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Decisione

15.2012.32

Ricorso contro verbale di ritenzione. Ricorso tardivo

7 marzo 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.32

Lugano

7 marzo 2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo

sul ricorso 27 febbraio 2012 di

RI

1

titolare

della ditta

contro

l’operato

dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, e meglio contro il

verbale per la formazione di un inventario degli oggetti vincolati da un

diritto di ritenzione del locatore (n. __________) promossa nei confronti del

ricorrente da

PI

1

viste le osservazioni 1°

marzo 2012 dell’UEF di Mendrisio;

ritenuto inutile, visto

l’esisto del giudizio, dare l’occasione al procedente di determinarsi sul

ricorso (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

esaminati atti e

documenti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che giusta l’art. 17 cpv.

Considerandi

2.

LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio

d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente

ne ebbe notizia;

che nel caso

concreto, risulta dall’estratto Track & Trace relativo alla raccomandata

con cui l’Ufficio ha comunicato il verbale impugnato all’escusso ch’egli l’ha

ritirato già il 17 febbraio 2012;

che il termine di ricorso

scadeva quindi lunedì 27 febbraio 2012 (cfr. art. 31 LEF e 142 cpv. 1 CPC);

che, siccome il ricorrente ha consegnato il ricorso a mano all’UEF di Mendrisio solo

il 1° marzo 2012, esso si rivela tardivo, dal momento che il termine è

considerato osservato solo se il ricorso è consegnato al tribunale oppure,

all’indirizzo di questo, alla posta svizzera al più tardi l’ultimo giorno del

termine (art. 31 LEF e 142 cpv. 1 e 143 cpv. 1 CPC);

che la data indicata

sull’atto ricorsuale è quindi irrilevante;

che non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62

cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17,

20a, 31 LEF; 142, 143 CPC; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è irricevibile

in quanto tardivo.

2.

Non si prelevano

spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a: –

unitamente al ricorso.

Comunicazione

all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.