15.2012.32
Ricorso contro verbale di ritenzione. Ricorso tardivo
7 marzo 2012Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2012.32
Lugano
7 marzo 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo
sul ricorso 27 febbraio 2012 di
RI
1
titolare
della ditta
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, e meglio contro il
verbale per la formazione di un inventario degli oggetti vincolati da un
diritto di ritenzione del locatore (n. __________) promossa nei confronti del
ricorrente da
PI
1
viste le osservazioni 1°
marzo 2012 dell’UEF di Mendrisio;
ritenuto inutile, visto
l’esisto del giudizio, dare l’occasione al procedente di determinarsi sul
ricorso (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che giusta l’art. 17 cpv.
Considerandi
2.
LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio
d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente
ne ebbe notizia;
che nel caso
concreto, risulta dall’estratto Track & Trace relativo alla raccomandata
con cui l’Ufficio ha comunicato il verbale impugnato all’escusso ch’egli l’ha
ritirato già il 17 febbraio 2012;
che il termine di ricorso
scadeva quindi lunedì 27 febbraio 2012 (cfr. art. 31 LEF e 142 cpv. 1 CPC);
che, siccome il ricorrente ha consegnato il ricorso a mano all’UEF di Mendrisio solo
il 1° marzo 2012, esso si rivela tardivo, dal momento che il termine è
considerato osservato solo se il ricorso è consegnato al tribunale oppure,
all’indirizzo di questo, alla posta svizzera al più tardi l’ultimo giorno del
termine (art. 31 LEF e 142 cpv. 1 e 143 cpv. 1 CPC);
che la data indicata
sull’atto ricorsuale è quindi irrilevante;
che non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17,
20a, 31 LEF; 142, 143 CPC; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso è irricevibile
in quanto tardivo.
2.
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a: –
–
unitamente al ricorso.
Comunicazione
all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.