Lexipedia

Decisione

15.2012.30

Proroga del termine per terminare la liquidazione fallimentare

22 marzo 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.30

Lugano

22 marzo 2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo

sull’istanza 17 febbraio 2012 di

IS

1

tendente

alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta

contro

PI

1

letti

ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

1. Il

fallimento è aperto dal 22 gennaio 2007. Il 30 marzo 2007, la prima assemblea

dei creditori ha designato IS 1 quale amministratore speciale del fallimento nonché

una delegazione dei creditori di tre membri. IS 1 è stato d’altronde nomi­nato

amministratore speciale delle altre due società sorelle T__________ e P__________.

Considerandi

2.

Il

termine per ultimare la procedura fallimentare è stato proroga­to, per la

quarta volta, con decisione 11 aprile 2011 (inc. 15.2011.28) fino al 31

gennaio 2012.

3.

Con

l’istanza in esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2013,

allegando un rapporto intermedio al 14 febbraio 2012, da cui risulta che

dall’ultima decisione di proroga egli, segnatamente (cfr. pto 2 del rapporto):

– ha

diretto la quarta riunione della delegazione dei creditori il 27 aprile 2011;

– ha

realizzato all’incanto pubblico 21 giugno 2011 le pretese della massa contro

gli organi della fallita per fr. 300.--;

– ha

accertato lo stato di procedura raggiunto dai cessionari delle altre pretese

della massa (fissazione dell’udienza preliminare per il 16 gennaio 2012 nella

causa promossa contro le – ora due – banche C__________ e __________, mentre le

cause contro gli altri debitori della fallita sono state sospese in attesa

dell’esito di quella causa, cfr. doc. 4.2.1);

– ha

tentato, con la delegazione dei creditori, una mediazione con C__________ per

trovare una soluzione extragiudiziaria alla causa promossa dall’istituto

bancario nei confronti della massa in merito agli importi incassati durante la

moratoria concordataria e la procedura di fallimento, purtroppo senza esito.

L’istante ipotizza ora di rinunciare al diritto della massa di difendersi

nella causa avviata da C__________ e di cederlo ai creditori giusta l’art. 260

LEF. Rileva come il valore della causa, pari a fr. 234'579,80, superi le

liquidità depositate sul conto della massa (di fr. 148'170,56 al 31 dicembre

2011, cfr. doc. 8), di modo che in caso di soccombenza l’intero attivo dovrebbe

essere versato alla banca. D’altronde, il valore delle cause giudiziarie promosse

dai cessionari (di circa fr. 730'000.--) è inferiore ai crediti insinuati da

questi ultimi (pari a fr. 70'569,05).

4.

In

virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un

anno dalla dichiarazione del medesimo, l’auto­rità di vigilanza cantonale

potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.

4.1

In

concreto, si evince dall’istanza e dalla documentazione allegata che

l’amministrazione speciale, dall’ultima proroga, ha effettuato tutto quanto

poteva fare, in particolare per quanto concerne le decisioni sulla

realizzazione delle pretese cedute ai creditori, a cui gli stessi hanno poi

rinunciato, e la continuazione della causa promossa da C__________ (inc.

OA.2009.21 della Pretura di Leventina), giacché ha consultato la delegazione

dei creditori come indicato nella summenzionata decisione di proroga dell’11

aprile 2011 di questa Camera (cfr. doc. 3.1, punti 5 e 6) e ha provato, pur

senza successo, una mediazione.

4.2

In ogni

caso, la chiusura della liquidazione rimane per ora esclusa, nella misura in

cui, come detto, è tuttora pendente la causa avviata da C__________

nei confronti della massa (inc. OA.2009. 21) per il recupero degli importi –

determinati in fr. 234'579,80 – incassati durante la moratoria concordataria e

durante il fallimento. Infatti, se la massa dovesse soccombere, le sue

liquidità dovrebbero essere integralmente versate alla banca (anziché ai

creditori di prima classe). La situazione non muterebbe in caso di cessione ai

creditori del diritto della massa di difendersi, tranne in caso di soccombenza

della banca (in tale ipotesi il suddetto importo andrebbe infatti versato in

priorità ai cessionari, e soltanto un’eventuale eccedenza potrebbe essere ripartita

tra gli altri creditori di terza classe in virtù dell’art. 260 cpv. 2 LEF). Non

si può nemmeno del tutto escludere, a questo stadio della procedura, la

necessità di dover eventualmente avviare un’azio­ne di responsabilità contro

l’ex-commissario qualora la banca ottenesse il versamento, a titolo di debito

della massa (giusta l’art. 310 cpv. 2 LEF), d’importi incassati da quest’ultimo

e non riversati alla massa fallimentare (cioè che superano fr. 25'082,15),

ancorché si possa anche sostenere che la banca avrebbe dovuto far valere i

propri diritti già nella procedura concordataria onde ridurre il danno a carico

della massa fallimentare giusta l’art. 44 cpv. 1 CO.

4.3

L’impossibilità

attuale di chiudere il fallimento dipende inoltre dalle cause promosse dai

cessionari della pretesa della massa nei confronti di tre (ora due) banche tendente

a far accertare l’ineffi­cacia, rispettivamente la scadenza o i limiti di

garanzia della cessione dei crediti della fallita fatta in loro favore e a

condannarle a restituire eventuali importi ricevuti a questo titolo (inc.

OA.2009. 403 della Pretura di Lugano, Sez. 1; cfr. CEF 1° aprile 2010, inc.

15.10

, cons. 4.2). Qualora la causa di C__________

dovesse terminare prima di quelle avviate dai cessionari, si dovrebbe verificare

la possibilità di chiudere la procedura giusta l’art. 95 RUF, riconosciuta

nell’ipo­te­si in cui dall’esito delle cause promosse dai cessionari non v’è da

aspettare alcuna eccedenza a favore della massa (ciò che non sembra essere il

caso nella fattispecie, siccome a fronte di un valore di causa di circa fr.

730'000.-- i crediti insinuati dai cessionari ammontano a fr. 70'569,05). Un

ulteriore ostacolo alla chiusura del fallimento è peraltro costituito dall’a­zio­ne

avviata dalla fallita nei confronti di C__________ prima del fallimento (inc.

OA.2004.26 della Pretura di Leventina) e successivamente ceduta ad alcuni

creditori, con cui è chiesto un risarcimento di fr. 816'380.--, anche in tal

caso superiore all’importo complessivo dei crediti dei cessionari.

4.4

L’amministrazione

speciale dovrebbe infine informarsi presso i cessionari delle pretese della

fallita da far valere nella procedura penale di cui all’inc. 2006.11200/TT a

quale punto si trova il procedimento e se è ipotizzabile un’eccedenza a favore

della massa.

4.5

Di conseguenza, l’istanza va accolta, non senza invitare l’istante a

minimizzare i propri costi e a chiedere anticipi ai creditori o la sospensione

del fallimento per mancanza di attivo qualora il saldo attivo netto del fallimento

non dovesse più bastare a coprire almeno l’importo totale dei crediti verso

terzi incassati durante la moratoria concordataria (limitatamente a quanto

riversato dall’ex-com­mis­sa­rio) e fallimentare, ovvero fr. 37'664,35.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta:

1. L’istanza

è accolta.

1.1. Il

termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al

31 gennaio 2013.

2. Intimazione

a IS 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario