione allegata che
l’amministrazione speciale, dall’ultima proroga, ha effettuato tutto quanto
poteva fare, in particolare per quanto concerne le decisioni sulla
realizzazione delle pretese cedute ai creditori, a cui gli stessi hanno poi
rinunciato, e la continuazione della causa promossa da C__________ (inc.
OA.2009.21 della Pretura di Leventina), giacché ha consultato la delegazione
dei creditori come indicato nella summenzionata decisione di proroga dell’11
aprile 2011 di questa Camera (cfr. doc. 3.1, punti 5 e 6) e ha provato, pur
senza successo, una mediazione.
4.2
In ogni
caso, la chiusura della liquidazione rimane per ora esclusa, nella misura in
cui, come detto, è tuttora pendente la causa avviata da C__________
nei confronti della massa (inc. OA.2009. 21) per il recupero degli importi –
determinati in fr. 234'579,80 – incassati durante la moratoria concordataria e
durante il fallimento. Infatti, se la massa dovesse soccombere, le sue
liquidità dovrebbero essere integralmente versate alla banca (anziché ai
creditori di prima classe). La situazione non muterebbe in caso di cessione ai
creditori del diritto della massa di difendersi, tranne in caso di soccombenza
della banca (in tale ipotesi il suddetto importo andrebbe infatti versato in
priorità ai cessionari, e soltanto un’eventuale eccedenza potrebbe essere ripartita
tra gli altri creditori di terza classe in virtù dell’art. 260 cpv. 2 LEF). Non
si può nemmeno del tutto escludere, a questo stadio della procedura, la
necessità di dover eventualmente avviare un’azione di responsabilità contro
l’ex-commissario qualora la banca ottenesse il versamento, a titolo di debito
della massa (giusta l’art. 310 cpv. 2 LEF), d’importi incassati da quest’ultimo
e non riversati alla massa fallimentare (cioè che superano fr. 25'082,15),
ancorché si possa anche sostenere che la banca avrebbe dovuto far valere i
propri diritti già nella procedura concordataria onde ridurre il danno a carico
della massa fallimentare giusta l’art. 44 cpv. 1 CO.
4.3
L’impossibilità
attuale di chiudere il fallimento dipende inoltre dalle cause promosse dai
cessionari della pretesa della massa nei confronti di tre (ora due) banche tendente
a far accertare l’inefficacia, rispettivamente la scadenza o i limiti di
garanzia della cessione dei crediti della fallita fatta in loro favore e a
condannarle a restituire eventuali importi ricevuti a questo titolo (inc.
OA.2009. 403 della Pretura di Lugano, Sez. 1; cfr. CEF 1° aprile 2010, inc.
15.10
, cons. 4.2). Qualora la causa di C__________
dovesse terminare prima di quelle avviate dai cessionari, si dovrebbe verificare
la possibilità di chiudere la procedura giusta l’art. 95 RUF, riconosciuta
nell’ipotesi in cui dall’esito delle cause promosse dai cessionari non v’è da
aspettare alcuna eccedenza a favore della massa (ciò che non sembra essere il
caso nella fattispecie, siccome a fronte di un valore di causa di circa fr.
730'000.-- i crediti insinuati dai cessionari ammontano a fr. 70'569,05). Un
ulteriore ostacolo alla chiusura del fallimento è peraltro costituito dall’azione
avviata dalla fallita nei confronti di C__________ prima del fallimento (inc.
OA.2004.26 della Pretura di Leventina) e successivamente ceduta ad alcuni
creditori, con cui è chiesto un risarcimento di fr. 816'380.--, anche in tal
caso superiore all’importo complessivo dei crediti dei cessionari.
4.4
L’amministrazione
speciale dovrebbe infine informarsi presso i cessionari delle pretese della
fallita da far valere nella procedura penale di cui all’inc. 2006.11200/TT a
quale punto si trova il procedimento e se è ipotizzabile un’eccedenza a favore
della massa.
4.5
Di conseguenza, l’istanza va accolta, non senza invitare l’istante a
minimizzare i propri costi e a chiedere anticipi ai creditori o la sospensione
del fallimento per mancanza di attivo qualora il saldo attivo netto del fallimento
non dovesse più bastare a coprire almeno l’importo totale dei crediti verso
terzi incassati durante la moratoria concordataria (limitatamente a quanto
riversato dall’ex-commissario) e fallimentare, ovvero fr. 37'664,35.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF,
decreta:
1. L’istanza
è accolta.
1.1. Il
termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al
31 gennaio 2013.
2. Intimazione
a IS 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario