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Decisione

15.2012.34

Rivendicazione di proprietà di beni pignorati. Termine per farla valere. Produzione all'Ufficio dei mezzi di prova a sostegno della rivendicazione

12 marzo 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

delle varie esecuzioni promosse nei confronti di PI 1, il 16 giugno 2011 l’CO 1 ha pignorato un’autovettura __________ e un’autovettura __________.

B. Il

17 gennaio 2012 la moglie dell’escusso, signora PI 2, ha rivendicato la proprietà delle autovetture pignorate, allegando all’Ufficio varia

documentazione tendente a provare la sua proprietà sulle due auto. Con

provvedimento 25 gennaio 2012 l’Ufficio ha comunicato a RI 1 che PI 2 ha rivendicato la proprietà delle autovetture __________ e __________, assegnandogli un termine di 20

giorni per promuovere contro PI 2 l’azione di contestazione delle pretese

avanzate.

C. Con

ricorso 14 febbraio 2011 RI 1 chiede che la rivendicazione di proprietà di PI 2

venga “respinta” in quanto nel verbale di pignoramento i veicoli sarebbero

stati indicati dal debitore come di sua esclusiva proprietà. RI 1 argomenta che

agli atti non vi sarebbe alcun documento in grado di comprovare la proprietà di

PI 2: per questo motivo chiede che conformemente all’art. 108 cpv. 4 LEF

vengano prodotti i mezzi di prova della rivendicante. Il ricorrente reputa che

la rivendicazione della proprietà sia tardiva, poiché PI 2 era a conoscenza del

verbale di pignoramento al più tardi il 14 dicembre 2011.

D. Con

osservazioni 28 febbraio 2012 PI 2 si è opposta al gravame argomentando di aver

appreso solo a fine 2011 delle procedure esecutive avviate contro il marito.

Tenendo conto delle ferie esecutive natalizie e del tempo necessario alla

raccolta della necessaria documentazione, essa avrebbe presentato la propria

rivendicazione di proprietà in tempi brevi. Unitamente alla rivendicazione essa

avrebbe prodotto la documentazione comprovante la sua proprietà sulle vetture.

E. Con

osservazioni 5 marzo 2012 l’CO 1 ha pure postulato la reiezione del ricorso rilevando

che i mezzi di prova inerenti la rivendicazione di proprietà sono stati

prodotti con la stessa rivendicazione e che il 16 febbraio 2012 ha trasmesso copia degli stessi al ricorrente.

F. Delle

osservazioni 27 febbraio 2012 di PI 1 si dirà, per quanto necessario, in

seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Con

il ricorso RI 1 chiede innanzitutto che la rivendicazione venga “respinta”

in quanto nel verbale di pignoramento i veicoli sarebbero stati indicati dal

debitore come di sua esclusiva proprietà. Questa richiesta è irricevibile in

sede di ricorso ex art. 17 LEF. L’Ufficio, quale organo di esecuzione forzata, non

deve determinarsi sulla fondatezza di una rivendicazione di proprietà. Il suo

ruolo è infatti limitato all’assegnazione dei ruoli processuali nella procedura

di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF.

1.1

Gli

art. 106 ss. LEF impongono all'organo di esecuzione forzata di dare luogo alla

procedura di rivendicazione quando il debitore sostenga che l'oggetto pignorato

(o sequestrato in virtù del rimando dell'art. 275 LEF) sia proprietà o pegno di

un terzo, oppure quando un terzo rivendichi un diritto di proprietà o di pegno

sull'oggetto stesso (cfr. DTF

7B.231/2000 dell'11 ottobre 2000 in re M.F. c. V.F. e L.S.C., cons. 5).

1.2

A

norma degli art. 107 e 108 LEF, il debitore e il creditore possono contestare

presso l'ufficio la pretesa del terzo, quando questa riguarda un bene mobile in

possesso esclusivo del debitore. Se il bene in questione si trova in possesso

esclusivo del debitore l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni

per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia

esso il creditore o il debitore (cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF); se

invece il bene si trova in possesso o compossesso del terzo, è al creditore

rispettivamente al debitore che deve essere impartito il termine per agire

giudizialmente, quale attore contro il terzo (cfr. art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv.

2.

LEF). Per decidere sulla questione del possesso occorre unicamente

determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo potere

di disporre (DTF 87 III 12 e 83

III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in linea di principio,

indagare se la situazione fattuale è conforme o meno al diritto (DTF 116 III 84 cons. 3). Questioni di

diritto possono essere prese in considerazione soltanto se risultano liquide e

certe e permettono di risalire in termini affidabili al potere di disporre (DTF 71 III 64): le autorità esecutive

non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura, l’esame di

problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore esame da

parte del giudice di merito (cfr. Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 6 ad art. 107; Ammon/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 24 n. 33).

2.

Per

l’art. 108 cpv. 4 LEF su domanda del creditore o del debitore, il terzo è

invitato a produrre all’ufficio i suoi mezzi di prova entro lo scadere del

termine per promuovere l’azione. Nel caso di specie, diversamente da quanto

argomentato dal ricorrente, PI 2 già con la rivendicazione del 17 gennaio 2012 ha allegato all’Ufficio la documentazione tendente a provare la sua proprietà sulle due auto. La

censura di RI 1 risulta priva di ogni fondamento e va pertanto respinta.

3.

RI

1.

contesta la tempestività della rivendicazione di PI 2.

3.1

Sebbene

la rivendicazione di un diritto di proprietà su beni pignorati può essere fatta

valere sino alla ripartizione del ricavato (cfr. art. 106 cpv. 2 LEF),

giurisprudenza e dottrina considerano che la rivendicazione deve essere

annunciata in un breve termine appropriato alle circostanze. Il diritto del

terzo è perento se questi tarda astutamente a dichiarare la rivendicazione oppure

se si dimostra manifestamente negligente (cfr. DTF 120 III 125, c. 2a,

con rif.; Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 106; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 168 s. ad art. 106). Ciò può avvenire non solo quando il terzo ritarda la

notificazione delle sue pretese con l’intenzione di ostacolare il decorso

dell’esecuzione, ma anche quando egli, senza dolo, agisce in altro modo

incompatibile con le regole della buona fede, in particolare quando il ritardo

non è giustificato da alcun motivo legittimo (cfr. DTF 106 III 57 e ss.). Il

ritardo nella rivendicazione della proprietà di cose pignorate può tuttavia

costituire abuso manifesto di un diritto e provocarne la decadenza soltanto

quando il proprietario sia personalmente a conoscenza del pignoramento eseguito

sui singoli beni rivendicati (DTF 109 III 18 e ss.).

3.2

Nel

caso di specie PI 2 ha asserito di aver appreso solo a fine 2011 delle

procedure esecutive avviate contro il marito e quindi del pignoramento delle

due autovetture pretese di sua proprietà. Orbene, dall’esame degli atti

prodotti dall’CO 1 non risultano elementi di segno contrario a quanto asserito

dalla rivendicante: si deve quindi ritenere che, come affermato nelle proprie

osservazioni, PI 2 sia venuta a conoscenza del pignoramento solo a fine 2011.

La giurisprudenza e la dottrina impongono estrema prudenza nell’ammettere la

perenzione di un diritto quando, come in casu, essa non è prevista

espressamente dalla legge, ritenendo che la perenzione intervenga unicamente in

caso di manifesto abuso di diritto (DTF 114 III 95; Amonn/Walther,

op. cit., § 24 n. 26, p. 222).

Nel caso in esame PI 2 ha notificato la propria pretesa già in data 17 gennaio

2012.

Ne consegue che il diritto di proprietà è stato notificato

tempestivamente.

4.

Da

quanto precede discende che il ricorso è respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 17, 106 ss. LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

- RI

1, __________;

-

avv. PA 1, __________;

- PI

1, __________;

- __________,

__________;

- __________,

__________;

- __________,

__________;

- __________,

__________;

- __________,

__________;

-

__________, __________, __________;

- avv.

__________, __________.

Comunicazione

all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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