15.2012.34
Rivendicazione di proprietà di beni pignorati. Termine per farla valere. Produzione all'Ufficio dei mezzi di prova a sostegno della rivendicazione
12 marzo 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
15.2012.34
Data decisione, Autorità:
12.03.2012, CEF
Titolo:
Rivendicazione di proprietà di beni pignorati. Termine per farla valere. Produzione all'Ufficio dei mezzi di prova a sostegno della rivendicazione
RIVENDICAZIONE DI TERZI
art. 17 LEF
art. 106 LEF
art. 108 LEF
Incarto n.
15.2012.34
Lugano
12 marzo 2012
EC/fb/fp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 febbraio 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento
25 gennaio 2012 di assegnazione di termine per promuovere l’azione di
contestazione della pretesa avanzata su due autovetture pignorate nelle varie
esecuzioni promosse contro
PI 1, __________
da
RI 1, __________
2. __________, __________
(rappr. __________, __________)
3. __________, __________
(rappr. __________, __________)
4. __________, __________
5. __________, __________
(rappr. dalla __________, __________)
6. __________, __________
7. __________, __________
8. __________, __________, __________
9. __________, __________
10. __________, __________
11. __________, __________
12. __________, __________
13. __________, __________
14. __________, __________
15. __________, __________
16. __________, __________
17. __________, __________
18. __________, __________
(da n. 9 a n. 18 patr. dall’avv. __________, __________)
dalla moglie dell’escusso
signora
PI 2
(patrocinata dall’ PA 1)
viste le
osservazioni:
- 27 febbraio 2012
di PI 1, __________;
- 28 febbraio 2012
di PI 2, __________;
- 5 marzo 2012
dell’CO 1, __________;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
delle varie esecuzioni promosse nei confronti di PI 1, il 16 giugno 2011 l’CO 1 ha pignorato un’autovettura __________ e un’autovettura __________.
B. Il
17 gennaio 2012 la moglie dell’escusso, signora PI 2, ha rivendicato la proprietà delle autovetture pignorate, allegando all’Ufficio varia
documentazione tendente a provare la sua proprietà sulle due auto. Con
provvedimento 25 gennaio 2012 l’Ufficio ha comunicato a RI 1 che PI 2 ha rivendicato la proprietà delle autovetture __________ e __________, assegnandogli un termine di 20
giorni per promuovere contro PI 2 l’azione di contestazione delle pretese
avanzate.
C. Con
ricorso 14 febbraio 2011 RI 1 chiede che la rivendicazione di proprietà di PI 2
venga “respinta” in quanto nel verbale di pignoramento i veicoli sarebbero
stati indicati dal debitore come di sua esclusiva proprietà. RI 1 argomenta che
agli atti non vi sarebbe alcun documento in grado di comprovare la proprietà di
PI 2: per questo motivo chiede che conformemente all’art. 108 cpv. 4 LEF
vengano prodotti i mezzi di prova della rivendicante. Il ricorrente reputa che
la rivendicazione della proprietà sia tardiva, poiché PI 2 era a conoscenza del
verbale di pignoramento al più tardi il 14 dicembre 2011.
D. Con
osservazioni 28 febbraio 2012 PI 2 si è opposta al gravame argomentando di aver
appreso solo a fine 2011 delle procedure esecutive avviate contro il marito.
Tenendo conto delle ferie esecutive natalizie e del tempo necessario alla
raccolta della necessaria documentazione, essa avrebbe presentato la propria
rivendicazione di proprietà in tempi brevi. Unitamente alla rivendicazione essa
avrebbe prodotto la documentazione comprovante la sua proprietà sulle vetture.
E. Con
osservazioni 5 marzo 2012 l’CO 1 ha pure postulato la reiezione del ricorso rilevando
che i mezzi di prova inerenti la rivendicazione di proprietà sono stati
prodotti con la stessa rivendicazione e che il 16 febbraio 2012 ha trasmesso copia degli stessi al ricorrente.
F. Delle
osservazioni 27 febbraio 2012 di PI 1 si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Con
il ricorso RI 1 chiede innanzitutto che la rivendicazione venga “respinta”
in quanto nel verbale di pignoramento i veicoli sarebbero stati indicati dal
debitore come di sua esclusiva proprietà. Questa richiesta è irricevibile in
sede di ricorso ex art. 17 LEF. L’Ufficio, quale organo di esecuzione forzata, non
deve determinarsi sulla fondatezza di una rivendicazione di proprietà. Il suo
ruolo è infatti limitato all’assegnazione dei ruoli processuali nella procedura
di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF.
1.1
Gli
art. 106 ss. LEF impongono all'organo di esecuzione forzata di dare luogo alla
procedura di rivendicazione quando il debitore sostenga che l'oggetto pignorato
(o sequestrato in virtù del rimando dell'art. 275 LEF) sia proprietà o pegno di
un terzo, oppure quando un terzo rivendichi un diritto di proprietà o di pegno
sull'oggetto stesso (cfr. DTF
7B.231/2000 dell'11 ottobre 2000 in re M.F. c. V.F. e L.S.C., cons. 5).
1.2
A
norma degli art. 107 e 108 LEF, il debitore e il creditore possono contestare
presso l'ufficio la pretesa del terzo, quando questa riguarda un bene mobile in
possesso esclusivo del debitore. Se il bene in questione si trova in possesso
esclusivo del debitore l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni
per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia
esso il creditore o il debitore (cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF); se
invece il bene si trova in possesso o compossesso del terzo, è al creditore
rispettivamente al debitore che deve essere impartito il termine per agire
giudizialmente, quale attore contro il terzo (cfr. art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv.
2.
LEF). Per decidere sulla questione del possesso occorre unicamente
determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo potere
di disporre (DTF 87 III 12 e 83
III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in linea di principio,
indagare se la situazione fattuale è conforme o meno al diritto (DTF 116 III 84 cons. 3). Questioni di
diritto possono essere prese in considerazione soltanto se risultano liquide e
certe e permettono di risalire in termini affidabili al potere di disporre (DTF 71 III 64): le autorità esecutive
non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura, l’esame di
problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore esame da
parte del giudice di merito (cfr. Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 6 ad art. 107; Ammon/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 24 n. 33).
2.
Per
l’art. 108 cpv. 4 LEF su domanda del creditore o del debitore, il terzo è
invitato a produrre all’ufficio i suoi mezzi di prova entro lo scadere del
termine per promuovere l’azione. Nel caso di specie, diversamente da quanto
argomentato dal ricorrente, PI 2 già con la rivendicazione del 17 gennaio 2012 ha allegato all’Ufficio la documentazione tendente a provare la sua proprietà sulle due auto. La
censura di RI 1 risulta priva di ogni fondamento e va pertanto respinta.
3.
RI
1.
contesta la tempestività della rivendicazione di PI 2.
3.1
Sebbene
la rivendicazione di un diritto di proprietà su beni pignorati può essere fatta
valere sino alla ripartizione del ricavato (cfr. art. 106 cpv. 2 LEF),
giurisprudenza e dottrina considerano che la rivendicazione deve essere
annunciata in un breve termine appropriato alle circostanze. Il diritto del
terzo è perento se questi tarda astutamente a dichiarare la rivendicazione oppure
se si dimostra manifestamente negligente (cfr. DTF 120 III 125, c. 2a,
con rif.; Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 106; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 168 s. ad art. 106). Ciò può avvenire non solo quando il terzo ritarda la
notificazione delle sue pretese con l’intenzione di ostacolare il decorso
dell’esecuzione, ma anche quando egli, senza dolo, agisce in altro modo
incompatibile con le regole della buona fede, in particolare quando il ritardo
non è giustificato da alcun motivo legittimo (cfr. DTF 106 III 57 e ss.). Il
ritardo nella rivendicazione della proprietà di cose pignorate può tuttavia
costituire abuso manifesto di un diritto e provocarne la decadenza soltanto
quando il proprietario sia personalmente a conoscenza del pignoramento eseguito
sui singoli beni rivendicati (DTF 109 III 18 e ss.).
3.2
Nel
caso di specie PI 2 ha asserito di aver appreso solo a fine 2011 delle
procedure esecutive avviate contro il marito e quindi del pignoramento delle
due autovetture pretese di sua proprietà. Orbene, dall’esame degli atti
prodotti dall’CO 1 non risultano elementi di segno contrario a quanto asserito
dalla rivendicante: si deve quindi ritenere che, come affermato nelle proprie
osservazioni, PI 2 sia venuta a conoscenza del pignoramento solo a fine 2011.
La giurisprudenza e la dottrina impongono estrema prudenza nell’ammettere la
perenzione di un diritto quando, come in casu, essa non è prevista
espressamente dalla legge, ritenendo che la perenzione intervenga unicamente in
caso di manifesto abuso di diritto (DTF 114 III 95; Amonn/Walther,
op. cit., § 24 n. 26, p. 222).
Nel caso in esame PI 2 ha notificato la propria pretesa già in data 17 gennaio
2012.
Ne consegue che il diritto di proprietà è stato notificato
tempestivamente.
4.
Da
quanto precede discende che il ricorso è respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 17, 106 ss. LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
- RI
1, __________;
-
avv. PA 1, __________;
- PI
1, __________;
- __________,
__________;
- __________,
__________;
- __________,
__________;
- __________,
__________;
- __________,
__________;
-
__________, __________, __________;
- avv.
__________, __________.
Comunicazione
all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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